prot. n. 0076738 - Ulteriori indicazioni operative inerenti alle disposizioni impartite con nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0071246 del 27 ottobre 2021- 17/11/2021

Si trasmette la nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0076738 del 17 novembre 2021 relativa a: "Ulteriori indicazioni operative inerenti alle disposizioni impartite con nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0071246 del 27 ottobre 2021".

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A TUTTO IL PERSONALE CNR

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Istituto

Ai Dirigenti

Ai Responsabili di Unità

e.p.c.
Al Presidente del CNR
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Al Direttore Centrale Gestione Risorse
Dott.ssa Annalisa GABRIELLI

Al Direttore dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane
Dott. Pierluigi RAIMONDI

Alle OO.SS.

LORO SEDI

 

 

Oggetto: Ulteriori indicazioni operative inerenti alle disposizioni impartite con nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0071246 del 27 ottobre 2021.

 

Gentili Colleghe Gentili Colleghi,

con la presente si forniscono ulteriori indicazioni operative in relazione alla nota in oggetto relativamente al personale in stato di fragilità e del personale in gravidanza.

Lavoratori Fragili
L’articolo 6 del DL 23 luglio 2021 n.105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” ha prorogato i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Quest’ultimo prevede che i lavoratori con maggior rischio di contagio anche a causa di “comorbilità che possono caratterizzare maggiore rischiosità” possano essere valutati dal medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 per definire eventuali prescrizioni protettive rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Nel caso in cui l’esito di una visita straordinaria a richiesta del lavoratore comporti l’accertamento di condizioni di maggiore rischiosità dovute a comorbilità, tale lavoratore deve essere collocato in lavoro agile (cod. 39LA) fino al 31/12/2021, fatta salva una ulteriore proroga governativa in materia e lo stesso è soggetto alle procedure di monitoraggio e rendicontazione già comunicate.

Personale in gravidanza
La condizione fisiologica di gravidanza è regolamentata dalla vigente normativa in materia di tutela della lavoratrice in gravidanza: D.Lgs 151/2001 in generale, ed in tema di “Flessibilità del congedo di maternità” - gli artt. 20 e 16, come modificato dalla Legge 145/2018 art. 1 comma 485.
Al fine di ridurre gli spostamenti casa lavoro e come ulteriore misura atta a contenere l’affollamento dei luoghi di lavoro, le lavoratrici in stato di gravidanza possono richiedere al proprio Dirigente/Direttore/Responsabile di essere collocate in lavoro agile fino al 31 dicembre 2021 fatte salve ulteriori proroghe in materia e sono soggette alle procedure di monitoraggio e rendicontazione già comunicate.

Lavoro agile in caso di quarantena per figli in età scolare
Al fine di poter supportare il personale CNR con figli in età scolare che nell’ambito delle attività scolastiche siano sottoposti a un periodo di quarantena da covid.19, con la presente nota si segnala che ogni Dirigente/Direttore/Responsabile può autorizzare il lavoro agile dei dipendenti in argomento per tutta la durata della quarantena. I lavoratori dovranno presentare idonea documentazione (comunicazione del Dirigente scolastico, comunicazione ASL o comunicazione del Ministero della Salute).

Lavoro agile in caso di lavoratori positivi a lungo termine
Come riportato nella nota dell’UGRU del 29-10 u.s., il periodo di quarantena o isolamento emessi dall’autorità sanitaria saranno considerati assenti fino alla certificazione sanitaria di termine malattia (indipendentemente dalla sua durata). Nel caso in cui un lavoratore risulti ancora positivo al test molecolare oltre il ventunesimo giorno, sebbene possa interrompere, su indicazione del Medico di Medicina Generale, l’isolamento dopo i 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (Circolare Ministero della Salute 12 ottobre 2020), il lavoratore è collocato in lavoro agile e lo stesso non potrà comunque rientrare al lavoro in presenza prima della negativizzazione del tampone molecolare (Test molecolare o RT-PCR).
In questo caso, le/i lavoratrici/lavoratori devono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile con utilizzo del codice “cod. 40LA”.
Si coglie l’occasione per comunicare che l’Amministrazione e le OO.SS hanno avviato i lavori collegati al regolamento per il lavoro agile non emergenziale.

IL DIRETTORE GENERALE
COLPANI
GIUSEPPE
 

 

Nota DG Prot. n. 0076738 del 17 novembre 2021