Legge stabilità: le prime "mazzate"....

Di Tino Renda

Si legge nella bozza della Legge di stabilità 2013, all’esame del Consiglio dei Ministri:

 ”Non si da’ luogo al riconoscimento dell’indennita’ di vacanza contrattuale per gli anni 2013 e 2014 la predetta indennita’ e’ corrisposta a decorrere dall’anno 2015 con riferimento al triennio contrattuale 2015-2017 ed e’ calcolata secondo le modalita’ ed i parametri individuati dal ‘Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo’ del 23 luglio 1993*”

*Protocollo del 23 luglio 1993:

Indennità di vacanza contrattuale

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

 

Meditiamo…