UIL RUA - CNR: Comunicato del 29 luglio 2014

INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ LIVELLI I-III
Il CNR ha comunicato alle OO.SS. che entro il corrente mese di luglio il Direttore Generale emanerà un provvedimento (il cui testo è in fase di stesura quindi non noto) riguardante l’attribuzione formale dell’indennità di direzione ai responsabili delle Strutture Tecniche di Particolare Rilievo in base ai criteri di classificazione delle Strutture stesse deliberate dal Consiglio Direttivo nel lontano 4-7-2002 in applicazione dell’art.9 CCNL del 5-3-1998.
Rispetto a tale adempimento, il CNR ha inviato alle OO.SS. la seguente tabella con l’inserimento in tre fasce economiche delle Strutture individuate

Ritenendo parziale tale tabella, sia per l’esclusione di molte strutture sia per la non prevista attribuzioneanche dell’indennità Art.22 del DPR 171/91, la UIL-RUA ha inviato ai vertici del CNR la seguente nota:
Con riferimento alla nota del 22 luglio u.s. con la quale codesto Ente chiede alle OO.SS. osservazioni da presentare entro il 28 luglio p.v., in merito alla classificazione delle Strutture Tecniche di Particolare Rilievo nelle tre fasce retributive ai fini della corresponsione dell’indennità di direzione di cui all’Art.9 del CCNL 5-3-1998, la scrivente O.S. rileva che la tabella trasmessa, ritenuta parte integrante del provvedimento che il Direttore Generale dovrà emanare entro il corrente mese di luglio, risulta incompleta in quanto non considera altre Strutture, di pari dignità, in base al dettato contrattuale relativo alla suddetta indennità.
Più in particolare si ritiene e si richiede di inserire nella suddetta tabella la classificazione anche delle seguenti Strutture, inopinatamente escluse ed il cui incarico è affidato al personale dei profili ricercatore e tecnologo dei livelli I-III:

  1. Direttore di Ufficio dirigenziale di II livello;
  2. Responsabile di Ufficio di livello non dirigenziale;
  3. Responsabile di UOS;
  4. Responsabile di Area di ricerca.

La UIL-RUA rileva inoltre l’inopinato riferimento all’indennità di cui all’Art.22 del DPR 171/91 che rappresenta il presupposto per l’attribuzione dell’indennità prevista dall’Art.9 del CCNL 5-3-1998.
Tale illogica rigoristica omissione non trova giustificazione nei rilievi formulati dagli ispettori ministeriali ai vari enti di ricerca in quanto tali censure, com’è noto, non sono rivolte alla direzione di Strutture tecniche e scientifiche.
Pertanto, anche al fine di evitare l’avvio di contenziosi giudiziari, la UIL-RUA chiede di integrare la elaboranda tabella inserendo le Strutture mancanti e sopra elencate corrispondendo entrambe le indennità Art. 22 del DPR 171/91 e Art. 9 del CCNL 5-3-1998 contrattualmente spettanti.
Restando in tema di indennità, si coglie l’occasione per ribadire la richiesta di conoscere i criteri e le valutazioni attribuite al personale con incarico dirigenziale, atteso che, stando ai fatti, nell’Ente e per l’Ente, appare caduto in disuso il confronto sulla dirigenza amministrativa.

La UIL-RUA anche se avvezza al consueto mancato riscontro da parte della Direzione Generale, attenderà fino al mese di settembre per attivare, con il proprio legale, per gli iscritti alla UIL-RUA coinvolti, un atto di diffida, costituzione e messa in mora cumulativo.
UIL-RUA
Americo Maresci