INCA CGIL - Visite fiscali: nuove regole in caso di assenza per malattia del pubblico dipendente

 

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in allegato un sintetico vademecum sulle nuove regole per le visite fiscali in caso di assenze per malattia dei pubblici dipendenti predisposto dal patronato INCA CGIL.

Come noto gli articoli 18 e 22 del decreto legislativo n. 75/2017 (che ha modificato il decreto 165/01) hanno introdotto delle novità riguardo le visite fiscali dei dipendenti pubblici. 

Dette novità, quindi, riguardano anche i lavoratori dei comparti della Conoscenza.

In data 29.12.2017 è stato pubblicato in GU il DPCM del 17 ottobre 2017 n. 206  contenente il Regolamento "recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55 -septies, comma 5 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” che è entrato in vigore il 13.01.2018 (in allegato).

Il decreto in parola consta di 10 articoli, ma nessuno di essi ha previsto l'armonizzazione delle fasce di reperibilità con il settore privato, per cui

per i dipendenti pubblici sono confermate le attuali fasce di reperibilità tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno (anche non lavorativi e festivi),

mentre, come noto le finestre nel privato sono più brevi e ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.
L’art. 2 del decreto ha, poi, previsto che le visite fiscali possano essere svolte da parte dell'Inps con «cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale». Oltre a ciò nel decreto è prevista anche una riduzione delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di reperibilità del dipendente in malattia (finora previste nel numero di 5) che sono limitate con l’art. 4 del nuovo regolamento a tre sole ipotesi tassative:

1.    patologie che richiedono terapie salvavita;

2.    causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A o E del DpR n. 834/1981;

3.    stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Nessuna eccezione, quindi, sembra essere prevista per quelle patologie di natura psicologica, legate anche a situazioni di stress momentaneo, che rendono di fatto impossibile l’esecuzione della prestazione lavorativa (si pensi ad es ad un docente che ha un esaurimento nervoso e che non può stare in classe), ma per il cui recupero sarebbero necessarie attività da svolgersi fuori dalle mura domestiche e che gli sarebbero invero precluse, considerate le attuali fasce di reperibilità.

Come al solito la previsione delle norme risulta effettuata senza una ponderata valutazione degli aspetti professionali e delle ipotesi concrete e, quindi, in modo del tutto astratto, ma al sol fine di placare il dibattito acceso sui “furbetti” del pubblico impiego, sempre agli onori della cronaca. Una valutazione più effettiva delle situazioni avrebbe dovuto prevedere quei casi di dipendenti che si vengono a trovare in situazioni di malattia non curabili con la sola permanenza tra le mura domestiche, ma anzi con interventi necessariamente esterni ad esse.

Si auspica nel prosieguo che le ipotesi di concessione di esonero dalle previsioni di obbligatorietà di permanenza presso il domicilio, si estendano anche ad altre casistiche, come a quelle di cui sopra, senza che necessariamente i lavoratori si trovino costretti a dover attivare un contenzioso.

Cari saluti

Rosa Ruscitti
FLC CGIL CNR