NUOVI ADEMPIMPENTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Collegato lavoro: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale Legge 04.11.2010 n° 183 , G.U. 09.11.2010

Tra i  numerosi argomenti affrontati dalle disposizioni del  Collegato lavoro, si segnala quello disciplinato dall'art.5 dello stesso, che si sofferma sugli  adempimenti formali  cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni a cominciare dalle comunicazioni ai competenti servizi per l'impiego  relative al personale, che dal provvedimento in esame risultano agevolate, nel presupposto posto che è abbastanza  eccezionale  registrare irregolarità a carico delle stesse per la costituzione e risoluzione dei rapporti di lavoro. Infatti il comma 1 del predetto articolo, apportando corrispondenti modifiche ed aggiunte al testo dell'art.9 bis comma del dec.legge n.519/96 convertito in legge n 608/96, stabilisce che a differenza degli gli enti pubblici economici e dei datori di lavoro privati, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, come le Agenzie di lavoro somministrato, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione al servizio competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.

La norma sopra riportata, che, detto per inciso, si applica anche alle istituzioni scolastiche, che già utilizzavano la normativa speciale contenuta nel D.l . n.147/07 convertito nella L. 176/07 ,costituisce una rilevante innovazione, in quanto, eliminando l’obbligo della comunicazione di assunzione preventiva, introdotta per contrastare il lavoro nero, elimina  un superfluo appesantimento per gli adempimenti a carico delle PP. AA., considerato che, come già prima accennato, è assai difficile riscontrare  che l’occupazione pubblica avviene in nero. 

Va da sè che la nuova disposizione trova applicazione dalla data d’entrata in vigore del collegato lavoro a tutte le amministrazioni elencate nell’art.2 del dec.leg.vo n.165/01, mentre, come  detto, continuano ad applicare la normativa generale gli enti pubblici economici.

Inoltre si ritiene di sottolineare    che il termine del 20 del mese successivo riguarda per le PP.AA. non soltanto la comunicazione di assunzione,ma  anche gli altri adempimenti relativi al rapporto  di  lavoro per cui  dal la disciplina generale viene  fissata la scadenza di cinque giorni , ossia  la proroga del termine dei contratti a tempo determinato, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, la trasformazione dei CFL, la modifica da tempo parziale a tempo pieno  ed il comando o distacco.

Per quanto riguarda  specifiche situazioni, tra cui le progressioni di carriera e le supplenze e reggenze dei segretari comunali, pur con un orientamento positivo, stante che la  norma in questione  introduce un trattamento più favorevole, appare comunque confacente  attendere di conseguire  indicazioni definitive dai competenti organi istituzionali.

Un’altra  importante norma    per i  lavoratori delle  PP.AA. risulta introdotta dal comma  3 dell’art.5 del collegato lavoro  attraverso  specifiche modifiche apportate  al testo  del comma 2  dell’art.4 bis del dec.leg.vo n.181/200,nel senso che si stabilisce che all’atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ,il datore di lavoro pubblico può assolvere  all’obbligo d’informazione previsto dal dec.leg.vo n.152/1997 consegnando, entro il il 20 del mese successivo alla data di assunzione, la copia della comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro  al servizio impiego competente   ovvero  la copia del contratto individuale  di lavoro ,restando  precisato che l’obbligo  in questione non  sussiste per il   personale  di cui all'art.3 del dec.leg,vo n.165/01 ,ossia  per magistrati ordinari,amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia ,nonché per dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre1990, n.287. ed  infine per professori e ricercatori universitari.

Si conclude  la presente esposizione, sottolineando il contenuto del comma 2 dell’ art.5 in commento, che inserisce,  dopo il comma 1 dell’art 21 della legge n.69/ 09, il comma 1 bis, impone alle pubbliche amministrazioni, peraltro già tenute  a pubblicarli  sui rispettivi siti, di comunicare al  Dipartimento della Funzione Pubblica in via telematica i dati relativi alle retribuzioni annuali, ai curricula, agli indirizzi di posta elettronica ed ai   recapiti telefonici dei dirigenti e dei segretari  degli enti locali, seguendo  modalità  che  saranno fissate con apposita circolare del Ministro della Funzione Pubblica, che provvederà a pubblicare detti dati sul proprio sito,mentre il mancato rispetto dell'adempimento sarà oggetto di valutazione negativa ai fini delle performace individuale  dirigenziale.

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale Legge 04.11.2010 n° 183 , G.U. 09.11.2010.

Il prestatore di lavoro può decidere se ricorrere all’arbitrato preventivamente e non quando insorge una controversia.

La scelta non può avvenire prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Il lavoratore, quindi, potrà scegliere tra arbitro e giudice in caso di lite nascente in corso di rapporto di lavoro, con esclusione del licenziamento, la cui impugnazione rimarrà di “competenza” del giudice ordinario: nella ipotesi di licenziamento invalido, lo stesso potrà essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.

Finalmente il Collegato Lavoro trova pace. È stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262 la Legge 4 novembre 2010, n. 183.

La nuova formulazione ha tenuto conto delle osservazioni sollevate lo scorso marzo dal Presidente della Repubblica (quando nel 3 marzo scorso si “rifiutò” di firmare) ed ha confermato le modifiche apportate dal Senato.

Tra le principali novità (oltre a quella “di rilevante importanza” detta in apertura di commento) introdotte dal provvedimento possono essere menzionate tra l’altro:

- il rafforzamento dell’istituto dell’apprendistato, con la previsione di poter assolvere all’ultimo anno di obbligo scolastico (cioè a partire dai 15 anni) imparando un mestiere in azienda; all’apprendista dovrà, però, essere garantito un congruo numero di ore di formazione con un tutor;

- l’obbligo, per le università pubbliche e private, di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei laureati;

- il personale in servizio sulle navi di Stato, che abbia contratto malattia croniche per l’esposizione all’amianto (come l’asbestosi) sarà equiparato alle vittime del dovere con la previsione di un indennizzo (per cui è previsto un aumento di budget a partire dal 2012);

- nella ipotesi di lavoro sommerso scatterà la sospensione dell’attività imprenditoriale, disposta nei casi più gravi e anche dove l’autorità ispettiva riscontri violazioni in materia della normativa antinfortunistica;

- è stata, altresì, introdotta una clausola di salvaguardia ai fini del pensionamento anticipato, con un minimo di 58 anni e 35 di contributi, per i lavori considerati usuranti;

- sarà considerato reato il mancato versamento delle trattenute previdenziali ai co.co.co. comprendendo anche i lavoratori a progetto.

Pubblico impiego

Il provvedimento contiene anche molte disposizioni in materia di lavoro pubblico; vediamo nello specifico quali sono.

L’articolo 2, concernente la riorganizzazione degli Enti e il riordino degli organi collegiali, prevede la delega al Governo finalizzata all'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni sindacali, di uno o più decreti legislativi con lo scopo di:

- provvedere alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (quali ad esempio, Inps, Inail, Inpdap, Enpals, enti e fondazioni previdenziali di professionisti o lavoratori autonomi, Italia Lavoro, Isfol) e dal Ministero della salute (ad esempio, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti zooprofilattici, Aifa, Croce rossa italiana);

- provvedere alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero sugli stessi organismi.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, poi, il Ministero della salute dovrà provvedere al “riordino” dei propri organi collegiali istituiti presso l’amministrazione centrale, che dovranno essere ridotti sia nel numero che nella composizione.

Altra previsione sempre per il pubblico impiego concerne il fatto che per le pubbliche amministrazioni, a differenza dei datori di lavoro privati, non sarà più necessario comunicare agli uffici del lavoro le instaurazioni (proroghe, trasformazioni, cessazioni) di rapporti di lavoro entro il giorno antecedente a quello in cui si verifica l’evento.

Ancora è previsto per le pubbliche amministrazione:

- l’obbligo di trasmissione per via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica tutti i dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica d’uso professionale dei dirigenti e i tassi di presenza e assenza del personale: dati che saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento;

- per quanto concerne le modalità di assunzione, il datore di lavoro pubblico non sarà più obbligato alla consegna immediata al lavoratore di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (o copia del contratto individuale di lavoro): potrà assolvere a tale obbligo entro 20 giorni;

- non vi sarà più l’obbligo di comunicazione entro il termine di 5 giorni agli uffici del lavoro competenti per territorio delle variazioni intervenute nel corso del rapporto di lavoro stesso;

- ampliamento della possibilità di fruire della mobilità volontaria ex art. 30, D.Lgs. 165/2001, ossia passaggio diretto di personale, nella forma dell’assegnazione temporanea per un massimo di tre anni;

- altra novità importante riguarda il part – time, in quanto entro il termine di 6 mesi dalla entrata in vigore della legge, le pubbliche amministrazioni avranno la facoltà (e non l’obbligo) di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione del part – time già adottati prima dell’entrata in vigore del D.L. 112/2008.

Altra novità rilevante concerne la legge 104/1992 sui portatori di handicap, in quanto alcuni punti dell’articolo 33 di tale legge sono stati modificati (permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità);

- la fruizione dei permessi è limitata ai coniugi, parenti o affini entro il secondo grado, tranne il caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano superato i 65 anni o siano deceduti o mancanti, o siano anche loro affetti da grave disabilità;

- viene reso esplicito il divieto (già vigente, però, nei fatti, per effetto delle numerose norme interpretative susseguitesi nel corso degli anni) di riconoscere a più di un lavoratore il diritto di assistere la stessa persona (tranne il caso di assistenza a figli con handicap grave);

- il diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio viene trasformato nel diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere;

- obbligo da parte della PA di comunicazione alla Funzione Pubblica (entro il 31 marzo di ogni anno) i nominativi di tutti i dipendenti che fruiscono dei permessi ex articolo 33, L. 104/1992 

Ancora, per quanto concerne le pari opportunità e l’assenza di discriminazioni, è stato istituito (articolo 21) il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni”, formato da rappresentanti dell’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali, che dovrà garantire e vigilare sull’effettiva pari opportunità tra uomini e donne, nonché a contrastare fenomeni di ‘mobbing’.