Fonte: Miur
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 24, comma 3 lettera b) relativo ai contratti per ricercatori a tempo determinato;
VISTO l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3 lettera b) della predetta legge n. 240 del 2010, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
VISTO l'articolo 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, "nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro";
VISTO l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
VISTO l'art.4, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed in particolare l'art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è aggiunta la seguente: "c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili";
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed in particolare l'art. 1, comma 349, il quale prevede che alle università si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO il DM 8 giugno 2015, n. 335 (registrato dalla Corte dei Conti il 10/07/2015 - Foglio n.3123) con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2015, ivi compresa la quota premiale;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ed in particolare l'art. 1:
comma 247, il quale dispone che "al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia";
comma 248, il quale dispone che "l'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 247 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)";
comma 250, il quale dispone che "La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 237 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università…omissis";
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
RITENUTA la necessità di definire i criteri per l'utilizzo dell'importo di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 relativi al piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia;
DECRETA
Articolo 1
(Assegnazione risorse)
Articolo 2
(Utilizzo delle risorse assegnate)
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile
IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini