Solo le organizzazioni firmatarie del CCNL sono titolari delle relazioni sindacali

 

Solo le organizzazioni firmatarie del CCNL sono titolari delle relazioni sindacali.
Gli effetti della nuova ordinanza del Giudice del lavoro

 

La partecipazione alle relazioni sindacali previste dal CCNL (contrattazione integrativa, confronto, informazione, a livello nazionale, regionale, di istituto) è riservata esclusivamente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto.

E’ quanto emerge dopo la trattazione da parte del Tribunale di Roma che ieri, 9 luglio 2024, ha accolto il reclamo presentato dalle sigle firmatarie del CCNL (FLC Cgil, CISL FSUR, SNALS CONFSAL e ANIEF), oltre che da MIM e Aran, revocando l’ordinanza n. 51020/2024 del 29 aprile 2024 con cui, accogliendo un ricorso della UIL Scuola, veniva riconosciuto - seppur in via cautelare - il diritto del sindacato ricorrente a partecipare ai tavoli di informativa e di confronto, ferma restando invece l’esclusione dalla contrattazione integrativa, per ragioni su cui l’ordinanza argomentava diffusamente.

Ora invece, con questa nuova ordinanza, la Uil Scuola viene esclusa anche dall’informativa e dal confronto, avendo i giudici ravvisato “insussistente il requisito del periculum in mora, attesa la genericità delle deduzioni della Federazione UIL Scuola RUA in ordine al pregiudizio imminente e irreparabile derivante dal mancato esercizio delle prerogative sindacali relative alla informazione e al confronto sulle materie oggetto a cui, comunque, non partecipa non avendo sottoscritto il contratto collettivo nazionale”

Niente di nuovo, a questo proposito, è scaturito oggi, 10 luglio, in occasione dell’udienza di merito che si è tenuta sempre presso il tribunale di Roma, dove la Giudice, all’esito della camera di consiglio, ha rinviato la discussione della causa all’udienza fissata per il prossimo 11 dicembre alle ore 10,30.

La nuova convocazione è stata decisa nonostante la UIL Scuola, oltre a chiedere che le altre sigle fossero escluse dalla partecipazione al processo, avesse tentato di chiudere la lite rinunciando alla richiesta di poter partecipare alla contrattazione integrativa.

Alla luce della nuova ordinanza, pertanto, fino a quando il Tribunale non si sarà pronunciato nel merito, la Uil Scuola - non avendo firmato il contratto nazionale e in coerenza con le principali previsioni normative e contrattuali - rimane esclusa a ogni livello (nazionale, regionale, di scuola) dalle prerogative sindacali riconosciute alle sole sigle firmatarie del CCNL, tesi che peraltro la stessa UIL Scuola aveva sostenuto in occasione del precedente rinnovo contrattuale.

Roma, 10 luglio 2024

FLC CGIL
Gianna Fracassi

CISL FSUR
Ivana Barbacci

SNALS CONFSAL
Elvira Serafini

ANIEF
Marcello Pacifico