UIL: Decreto Legislativo 218/2016 - ex Art. 13 delega

Roma, 28 novembre 2016

D. Lgs.vo 218/16: CERTEZZE ED INCERTEZZE
"SEMPLIFICAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA" - EX art.13 delega Madia

A poche ore dal visto definitivo del Consiglio dei Ministri su cinque decreti legislativi delegati, la Consulta ha sancito per tre di essi violazioni costituzionali nella norma "madre", la Legge delega n. 124/2015, da cui discendevano gli stessi decreti. Tra questi cinque decreti c'è quello derivante dall'articolo 13, "semplificazione per gli enti di ricerca", pubblicato in gazzetta ufficiale il 25 novembre u.s. con n. 218, allegato a questa mail.
Anche se i vizi di legittimità non riguardavano direttamente i decreti appena licenziati, la sentenza ne ha di fatto rimesso in discussione almeno tre (dirigenza, partecipate, servizi pubblici) sui cinque approvati, che dovrebbero essere riscritti - ove i tempi della legge delega lo consentissero. Per porre rimedio alla violazione costituzionale, il ministro della funzione pubblica dovrebbe infatti trasformare in "previa intesa con la conferenza Stato Regioni" quello che nel testo madre si esprimeva con un semplice "sentita" la conferenza Stato Regioni.
Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, "il Governo può adottare decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive"; ma poiché in questo caso il vulnus riguarda la norma madre, bisognerà capire se e come il governo potrà procedere, verificando i tempi.
Uno dei decreti non ancora approvati e di nostro interesse è il testo unico per il pubblico impiego, ovvero la riedizione del decreto legislativo 165/2001: per il via libera definitivo a questo decreto delegato il ministro della funzione pubblica ha tempo fino a febbraio.
Per quel che riguarda la "semplificazione degli enti pubblici di ricerca" derivante dall'articolo 13, pur non essendo il d. lgs.vo tra i 3 messi in discussione dalla Consulta, rileviamo che il testo pubblicato in gazzetta fa anch'esso riferimento al solo parere acquisito dalla "conferenza unificata" di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 281/97 (la "conferenza Stato-Regioni" è citata nello stesso documento ma all'articolo 2). Proprio l'aver "sentito" la conferenza unificata anzichè agire "d'intesa" con la conferenza Stato Regioni è la motivazione usata per impugnare il decreto sulla Dirigenza, ma non siamo al momento in grado di chiarire se la sentenza - che aspettiamo di leggere - avrà influenza anche sulla norma di semplificazione per gli EPR.
E' nostra convinzione che una norma obsoleta o farraginosa vada abrogata o modificata, non certo aggirata. Per questo ci ha sorpreso leggere2 che la Corte Costituzionale possa essere in qualche modo paragonata alla burocrazia!
Nel merito del D. Lgs.vo 218/16, si confermano gli indubbi passi avanti fatti rispetto alle prime versioni del testo: prima di tutto la base usata a riferimento per il rapporto risorse/spese di personale (rimasto all'80% ma calcolato sulla media delle entrate dell'ultimo triennio) che potrà consentire spazi per il nuovo reclutamento seppur non decisiva per l’obiettivo della stabilizzazione del precariato esistente; l’analogo eliminazione del limite del 30% già riferito al personale tecnico-amministrativo; la preventiva comunicazione anzichè approvazione per la procedura di reclutamento ed assunzione, con maggior autonomia degli enti; il recepimento obbligatorio (si spera non più solo formale...) della Carta Europea dei Ricercatori negli Statuti; il controllo successivo e non preventivo della Corte dei Conti; l'obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione ridotto da 5 a 3 anni; l'innalzamento del periodo di fruizione del congedo per studio o ricerca (5 anni massimo ogni 10 di servizio); la previsione del silenzio - assenso per il superamento di ritardi nelle risposte alle istanze rivolte ai vigilanti; l'inserimento tra i destinatari della norma del personale ex-ISPESL transitato in INAIL, ed ex ISFOL "transitando" in ANPAL.
Permangono alcune perplessità, ad esempio su che fine abbia fatto il comma 7 dell'art. 9, che viene citato al comma 2... (sembrava destinato a chi supera l'80%); oppure sull'individuazione, in sede di "revisione dell'attuale modello contrattuale", di "criteri di merito e valorizzazione" da parte del Ministro per la F.P. previo parere degli altri vigilanti (ma non c'erano una volta parti e controparti con pari dignità al tavolo?).
Come ancora le assunzioni (seppur passate dal 10 al 5%) per merito eccezionale, da effettuare per chiamata diretta e fino al massimo livello di inquadramento; oppure ancora come sarà possibile realizzare la portabilità dei progetti o favorire le integrazioni pubblico-privato.
Resta la contrarietà per l'individuazione di un fondo "premiale" di 68 milioni per gli enti vigilati dal MIUR attraverso la pari riduzione del fondo di finanziamento complessivo.
Infine crea perplessità l'esclusione tra i firmatari di due ministri pur vigilanti degli enti di ricerca: il Ministro del lavoro e il Ministro per la Sanità: cosa che non ci saremmo aspettati in un testo in cui il modello proposto è quello che invita a "favorire forma di collaborazione"!
Opereremo nei prossimi giorni un approfondimento articolo per articolo del suddetto provvedimento.
La Segreteria Nazionale