Nota esplicativa relativa alle “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena COVID-19 - 22/03/2021

Si trasmette in allegato la nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0020663 del 19 marzo 2021 relativa a: "Nota esplicativa relativa alle “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena COVID-19

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A TUTTO IL PERSONALE CNR

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Istituto

Ai Dirigenti

Ai Responsabili di Unità

e.p.c. Al Vice Presidente del CNR
Prof. Lucio D’Alessandro

Al Direttore Centrale Gestione Risorse
Dott.ssa Annalisa GABRIELLI

Al Direttore dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane
Dott. Pierluigi RAIMONDI

Alle OO.SS.

LORO SEDI

 

 

Oggetto: nota esplicativa relativa alle “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena COVID-19”.

 

Gentili Colleghe e Colleghi,

con la presente nota si forniscono le necessarie indicazioni operative in attuazione del D.L. 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, che ha introdotto all’art. 2 per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile e la possibilità di fruizione di congedi straordinari al verificarsi di specifiche situazioni, come di seguito indicato.

a) Svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile.

Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

  1. alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
  2. alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio;
  3. alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;

b) Congedi per genitori lavoratori dipendenti

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

  1. alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
  2. alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio;
  3. alla durata della quarantena del figlio.

Tali congedi sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

b1) Aspetti economici

I periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, dell’art. 2 del D.L. n. 30/2021:

  • prevedono il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del D. Lgs. n. 151/2001;
  • sono coperti da contribuzione figurativa.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro per un ì periodo corrispondente in tutto o in parte:

  • alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
  • alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio;
  • alla durata della quarantena del figlio.

b2) Applicazione retroattiva

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D. Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 30/2021), durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo in argomento e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

b3) Ulteriori disposizioni sulla fruizione dei congedi

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo descritto nei punti precedenti oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, in applicazione delle previsioni di cui all’art. 2 del D.L. n. 30/2021, l'altro genitore non può fruire dei medesimi benefici o del bonus baby-sitting riconosciuto dal D.L.30/2021 per specifiche categorie di lavoratori, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure indicate.

La documentazione necessaria alla fruizione del congedo sarà consegnata alle Strutture di afferenza anche con riferimento ad eventuali autocertificazioni inerenti alla dichiarazione di fruizione alternativa e non contemporanea dei benefici di cui al D.L. n. 30/2021 da parte dei genitori.

Per le giornate nelle quali il dipendente fruisce del congedo in argomento dovrà essere utilizzato, in sede di compilazione degli attestati di presenza, il codice COVID50.

Per eventuali chiarimenti ogni Struttura può rivolgersi al proprio referente della Sezione Presenze dell’Ufficio Gestione Risorse Umane.

Colgo l’occasione per salutare Tutte e Tutti voi molto cordialmente.

IL DIRETTORE GENERALE
BRIGNONE
GIAMBATTISTA

Nota DG Prot. n. 0020663 del 22 marzo 2021