Il diritto alle ferie

Fonte Articolo33
 

DIRITTO ALLE FERIE

 

ENTRO QUANTO TEMPO UN DIPENDENTE DEL CNR DEVE GODERE DELLE FERIE MATURATE NELL’ANNO?

 

Le ferie sono garantite a livello costituzionale dall’art. 36 Cost. La legge regolatrice è da ultimo il D.Lgs. 08-04-2003, n. 66 di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE , il quale prevede all’art. 10 che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

 

Ad esempio, le ferie dell’anno 2016 devono essere godute entro l’anno 2016 per almeno due settimane mentre le successive potranno essere godute al più entro 18 mesi dal dicembre 2016, vale a dire entro il 31/8/2018.

Il CCNL degli enti di ricerca, con una norma precedente a questa disposizione legale che si applica al settore pubblico come a quello privato, però dispone all’ articolo 6 che le ferie vadano godute nel corso di ciascun anno solare, possibilmente almeno per 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.

In caso di impossibilità di godere delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 31 agosto dell'anno successivo.

Vi sono quindi due aspetti da tenere in conto:

1- la norma deve essere interpretata conformemente alla legge (ed alla direttiva comunitaria) ritenendo che il 31 agosto sia di DUE anni dopo, in ossequio alla legge.

2- Inoltre, tale norma, come tutte quelle giuslavoristiche, deve essere interpretata nel senso più favorevole al dipendente il quale non può comunque perdere le ferie.

Pertanto, se il dipendente non ne gode nel periodo indicato dalla norma, il CNR non potrà mai farle perdere, ma il dipendente ne potrà comunque sempre godere.

Piuttosto, il dipendente che ne gode in ritardo potrebbe anzi ricevere un risarcimento del danno per non averne goduto!

Pertanto, avendo la legge valore superiore al contratto e non essendo prevista alcuna deroga nella norma legale e tanto meno nella direttiva, il contratto in contrasto con la legge non potrà che essere disapplicato.

Una normativa diversa regola le ferie al termine del rapporto di lavoro, richiedendo che il dipendente pubblico in quel caso ne goda prima per evitare aggravi di spesa alla Pubblica Amministrazione.

 

MATERIALI

LA LEGGE

 

D.Lgs. 08-04-2003, n. 66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Art. 2 - Campo di applicazione

 

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.

2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.

4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni.

Art. 10 - Ferie annuali

1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

2.  Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

3.  Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

IL CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998 – 1999

Data stipula: 21 febbraio 2002

 

Articolo 6

Parte I - Titolo II - Capo II - Struttura e funzionalità del rapporto

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Ferie, festività del Santo Patrono e recupero festività soppresse

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1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle collegate ad effettive prestazioni di servizio.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

3. I dipendenti neoassunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.

5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

8. Il dipendente che ha usufruito delle assenze e permessi retribuiti di cui all'art. 8 conserva il diritto alle ferie.

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, su richiesta del dipendente, previa autorizzazione, tenuto conto delle esigenze di servizio.

10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti o della programmazione delle ferie, in relazione alle richieste del dipendente, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie può chiedere di prestare servizio, ove possibile, presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni del profilo e livello professionali di appartenenza. Si fa salvo quanto previsto dall'art. 59.

11. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.

12. In caso di impossibilità di godere delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 31 agosto dell'anno successivo.

13. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dipendente informare tempestivamente l'Ente, per gli accertamenti del caso, producendo la relativa documentazione sanitaria.

14. Le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie può avvenire anche in deroga ai termini di cui al comma 12.

15. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.

16. Al personale che presenti i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, delle legge 724/94, spettano ulteriori quindici giorni di ferie, non frazionabili, per recupero biologico, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 230/95.

Sintesi della disciplina delle ferie nel pubblico impiego

 

Sintesi disciplina pubblico impiego

IL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - I tempi di lavoro - Le ferie

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Sommario:

- Le fonti regolatrici

 

- I tre periodi delle ferie

- L'indennità sostitutiva

- Il risarcimento del danno biologico

Le fonti regolatrici . L'art. 36, comma 3, Cost. statuisce che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

L'art. 2109, comma 2, cod. civ. dispone che:

- la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità;

- il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro, che deve tenere conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;

- il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo;

- le ferie devono essere retribuite.

La Convenzione Oil 24 giugno 1970, n. 132 (ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 157) prevede un periodo di ferie minimo di tre settimane, di cui due da godere ininterrottamente e dispone che la fruizione del periodo bisettimanale deve essere accordata ed usufruita entro il termine di un anno al massimo e il resto del congedo annuale pagato entro il termine di diciotto mesi al massimo, a partire dalla fine dell'anno che dà diritto al congedo.

L'art. 10 D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di orario di lavoro multiperiodale, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

Comunicazione del periodo di godimento delle ferie individuali

 

Prot. <...>

Luogo e data <...>

Al/la lavoratore/trice <...>

Le comunichiamo che, tenuto conto della Sua richiesta e delle esigenze di servizio ed organizzative, Ella di ferie dal <...> al <...>.

Firma del dirigente

<...>

I tre periodi delle ferie . Le ferie annuali possono essere distinte in tre periodi:

- primo periodo : di almeno due settimane, va goduto in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore, che dovrà essere formulata tempestivamente, in modo che il datore di lavoro possa operare il contemperamento tra le esigenze dell'attività e gli interessi del prestatore di lavoro;

- secondo periodo : di altre due settimane, va goduto anche in modo frazionato ma entro diciotto mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva;

- terzo periodo superiore al minimo di quattro settimane stabilito dalla normativa legale, può essere goduto anche in modo frazionato, ma entro il termine stabilito dai contratti collettivi; questo ultimo periodo può essere monetizzato tenendo conto, per il settore del pubblico impiego, delle previsioni dettate al riguardo.

Frazionabilità delle ferie

 

Primo periodo             Secondo periodo         Terzo periodo

 

Almeno due settimane ininterrotte nel corso dell'anno di maturazione su richiesta del lavoratore     Due settimane anche frazionate ma entro diciotto mesi dal termine dell'anno di maturazione      Superiore al minimo legale di quattro settimane, può essere goduto in modo frazionato oppure monetizzato.

L'indennità sostitutiva . Il D.Lgs. n. 66/2003 introduce in modo espresso il divieto di monetizzare il periodo di ferie corrispondente alle quattro settimane previste dalla legge, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno; il che, ad avviso della più volte citata Circolare n. 7/2005, rende ammissibile la monetizzazione delle ferie nei contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno.

L'indennità sostitutiva delle ferie ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psico-fisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse (Cass. 25 settembre 2004, n. 19303).

Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende, dunque, direttamente dal loro mancato godimento e in base al solo presupposto che quest'ultimo non sia determinato dalla volontà del lavoratore, ciò perché l'indisponibilità del diritto alle ferie non esclude l'obbligo dell'amministrazione di corrispondere il predetto compenso per le prestazioni effettivamente rese, non potendo farsi discendere da una violazione dell'amministrazione il venire meno del diritto all'equivalente pecuniario della prestazione effettuata, ancorché in teoria non dovuto (Cons. Stato, Sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4332).

Disposizione di rientro dalle ferie per motivi di servizio

Prot. <...>

Luogo e data <...>

Al/la lavoratore/trice <...>

Per indifferibili esigenze di servizio si dispone il Suo immediato rientro in sede, che dovrà avvenire entro e non oltre <...> per la durata di <...> giorni.

Ella ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede (eventuale: e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie), nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Le verrà inoltre riconosciuto il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.

Le esigenze di servizio che impongono la sospensione (ovvero: l'interruzione) delle ferie sono le seguenti: <...>.

Firma del dirigente

<...>

 

Il risarcimento del danno biologico . La mancata fruizione del diritto alle ferie annuali fa sorgere il diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, avente natura retributiva, oltre al risarcimento del danno per la lesione di un bene giuridico costituzionalmente garantito (Cass. 9 novembre 2002, n. 15776).

Deve perciò ritenersi sussistente il diritto dei dipendenti pubblici, che non fruiscono del riposo feriale, ad ottenere la corresponsione dall'amministrazione delle somme dovute per la mancata fruizione di esso e a conseguire il risarcimento dei danni subìti eccedenti l'indennità sostitutiva e, in particolare, del danno biologico (Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2003, n. 1640).