La Segreteria
Ufficio Gestione Risorse Umane
Direzione Centrale Risorse Umane
P.le Aldo Moro, 7
00185 – Roma
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Ufficio Gestione Risorse Umane
Dott. Pietro Piro
Al Personale CNR
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Istituto
Ai Dirigenti
Ai Responsabili di Unità
e, p.c. Alla Presidente
Prof.ssa Maria Chiara
Carrozza
Al Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colpani
Al Direttore Centrale
Risorse Umane
Dott. Pierluigi Raimondi
LORO SEDI
Oggetto: Lavoro Agile – Adempimenti e comunicazioni obbligatorie ex art. 23 della Legge 22 Maggio 2017, n.81. Indicazioni operative.
- Circolare CNR n. 11/2022.
Si fa seguito alla Circolare n. 11/2022 concernente le “Indicazioni sull'entrata in vigore a regime del Regolamento in materia di lavoro agile del CNR – rif. Delibera del Consiglio di amministrazione del CNR n. 203 del 21 dicembre 2021, relativa all'approvazione del Regolamento in materia di lavoro agile CNR” al fine di fornire alcune indicazioni operative in merito a quanto in oggetto.
L’art.23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 stabilisce che: “L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto – legge 1° ottobre 1196, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, e successive modificazioni”.
La procedura di cui al citato articolo è, pertanto, obbligatoria e prevede l’invio delle Comunicazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 5 giorni lavorativi successivi, rispettivamente, dall'inizio della prestazione in modalità agile o dall'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo con riferimento a ciascun specifico dipendente.
Il mancato rispetto delle tempistiche di invio della comunicazione di smart working ordinario comporterebbe, per l’Ente, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, così come riportato nell’art. 19, comma terzo, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (espressamente richiamato dall’art. 23, comma primo, della Legge n. 81/2017).
Ad oggi resta, dunque, confermato l’obbligo per le PP.AA. della trasmissione dei dati indicati nella domanda presentata sul sistema SIPER, ivi compreso la data di sottoscrizione dell’Accordo Individuale di lavoro agile sottoscritto dalle parti.
Al fine di porre in essere gli adempimenti obbligatori, si invitano tutti i dipendenti a provvedere al corretto esperimento dell’iter previsto per l’accesso alla prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e solo dopo aver concluso tramite l’applicativo SIPER l’iter già indicato nella circolare CNR n. 11/2022 sarà possibile usufruire delle giornate di lavoro agile.
Si ricorda, in particolare, che la domanda di lavoro agile è valida ai fini della trasmissione al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali solo se sono inseriti correttamente, nell’apposita Sezione di Siper, gli estremi (numero e data del protocollo) dell’AILA e il file.pdf protocollato e siglato dalle parti.
Si invita a prestare la massima attenzione durante l’inserimento dell’AILA e della data e del numero di protocollo poiché questi dati, al momento del salvataggio, vengono inviati immediatamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e solo da tale momento, come sopra chiarito, sarà possibile usufruire del lavoro agile con copertura anche ai fini INAIL.
Si specifica che non possono essere apportate modifiche se non entro i 5 giorni dalla data di protocollo anche nel caso di errore nell’inserimento.
Si ricorda, inoltre, che l’AILA, dovrà contenere, come allegati, “l'Informativa sulla sicurezza in caso di lavoro agile” che il dipendente sottoscrive per accettazione e “l’informativa in materia di dotazione informatica” in merito alle prescrizioni sulla custodia e la sicurezza delle dotazioni informatiche.
Nei casi previsti dall'art. 11 del Regolamento sul Lavoro Agile ovvero le casistiche che prevedono rinuncia ed inserimento di una nuova domanda di smart working, si invitano tutti i dipendenti a far intercorrere un giorno solare tra la data di rinuncia e la data di inserimento della nuova domanda di smart working, prestando inoltre attenzione affinché la data di sottoscrizione della nuova AILA sia anch’essa successiva alla data di rinuncia.
Si ricorda, inoltre, che il numero massimo di giornate lavorative in modalità agile deve essere proporzionato, in base alla data di presentazione della domanda di smart working nel mese.
Si invitano i Direttori/Dirigenti/Responsabili di ciascuna struttura, nell’ambito dei propri compiti datoriali, alla verifica dell’ottemperanza alle disposizioni citate nella seguente nota.
Per eventuali quesiti, sia inerenti alla procedura informatica che di carattere normativo, è attiva specifica categoria nel servizio helpdesk di SIPER “Lavoro agile”.
Il Dirigente
CNR-Ufficio Gestione Risorse Umane
Pietro Piro
21.03.2025