FLC CGIL - Il Commento alla Circolare del Dip FP del 18/10/2011


Cara/o collega,
in allegato trovi il commento della FLC CGIL alla Circolare del Dipartimento FP del 18/10/2011 in merito alla programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013.

Saluti.

Tino,,

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Commento alla circolare della PCM Dip. FP del 18/10/2011, concernente "Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere e per il triennio 2010 e 2011." per il personale degli Enti di Ricerca.
 

Finalmente anche per gli EPR è possibile avviare le procedure per le assunzioni degli anni 2010 e 2011 e completare il quadro delle procedure per le autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013, come già anticipato dalla Nota Circolare dello stesso dipartimento della FP del 22/02/2011, relativa a tutti i comparti della PA. Come si ricorderà la circolare del 22/02/2011 aveva rimandata a successiva trattazione gli argomenti in questione per gli enti pubblici di ricerca, in attesa che venisse completata la procedura di emanazione del DM del MIUR previsto dall’art. 35 del D.L. 112/08, convertito in L 133/08. L’emanazione del DM, peraltro ancora incompleta visto che è in fase di registrazione da parte della Corte dei Conti, fornisce il pretesto per la pubblicazione della presente Circolare che, sostanzialmente, ricalca quella già richiamata del 22/02/2011. La Nota Circolare e il DM menzionato fanno infatti parte integrante della Circolare in questione.
Diciamo subito che la montagna ha partorito il topolino, nel senso che ci sono voluti due anni per emanare un DM del MIUR sul sistema di calcolo del budget assunzionale disponibile, alla luce delle novità introdotte dall’art. 35 del D.L. 112/08 convertito in L 133/08, per non dire nulla di innovativo rispetto a quanto poteva essere intuito dalla
lettura dell’articolo stesso. L’unico effetto raggiunto e “molto interessato” da parte del governo è stato quello di ritardare le assunzioni di due anni rispetto alla data teorica del 1/1/2010 e procurare così un risparmio sulle spalle dei numerosi precari o vincitori di concorso in attesa di essere assunti. Per il resto la Circolare conferma il quadro di
rigidità introdotte dalle manovre e dagli interventi legislativi di questo pessimo governo che, come noto, ha il solo obiettivo di ridurre il costo della PA e di far pagare la crisi ai precari e ai lavoratori della ricerca.
La prima questione che va evidenziata è il limite temporale indicato nella Circolare per la presentazione delle richieste da parte degli enti relative alle autorizzazioni per assumere e bandire. La data limite è quella del 31 ottobre 2011.
E’ evidente che si tratta di un limite ordinatorio e non perentorio, perché è sempre stato così anche in passato e a maggior ragione in questo caso, visto che la circolare è stata resa nota solo lo scorso 19/10. In sostanza il limite temporale non può non essere previsto nella circolare, ma non può costituire un limite invalicabile.
Tuttavia è bene sollecitare le amministrazione a produrre la documentazione prevista nel più breve tempo possibile, perché nessuna sarà invitata a farlo e perché sarà meglio evitare il rischio della conferma del noto detto che: chi tardi arriva male alloggia …..
Si fa presente inoltre che è la stessa circolare che prevede la possibilità dello “slittamento” dell’adozione dei provvedimenti relativi alle autorizzazioni, nel caso di incompleta o carente predisposizione degli atti relativi da parte degli Enti interessati.

Per il resto la Circolare non innova molto rispetto a quanto stabilito già nella Nota Circolare del 22/02/2011 per tutto il resto della PPAA, salvo, come vedremo, il meccanismo di calcolo del budget assunzionale. Vediamo comunque i punti più rilevanti:

  • Si possono autorizzare le assunzioni del 2010 e del 2011, che riguardano relativamente il turn over del 2009 e del 2010. Giova ricordare che il turn over del 2009 è utilizzabile al 100% e senza limiti numerici rispetto alle cessazioni avvenute; mentre quello del 2010 è utilizzabile per la quota del 20% (circa 1 assunzione ogni 5 cessazioni);
  • Le assunzioni per l’anno 2010 potranno essere effettuate sino al 31/12/2011, per effetto dell’apposito DPCM del 31/3 u.s. previsto dal decreto mille proroghe di dicembre 2010;
  • La quota del 20% resterà in vigore anche per le assunzioni del 2012 e 2013, sui turn over degli anni 2011 e 2012. Dal 2014 sarà per il 50% del turn over del 2013 e a decorrere dal 2015 tornerà ad essere del 100% rispetto all’anno precedente;
  • In merito alle dotazioni organiche si ribadisce che queste, ai fini della programmazione del fabbisogno e del  reclutamento, devono essere elaborate sia per profilo che per livello e non sono ammesse dotazioni distinte solo per profilo;
  • Si richiama l’obbligo della riduzione degli uffici dirigenziali di livello non dirigenziale e delle relative dotazioni organiche nella misura non inferiore al 10%, come previsto dall’art. 74 del d.l. 112/08, senza la quale non si può
    precedere ad alcuna assunzione di personale
    ;
  • Si richiama anche l’ulteriore riduzione del 10% degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche previste dalla manovra di agosto (d.l. 138/11 convertito in L 148/2011). In questo caso però non si hanno effetti sanzionatori, se non per il reclutamento dei dirigenti dell’Area VII, che non potrà avvenire sin tanto che non sarà stato operato questo taglio;
  • Le autorizzazioni ad assumere sono concesse con le procedure di cui all’art. 35 c. 4 del d.lgs 165/01 e successive modificazioni, previa analitica richiesta da parte delle amministrazioni interessate, senza distinzione rispetto al  loro organico. Mentre le autorizzazioni a bandire sono invece necessarie solo in caso di Enti con organico superiore alle 200 unità;
  • Si ribadisce che il finanziamento dell’art. 54 del CCNL Ricerca è a carico delle risorse previste per la contrattazione integrativa, pur riconoscendo la poco chiara formulazione della norma contrattuale, come già scritto nella Nota
    Circolare del 22/02/2011. Per noi questa interpretazione della norma è in netto contrasto con quanto previsto dal CCNL, stiamo valutando la possibilità di impugnare la Circolare. Ma su questo, come già detto, ritorneremo con più precisione, nell’ambito del documento sulle Linee guida per la contrattazione negli epr. Ovviamente si conferma l’effetto solo giuridico dell’eventuale applicazione dell’art. 54, ai sensi del d.l. 78/2010;
  • Analogamente per l’art. 15 la Circolare conferma quanto già detto al riguardo nella Nota del 22/02/2011, cioè l’impossibilità di far ricadere gli oneri delle procedure genericamente sui bilanci degli enti e che temporaneamente saranno posti a carico delle risorse assunzionali, in attesa che i prossimi rinnovi contrattuali potranno dirimere la questione. Anche qui bisognerà valutare la possibilità di impugnativa della circolare. Ovviamente anche in questo caso il passaggio al livello superiore non potrà che avere effetti solo giuridici. Mentre si ribadisce che se il passaggio al livello superiore avvenisse per effetto di concorso pubblico, si avrebbe l’effetto anche economico;
  • Su questi ultimi punti la Circolare lascia aperte alcune contraddizioni:
    • Se non è più a carico del bilancio dell’Ente il finanziamento del’art. 54, perché la sua applicazione deve sottostare al regime “autorizzatorio” di cui alla presente circolare?
    • Se l’applicazione dell’art. 15 è a carico del budget assunzionale, perché i suoi effetti dovrebbero essere solo giuridici? Non siamo in palese contrasto con il fatto che se l’assunzione avvenisse per concorso pubblico, assoggettato allo stesso regime di finanziamento e autorizzatorio, ci sarebbe l’effetto anche economico? Per giunta considerando che il “costo” del passaggio sarebbe lo stesso di quello dell’art. 15?;
  • Esonero dal servizio: questo sarà possibile (nel corso del quinquennio antecedente il collocamento a riposo per  raggiunti limiti di 40 anni di servizio) anche per gli anni 2011, 2012 e 2013 (oltre a quelli già previsti dal d.l. 112/08, cioè 2009, 2010 e 2011). L’allungamento della opportunità di esonero viene pagata con l’esclusione della possibilità, prima prevista dal d.l. 112/08, di utilizzare le economie derivanti da questo istituto per anticipare le assunzioni che sarebbero state possibili alla data di cessazione effettiva dal servizio dei lavoratori posti in esonero;
  • Trattenimento in servizio: si ribadisce che tale istituto non è più nella disponibilità del lavoratore, ma solo in quella delle PPAA che devono motivare la ragione del trattenimento in servizio;
     

Per quanto riguarda il budget assunzionale a disposizione per il 2010 (turn over 2009), come detto, con la presente Circolare si da luogo alla pubblicazione del tanto atteso DM del MIUR che determina le modalità di computo delle risorse suddette. Il decreto precisa anche come si computa il budget per il 2011 (turn over 2010).
In sostanza si sono persi due anni di tempo (il DM sarebbe dovuto essere emanato entro 30 gg dalla data di  conversione in legge del dl 112/08), perché il tanto atteso metodo di computo nulla dice rispetto a quanto già non si potesse desumere dalla lettura dell’ art. 35 del d.l. 112/08. Questa la notizia:

  • per i livelli I-III (il metodo di computo riguarda solo loro) i risparmi da cessazione sono calcolati al valore iniziale delle fasce stipendiali del livello di riferimento;
  • per il 2010, nei risparmi delle cessazioni del 2009 non sono da considerare le voci che ritornano nel fondo destinato alla contrattazione integrativa (RIA, fasce o posizioni economiche finanziati dal fondo). Analoga procedura riguarda anche i risparmi da cessazioni della dirigenza;
  • per il 2011, nel computo del budget assunzionale derivante da cessazioni del 2010, si dovrà tenere conto delle novità introdotte dall’art. 9 c. 2-bis del d.l. 78/2010 e cioè del fatto che, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, è ridotto proporzionalmente con le cessazioni avvenute nel corso d’anno. Pertanto il risparmio delle cessazioni e i relativi oneri per le assunzioni dovranno tenere conto, oltre che del trattamento economico fondamentale, anche del valore medio del trattamento accessorio, calcolato secondo la formula indicata dal MEF (VM = quoziente fra la quota complessiva del fondo e il valore medio dei presenti per anno).
     

Roma, 28/10/2011
Il coordinatore della SdC Ricerca – Gabriele Giannini