Liquidazione Iva


Con la presente si ribadisce che entro e non oltre il 7 del mese successivo alla liquidazione Iva deve essere data comunicazione con e mail allo scrivente Ufficio oppure a mezzo fax di eventuali imputazioni dell'importo Iva a debito sui residui riferiti all'esercizio n-1 ( anno 2011) rispetto a quello di competenza.
Si ricorda che non possono essere tenute in considerazione imputazioni su residui riferiti ad anni diversi da quello sopra indicato, nè imputazioni parziali su esercizi diversi.
Qualora nei tempi e con le modalità su descritte non giunga richiesta, l'importo dell'Iva a debito verrà automaticamente imputato sulla competenza senza possibilità di modifica ulteriore.
Cordiali saluti