NUOVO INCONTRO ARAN PER LA REVISIONE DELL'ORDINAMENTO CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021

NUOVO INCONTRO ARAN PER LA REVISIONE DELL’ORDINAMENTO
CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021
Mercoledì 23 novembre 2022

 

È stata presentata oggi all’ARAN una nuova proposta per la creazione delle 4 aree del settore tecnico amministrativo degli Enti di ricerca, in ottemperanza all’ormai noto art. 52 come novellato nel decreto di giugno dello scorso anno.
In tale nuova proposta, di cui dovremmo ricevere il testo nei prossimi giorni, vengono di fatto recepite le istanze portate avanti dalla FIR CISL nelle riunioni precedenti relative alla valorizzazione dei funzionari e dei collaboratori, mentre è rimandato ad altro incontro l’approfondimento sui I-III livello professionale.

La nuova proposta prevederebbe la creazione dei seguenti due ruoli, il primo articolato su quattro aree, il secondo su tre:

 

RUOLO AMMINISTRATIVO GESTIONALE

  1. Operatore Amministrativo
  2. Collaboratore amministrativo
  3. Funzionario di amministrazione
  4. Elevate professionalità
 

RUOLO TECNICO SUPPORTO
ALLA RICERCA

  1. Operatore Tecnico
  2. Collaboratore Tecnico
  3. Funzionario Tecnico
 

Riteniamo che la nuova impostazione sia più confacente all’identità e alla storia del nostro settore, soprattutto in relazione alla peculiarità delle attività svolte. Tuttavia, ci sono riflessioni approfondite da fare soprattutto, come abbiamo anticipato anche all’Aran, in merito alla possibilità di prevedere un’area per le Elevate professionalità anche per il ruolo tecnico, al fine di sanare il fisiologico problema, presente in tutti gli enti di ricerca, del sotto inquadramento per il quale non sono previsti, alla scadenza dell’art. 22 della Madia, strumenti normativi a sostegno.
Non capiamo, infatti, quale sia la difficoltà, avanzata da qualcuno al tavolo, di creare un’ulteriore progressione per i tecnici che hanno i requisiti di elevata professionalità.
Ricordiamo che il nuovo art. 52 prevede la possibilità di far confluire in prima applicazione i collaboratori a funzionario, fermo restando il problema delle risorse. Quindi prevedere Elevate professionalità anche per i tecnici, non solo renderebbe più coerente l’intera proposta, ma darebbe loro oggettive possibilità di ulteriori progressioni.
Rimane, invece aperta la problematica dei funzionari che nel modello proposto non potrebbero confluirei, in prima applicazione, alle EP. Continuiamo a sostenere la necessità di effettuare ulteriori verifiche al fine di consentire, laddove ricorrano i requisiti, anche il passaggio dei funzionari ad EP. Su tutti questi aspetti dovremmo andare poi a definire anche il meccanismo “economico” dei passaggi tra le aree anche nella sua attuazione per il periodo transitorio.
Permane, inoltre, la problematica della valorizzazione delle attività dei tecnologi gestionali ad oggi esistenti in diversi enti, per i quali, a nostro avviso, bisogna continuare a ragionare in termini di agevolazione delle progressioni professionali nei profili del Ricercatore/Tecnologo per la fase transitoria, onde evitare di snaturare il profilo di tecnologo.
Nulla impedirà comunque ai tecnologi, di partecipare alle selezioni per le EP a valere sulla quota esterna.
Sono stati poi affrontati altri temi contenuti nella bozza di Ipotesi di contratto in discussione, quali l’opportunità di prevedere le disposizioni per il Lavoro a distanza solo per il IV-VIII livello e non per i ricercatori e tecnologi in relazione al fatto di prevedere per loro la corretta applicazione dell’art.58, che seppur chiaro nel dettato normativo, di fatto è stato poi
interpretato in questi anni in maniera restrittiva, anche a seguito di parere dell’ARAN.
Riteniamo l’articolo 58 in linea con quanto indicato dalla Carta europea dei ricercatori e dall’European framework for research; la libertà e l'autonomia dell'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi si attua anche in termini di spazi e tempi in cui la ricerca si articola.
Il chiarimento si rende necessario dal momento che in molti enti tale dettato normativo è stato applicato sinora in modo restrittivo, in particolare per quanto concerne il servizio fuori sede, in aperto contrasto, quindi, con lo spirito dell'articolo 58 che discende appunto dai dettami comunitari sopracitati.
Riteniamo che l'articolo 58 vada leggermente integrato in maniera tale che sia chiaro agli Enti che lo spirito dell'articolo 58 è “autonomia dell'orario di lavoro presso qualunque tipo di sede” e che il parere passato dell’Aran sarà superato dalla sottoscrizione del nuovo CCNL.
Questo rinnovo contrattuale rappresenta l’occasione per fare finalmente chiarezza anche su questo aspetto, ribadendo le peculiarità del settore ricerca e dei profili di ricercatore/tecnologo.
Vista l’importanza dei temi trattati, come FIR CISL abbiamo richiesto di non discutere nelle stesse sedute di lavoro a distanza e revisione dell’ordinamento, ma prevedere incontri ad hoc per arrivare alla definizione delle singole parti ed evitare che si crei confusione su temi così rilevanti.

La Segreteria Nazionale
Roma, 24 novembre 2022
Prot. 153