UIL RUA - CNR: Comunicato del 11 giugno 2012


CONGUAGLIO ARRETRATI ART. 54
LIV. IV-VIII - DEC. 1-1-2010

Risulta confermato per il corrente mese di giugno il pagamento del conguaglio degli arretrati, maturati dai vincitori della selezione Art. 54 relativo al periodo dal 1 gennaio 2010 al 30 aprile 2012.
Tale operazione, effettuata a tassazione separata, riguarda sia il conguaglio generalizzato relativo alle voci fisse e ricorrenti (stipendio tabellare, vacanza contrattuale, indennità di ente mensile ed annuale), sia il conguaglio individuale relativo alle voci accessorie variabili (straordinario e turno).
Riportiamo quindi di seguito ed in maniera distinta i due conguagli:
CONGUAGLIO GENERALIZZATO
Considerando che il CNR ha corrisposto il nuovo stipendio a partire dal mese di maggio u.s. e che l’indennità di ente annuale, relativa al 2012, viene regolarmente corrisposta questo mese con riferimento all’importo del nuovo livello conseguito, il conguaglio generalizzato degli arretrati maturati nel periodo di riferimento risulta così determinato:

N.B. I SUDDETTI IMPORTI LORDI NON TENGONO CONTO DELL’ASSORBIMENTO DELL’EVENTUALE GRADONE O ASSEGNO AD PERSONAM IN GODIMENTO E DELLE EVENTUALLLI ASSENZE PER MALATTIA.

CONGUAGLIO INDIVIDUALE
Oltre al conguaglio generalizzato, nel corrente mese di giugno, verrà erogato anche il conguaglio riferito al salario accessorio individuale, qualora nel periodo di riferimento siano state effettuate prestazioni di lavoro straordinario e di lavoro in turno.
Pertanto il calcolo individuale di tale conguaglio si ottiene moltiplicando il numero delle ore di straordinario diurno e delle ore di turno normale per i rispettivi valori differenziali riportati nelle seguenti tabelle, facendo riferimento alle ore effettuate dal 1 gennaio 2010 al 30 aprile 2012.

INDENNITÀ ENTE ANNUALE
LIV. IV-VIII

Nel corrente mese di giugno verrà erogata, al personale tecnico e amministrativo dei livelli IV-VIII con contratto a tempo determinato e indeterminato, come previsto dal CCNL, l’indennità di ente aannuale (cosiddetta 14a).
Come già detto nel punto precedente del comunicato, ai vincitori della selezione Art. 54 decorrente dal 1-1-2010, avendo ottenuto il nuovo stipendio a regime già dal mese di maggio u.s., anche l’indennità di ente annuale che verrà erogata corrisponde a quella del nuovo livello conseguito e pertanto non considerata nel conguaglio degli arretrati.
Questi gli importi lordi che verranno erogati:

IMU
Com’è noto, entro il 18 giugno p.v. dovrà essere versata la prima rata di acconto, esclusivamente con il modello F24, dell’imposta comunale sugli immobili IMU, per poi versare entro il 17 dicembre p.v. il saldo finale per l’anno 2012.
L’IMU, pur essendo un tributo formalmente distinto dall’ICI, di fatto assorbe l’ICI stessa, prevedendo, tra l’altro, oltre alla rivalutazione del 60% delle rendite catastali, anche maggiori restrizioni nella nozione di abitazione principale, al fine di poter godere dell’aliquota agevolata.
Gli iscritti UIL-RUA che necessitano di assistenza nel calcolo dell’IMU e della compilazione del modello F24 potranno rivolgersi presso l’auletta UIL della sede centrale del CNR muniti delle relative rendite catastali, rilevabili anche nella dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO).

ATTRIBUZIONE FASCIA
STIPENDIALE LIV. I-III

Com’è noto, nel mese di febbraio di ciascun anno, con la richiesta della prevista relazione, inizia la procedura di verifica della regolarità dell’attività svolta dai ricercatori e tecnologi dei livelli I-III che nell’anno hanno maturato o matureranno l’anzianità prevista per il passaggio alla fascia stipendiale immediatamente superiore.
Tale procedura si deve concludere entro il 30 aprile di ciascun anno; e ciò è avvenuto al CNR, come sempre, anche quest’anno.
A seguito del D.Lgs. 78/2010, Art. 9 comma 21, i passaggi di fascia che si maturano con decorrenza dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 producono effetti solo giuridici e non economici.
Solo dal 1° gennaio 2014 gli Enti potranno erogare a regime il trattamento economico corrispondente alla nuova fascia conseguita, senza alcun conguaglio relativo al triennio di blocco economico.
Poiché tale avanzamento di fascia, essendo solo giuridico, non è riscontrabile in busta paga ed il CNR trasmette, solo dietro specifica richiesta del dipendente interessato, il provvedimento di attribuzione della nuova fascia conseguita, la UIL-RUA, nel consigliare gli interessati di presentare puntuale istanza, ha predisposto al riguardo, un fac-simile allegato al presente comunicato riguardante i passaggi di fascia 2011 e 2012.
UIL-RUA
Americo Maresci