UIL RUA - CNR: Comunicato del 10 giugno 2014

Continuo e incessante su tutti i fronti l’impegno della UIL-RUA con anche il supporto della Confederazione nel difendere gli strumenti negli anni contrattualmente conquistati e per ridurre gli effetti negativi derivanti dai continui interventi legislativi e le circolari ministeriali e interpretative che costituiscono un vero e proprio attacco al diritto alla salute e dalla prevenzione ormai troppo spesso solo decantato.
Interventi questi che nel tempo non hanno fatto altro che aumentare anziché diminuire, la spesa per il Servizio Sanitario Nazionale e non costituiscono affatto un deterrente per gli assenteisti.
Più in particolare le iniziative della UIL-RUA già attivate e quelle in fase di attivazione riguardano:

PERMESSI VISITE MEDICHE
Con l’emanazione da parte del CNR della circolare della Funzione Pubblica 2/14, il 7 aprile u.s., nell’Ente è entrata in vigore, con effetto immediato, la nuova disciplina che regolamenta le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
LA UIL-RUA, congiuntamente al Responsabile per il Pubblico Impiego della Confederazione UIL, ha prontamente inviato in data 10 aprile 2014 (n. prot.68/14) al Presidente e al Direttore Generale CNR una articolata lettera di diffida con contestuale richiesta di incontro urgente in merito.
A due mesi di distanza il CNR ha risposto (e come poteva essere diversamente?) con l’assordante silenzio e indifferenza.
Pertanto, come preannunciato nel nostro comunicato dell’11aprile u.s., non condividendo la penalizzante e assurda interpretazione, la UIL-RUA, congiuntamente ad alcuni dipendenti, ha presentato ricorso al TAR Lazio per l’annullamento, previa sospensione,
a) della circolare della Funzione Pubblica n. 2/14 del 17-2-2014;
b) della direttiva del CNR del 3 aprile 2014;
entrambi riguardanti la regolamentazione per le assenze per visite, terapie, prestazioni specialisticheed esami diagnostici di cui all’Art.4 comma 16 bis della Legge 125 del 30 ottobre 2013.

TRATTENUTA PER MALATTIA
Nonostante gli impegni da più parti assunti (CNR, Funzione Pubblica) per approfondire l’assoluta situazione circa l’attuale modalità di trattenuta per l’assenza di ogni giorno di malattia, da tutti riconosciuta iniqua (vedi comunicato UIL-RUA 7 novembre u.s.), la situazione è rimasta immutata.
A riguardo la UIL-RUA, mentre è in attesa dell’esito della diffida-richiesta della restituzione delle somme trattenute per le assenze per malattia ed interrompere la prescrizione quinquennale, ha attivato le seguenti ulteriori iniziative:

  1. ha predisposto una relazione schematica da utilizzare per una interrogazione parlamentare da presentare al Ministro della Funzione Pubblica da parte di un Deputato che ha garantito la sua disponibilità;
  2. ha richiesto al Presidente e al Direttore Generale CNR la revisione dell’importo sulla trattenuta per malattia inviando la seguente nota:

Oggetto: Base di calcolo trattenuta per assenza malattia.
Risulta alla scrivente O.S. che codesto Ente non ha ancora modificato le voci da prendere in considerazione per la base di calcolo della trattenuta per ogni giorno di assenza per malattia in applicazione del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010.
L’Art.9 comma 1 della richiamata Legge 122/2010 novella la definizione di retribuzione complessiva identificandola nel “trattamento ordinariamente spettante” comprendendo nello stesso anche il trattamento accessorio avente le medesime
caratteristiche di “ordinarietà”.
Tale norma supera quindi la classica suddivisione della struttura retributiva in trattamento “fondamentale” e trattamento “accessorio” a cui fa riferimento l’Art.71 comma 1 della Legge 133/08 ed introduce una nuova classificazione che invece distingue il trattamento economico in “ordinario” e “non ordinario”.
L’applicazione della novellata norma consente di operare le trattenute per ogni giorno di malattia solo sulle voci del “trattamento economico non ordinario” escludendo quindi dalla riduzione le voci del “trattamento economico ordinario” che è quello che ha il carattere della fissità, ricorrenza e generalità non collegabile alla effettiva presenza.
Si pone così fine ad una palese iniquità che oggi determina la trattenuta per ogni giorno di malattia essere inversamente proporzionale al livello retributivo ricoperto, ovvero “meno guadagni più paghi”.
Si prega pertanto codesta Amministrazione a voler aggiornare, come sopra riportato, le voci di base di calcolo per individuare la trattenuta da operare per ogni giorno di assenza per malattia restituendo a conguaglio le maggiori somme recuperate dall’entrata in vigore dell’Art.9 comma 1 della Legge 122/2010.