UIL RUA - CNR: Comunicato del 21 luglio 2014

PROGRESSIONI DI CARRIERA ART.15
RICERCATORI
Com’è ormai noto, il TAR Lazio, a seguito dell’udienza del 2 luglio con le sentenze n. 07513/2014 e n. 07514/2014 ha accolto due ricorsi riguardanti rispettivamente i passaggi a Primo ricercatore e a Dirigente di Ricerca annullando i due relativi bandi di concorso interno (Art.15) in favore degli scorrimenti delle graduatorie degli idonei.
Già in precedenza lo stesso TAR Lazio aveva concesso, per ben due volte, la sospensiva richiesta dai ricorrenti tant’è che l’espletamento dei due concorsi non è mai stato avviato e addirittura non sono state nominate le commissioni previste per ciascuna area disciplinare.
Al riguardo il CNR sta valutando insieme all’Avvocatura dello Stato l’opportunità di proporre appello al Consiglio di Stato con la richiesta della sospensiva delle due sentenze del TAR Lazio.
Non si prospettano quindi tempi brevi per una rapida definizione dell’intera materia.
Le suddette sentenze del TAR Lazio, comunque contrariamente a quanto previsto da un’altra sentenza emessa contro l’INAF, non hanno evidenziato alcun elemento di illegittimità nell’applicabilità dell’Art.15.
L’intera vicenda concorsuale si sta trascinando da oltre un anno e vede comunque penalizzati i ricercatori dell’Ente (stiamo ancora trattando di concorsi interni con 219 passaggi a suo tempo programmati dall’ex Presidente CNR Pistella).
Si ripropone, quindi, per il CNR l’improcrastinabilità di istituire un Ufficio Legale dell’Ente con un albo speciale al quale possono iscriversi gli avvocati attuali dell’Ente stesso, potendo così esercitare la loro attività con l’autonomia professionale che la legge impone.
La UIL-RUA ha reiterato questa richiesta, già formalizzata ai vertici del CNR con note del 17-3-2014 con prot. n.48 e del 16-4-2014 con prot.76, cogliendo l’occasione dell’incontro tecnico sul tema della formazione svoltosi il 18 luglio u. s. con il Direttore Generale ed il Capo del personale; il Direttore Generale ha dato la sua assicurazione che entro il corrente anno verrà istituito l’Ufficio legale del CNR.
Lo stesso Direttore si è impegnato a verificare rapidamente quanto segnalato dalla UIL-RUA in merito alla call emanata dal Direttore stesso, per l’individuazione del Responsabile della Struttura “Contenzioso” nella quale tra i requisiti di esperienza richiesta risulta mancante (sicuramente per distrazione) guarda caso proprio il “contenzioso del Lavoro”.

TECNOLOGI
Anche alla luce della sentenza del TAR Lazio sui concorsi interni per ricercatore di cui al punto precedente, l’orientamento del CNR è di far proseguire le procedure concorsuali già avviate per i passaggi al secondo livello di Primo Tecnologo ed al Primo Livello di Dirigente Tecnologo.
Coerentemente il Presidente del CNR, entro questa settimana formalizzerà con proprio decreto la sostituzione dei componenti dimissionari delle Commissioni dei concorsi per tecnologi.

SELEZIONI IN ITINERE
Sono in fase di pubblicazione le Commissioni relative alle seguenti selezioni interne in itinere:
− mobilità orizzontale Art.65 (una commissione permanente per ricercatori e una per tecnologi);
− mobilità orizzontale Art. 52 (una commissione permanente per tecnici e amministrativi);
− selezione indennità di valorizzazione professionale Art. 42 per CTER IV livello (commissione unica);
− selezione per l’attribuzione delle fasce anticipate Art.8 per Ricercatori e Tecnologi (commissione unica).

RICORSO AL TAR
PERMESSI VISITE MEDICHE

Come preannunciato nel nostro comunicato del 14 luglio u.s., il 16 luglio u.s. si è svolta l’udienza al TAR Lazio che aveva unificato il nostro ricorso (contro il CNR e la Funzione Pubblica)con quello della FLC CGIL che ricorreva per il settore scuola.
Il TAR in Camera di Consiglio, ha ribadito di non rilevare un danno grave e irreparabile e senza pronunciarsi sull’istanza di sospensiva, ha direttamente fissata la causa per il giorno 25 febbraio 2015.
Nel frattempo sulla stessa materia la UIL-RUA ha chiesto ed ottenuto la presentazione da parte dell’On. Di Lello Marco (PD) di un’interrogazione parlamentare a risposta scritta (n. 4-05415 del 7-7-2014) al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. MADIA.
Riportiamo di seguito il testo integrale della predetta interrogazione:

Camera dei Deputati
Legislatura 17
ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/05415
presentata da DI LELLO MARCO il 07/07/2014 nella seduta numero 258
Stato iter : IN CORSO
Ministero destinatario :
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE , data delega
07/07/2014
TESTO ATTO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-05415
presentato da DI LELLO Marco Lunedì 7 luglio 2014, seduta n. 258

testo di DI LELLO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. —
premesso che:
l'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 6 agosto 2008, stabilisce il trattamento delle decurtazioni economiche in caso di assenza per malattia per il personale della pubblica amministrazione; in materia il dipartimento della funzione pubblica ha emanato due circolari: la n. 7 e la n. 8 del 2008 al fine di fornire i necessari chiarimenti sull'interpretazione della norma di cui sopra; come è noto, il primo comma di questa disposizione ha disposto che «per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e cumulativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze di malattia dovute ad infortunio sul lavoro o da altra causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita»;
in altre parole la trattenuta per assenza per malattia opera per ogni episodio di assenza, anche di un solo giorno, e per tutti i primi 10 giorni decorsi i quali si applica il regime giuridico-economico previsto dai CCNL e dagli accordi di comparto;
in materia è intervenuta anche una sentenza, la n. 120 del 2012, della Corte costituzionale che ha dissipato definitivamente ogni dubbio sulla legittimità costituzionale delle previsioni dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; nonostante la fondatezza costituzionale, nell'applicazione concreta la diversa struttura del trattamento economico sembra penalizzare fortemente il personale delle fasce medio-basse dell'inquadramento, per le quali la trattenuta per ogni giorno di malattia risulta inversamente proporzionale al livello retributivo dell'incarico ricoperto; in ordine invece alle assenze per visite mediche, terapie ed esami diagnostici, con legge n.125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, è stato convertito in legge con modifiche il decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni».
Il citato decreto-legge come modificato in sede di conversione, introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni; in particolare, l'articolo 4, comma 16-bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5-ter dell'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo;
il citato articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 165 del 2001, come novellato, prevede che «Nel caso in cui l'assenza per malattia: abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica»; a seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore):
quali iniziative il Ministro interrogato abbia intenzione di porre in essere al fine di chiarire la portata e l'ambito applicativo delle diverse disposizioni citate in premessa, al di là delle motivazioni e delle finalità che sono alla base della normativa, cioè contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni e incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche mediante interventi in materia di trattamento del personale. (4-05415)