Missioni all'estero - Trattamento alternativo di missione

Chiarimenti in merito ai requisiti necessari per poter corrispondere il "trattamento alternativo di missione (T.A.M.)" previsto nel caso di missioni all'estero.
L'art. 4 del decreto MAE 23/3/2011 espressamente prevede la possibilità di corrispondere il T.A.M. al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

1. il trattamento sia richiesto preventivamente dall'interessato;
2. la missione nel territorio estero sia superiore ad un giorno (24 ore);
3. il dipendente NON fruisca di alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri.

Nel caso in cui non ricorrano congiuntamente tutte le predette condizioni, al dipendente compete unicamente il rimborso delle spese documentate con le modalità indicate nella circolare CNR n. 24/2011.

Appare importante sottolineare che il dipendente nella richiesta di liquidazione della missione dovrà autocertificare che nel corso della missione non ha usufruito di alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri.

Cordiali saluti

Roberto Tatarelli
Direttore
Ufficio Monitoraggio Risorse e Ragioneria della S.A.C.
Consiglio Nazionale delle Ricerche