Informazioni ottenute dalla D.C.S.G.R del CNR Sede
Fermo restando il diritto/dovere all’autocertificazione mensile, da parte dei ricercatori e tecnologi, così come previsto dall’art. 58 del CCNL corrente, rientra nei doveri di ciascun dipendente (di qualsiasi qualifica e livello) comunicare la propria assenza nei tempi e nei modi di seguito specificati:
Ciò è dovuto sostanzialmente alla necessità di una copertura assicurativa supportata dalla dichiarazione del dipendente. Esistono, infatti, casi documentati dell’impossibilità di assolvere alla richiesta di rimborso per problemi avuti in occasione della propria assenza per servizio, proprio a causa della mancata dichiarazione formale del dipendente delle informazioni sopracitate.
In particolare l’INAIL (www.inail.it) mette in risalto tutti gli aspetti legati a queste problematiche sotto la voce “infortunio in itinere” (Art.12 del DL 38/2000).
Quanto sopra deve essere, ovviamente, accompagnato dall’uso proprio del badge sui lettori in ingresso e in uscita dall’Area, per ovvi motivi di censimento del Personale in caso di emergenza.
Le ferie (circolare 22/2007) spettanti devono essere fruite in via ordinaria nel corso dell’anno solare nel quale sono state maturate.
E’ prevista la deroga a cui sopra nel caso eccezionale di "impossibilità" di godimento delle ferie nel corso dell'anno, In proposito si ritiene opportuno precisare che la suddetta "impossibilità", che va sempre comunque attestata, può essere diversamente motivata, secondo quanto sotto enunciato:
Va da sé che è opportuno utilizzare, almeno negli ultimi mesi dell’anno, le ferie dell’anno in corso prima di richiedere riposi compensativi.
Pertanto, certo della vs. sensibilità al problema, vi invito a comunicare le assenze nei tempi e nei modi sopra illustrati, come del resto molti di voi già fanno, ricordando che in mancanza di comunicazione ogni assenza dovrà essere ritenuta non giustificata, salvo casi documentati di forza maggiore, soprattutto ai fini della Vs. copertura assicurativa.