FIR CISL - COMUNICATO: VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

 

CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2025, N. 25

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

 

Mercoledì 7 maggio 2025, il Senato ha approvato in via definitiva il DDL di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 25/2025 in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Nello specifico, si tratta dell’approvazione definitiva dell’atteso emendamento sull’utilizzo delle risorse straordinarie del personale tecnico amministrativo degli Enti pubblici di ricerca che avevamo seguito con attenzione e contribuito a proporre.

Di seguito in rosso il testo definitivo dell’emendamento approvato, che è bene chiarire si riferisce UNICAMENTE AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO:

Art. 4....

7-bis. Le risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca dall’articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall’articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate, nel limite del 50 per cento di quelle assegnate a ciascun ente, anche con gli strumenti previsti dall’articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A tale fine gli enti di cui al primo periodo possono adottare anche nuovi bandi nonché avvalersi prioritariamente degli esiti delle procedure selettive già svolte.

Sarà ora possibile per le Amministrazioni utilizzare le risorse straordinarie mettendo in atto, nel limite del 50% delle risorse assegnate, sia un ampliamento delle graduatorie di procedure selettive già svolte che bandendo nuove procedure di artt. 53 e 54 (passaggi economici e di livello). Rimangono da definire le modalità per l’utilizzo del restante 50% delle risorse straordinarie, secondo quando previsto dalle norme.

Come FIR CISL, tenendo conto delle diverse situazioni relative al personale tecnico amministrativo presenti negli EPR, chiederemo, alle diverse amministrazioni, di programmare degli incontri con le OO.SS. rappresentative dal comparto al fine di condividere gli strumenti e le modalità di utilizzo di queste risorse, evitando di redistribuirli attraverso strumenti di performance ma attraverso diversi e più proficui percorsi di valorizzazione del personale tecnico amministrativo, attesi da tempo.

Per una più approfondita lettura del testo normativo, riportiamo di seguito un breve documento di sintesi con i dettagli del testo emendato e ora approvato.
Vi terremo come sempre aggiornati.

 

La Segreteria Nazionale
Roma, 9 maggio 2025
 

 

Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025.
TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Art. 4 comma 7

7. Solo ai fini dell’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al comma 308 possono adottare nuovi bandi nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.

 

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

7. Solo ai fini dell’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al comma 308 del medesimo articolo 1 possono adottare nuovi bandi non ché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.

7-bis. Le risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca dall’articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall’articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate, nel limite del 50 per cento di quelle assegnate a ciascun ente, anche con gli strumenti previsti dall’articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A tale fine gli enti di cui al primo periodo possono adottare anche nuovi bandi nonché avvalersi prioritariamente degli esiti delle procedure selettive già svolte.

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2025, N. 25

al comma 7, dopo le parole: «comma 308» sono inserite le seguenti: «del medesimo articolo 1»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. Le risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca dall’articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall’articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate, nel limite del 50 per cento di quelle assegnate a ciascun ente, anche con gli strumenti previsti dall’articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A tale fine gli enti di cui al primo periodo possono adottare anche nuovi bandi nonché avvalersi prioritariamente degli esiti delle procedure selettive già svolte.”

 

Riferimenti normativi citati:

articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234

20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché’ del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonché' i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.

 

articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

Gli enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale tecnico amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 310.

 

dall’articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

L'articolo 20, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si riferisce a strumenti per premiare il merito e le professionalità nella pubblica amministrazione. In particolare, la lettera c) riguarda le progressioni economiche mentre la lettera d) si riferisce alle progressioni di carriera.