UIL RUA - CNR: Comunicato del 6 maggio 2014

RISERVA POSTI CONCORSI PUBBLICI
Come riportato nel nostro comunicato del 5 marzo u.s. il CNR in data 4 marzo u.s. ha effettuato presso il Tribunale Lavoro di Roma una transazione con due dipendenti CNR, risultati idonei nel concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 30 unità di personale con profilo di Tecnologo di III livello che avevano presentato ricorso, anche di fronte al TAR Lazio, avverso la mancata applicazione della riserva dei posti per il personale interno prevista dal bando.
I termini della transazione, il cui testo risulta ancora segretato, consisterebbero nell’attribuzione da parte CNR, del III livello profilo di Tecnologo con decorrenza dal 1 aprile 2014 in aggiunta ai 30 posti già assegnati ai vincitori, a fronte del ritiro, da parte dei due ricorrenti, del ricorso al TAR Lazio ed al Tribunale Lavoro di Roma.
La UIL-RUA, il primo giorno successivo alla transazione, con nota del 5 marzo u.s. aveva immediatamente chiesto al Presidente e Direttore Generale CNR di estendere lo scorrimento (poiché di scorrimento si tratterebbe più che riserva per interni) delle graduatorie a tutti gli interni risultati idonei nei tre concorsi pubblici (tecnologo, funzionario, CTER).
A fronte del diniego del Direttore Generale, cui il Presidente aveva demandato il problema, CGIL-CISL-UIL avevano ipotizzato un ricorso ancora da valutare se congiunto o patrocinato singolarmente da ciascun sindacato.
Dall’esame approfondito con il nostro legale della UIL-RUA, è emerso:

  1. incertezza Giudice Competente (TAR ovvero Giudice del Lavoro);
  2. incertezza potenziali ricorrenti (cioè se il ricorso può essere proposto solo dal primo interno riservatario di ogni graduatoria oppure dai primi tre di ogni graduatoria);
  3. controinteressati ai quali notificare i ricorsi che dovrebbero costituirsi in giudizio per la difesa, e cioè:
  1. i vincitori di ogni graduatoria;
  2. gli idonei di ogni graduatoria che hanno ottenuto lo scorrimento.
  1. effetti derivanti in caso di vincita del ricorso:
  1. applicazione della riserva dei posti e non lo scorrimento realizzato con la transazione (30 posti complessivi di cui 3 riservati agli interni, dunque 30-3 e non 30+3);
  2. passaggio di un solo riservatario interno ed in caso di annullamento della transazione passaggio di 3 riservatari interni;
  3. retrocessione di uno o tre vincitori di concorso o idonei che hanno ottenuto lo scorrimento;
  1. inevitabile attivazione di nuovo contenzioso di vincitori ed idonei retrocessi dal livello e profilo superiore ottenuto.

Pertanto alla luce delle sopra riportate considerazioni la UIL-RUA, valutando attentamente costi-benefici, è giunta alla determinazione di non intraprendere la via giudiziaria bensì di attivare ogni azione politica-sindacale per ottenere lo scorrimento anche degli altri idonei interni.
La UIL-RUA conferma pertanto la propria valutazione totalmente critica sulle modalità e sul merito della transazione, la cui giustificazione da parte dell’Ente è da considerare una vera e propria “istigazione” al ricorso, e ritiene illegittimo oltre che inaccettabile lo scavalcamento in graduatoria da parte di un dipendente interno su un proprio collega che lo precede nella graduatoria stessa.
Mentre il CNR è in attesa del parere richiesto all’Avvocatura Generale dello Stato, prima di rendere operativa la transazione, la UIL-RUA sta attivando una serie di iniziative a partire dall’ASSEMBLEA DI MOBILITAZIONE programmata per il 28 maggio p.v. per individuare, in particolare, proposte di scorrimento degli idonei riservisti e per affrontare più in generale il problema dei SOTTOINQUADRATI.
Come prima iniziativa, la UIL-RUA ha inviato al CNR una lettera di accesso agli atti, preceduta da una ricostruzione dei fatti attestante tutte le illegittimità compiute dal CNR e dai suoi Dirigenti. Se la questione non verrà risolta dal CNR, la UIL-RUA proporrà successiva azione di denuncia.
Al riguardo riportiamo di seguito la nota inviata in data odierna al Presidente e agli Organi Direttivi e di Controllo dell’Ente :

La scrivente UIL-RUA, in nome e per conto dei dipendenti dell’Ente iscritti a codesta O.S. i quali hanno partecipato al concorso pubblico indetto con bando n. 364.114 n. prot.0044888 del 9-6-2011 per 30 unità di personale con contratto a tempo indeterminato profilo Tecnologo III livello

PREMESSO CHE

  • i dipendenti iscritti a codesta O.S. sono interni posizionati utilmente nelle 30 graduatorie del concorso in oggetto (dal primo al terzo di ogni graduatoria);
  • l’Art. 1 comma 4 del bando di concorso ha previsto che: “ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 150/2009 n.3 posti sono riservati per le progressioni di carriera al personale interno;
  • anteriormente alla pubblicazione delle graduatorie concorsuali codesto Ente ha illegittimamente ed illecitamente omesso di predisporre i criteri di attribuzione di n. 3 posti al personale interno al fine dunque della nomina di 3 dipendenti interni riservatari nel profilo di Tecnologo;
  • codesto Ente ha dunque deliberato l’approvazione delle 30 graduatorie concorsuali senza predisporre i criteri di attribuzione dei tre posti ai dipendenti interni riservatari

PREMESSO POI CHE

  • la clausola del Bando di cui all’Art.1 comma 4 costituisce la “lex concorsualis”, costituendo cioè per pacifico e costante insegnamento della giurisprudenza norma imperativa che non può essere annullata e che determina l’obbligo per l’Ente Pubblico di attuarla, a pena, nel caso di mancata applicazione, della eventuale sussistenza di attività omissiva d’ufficio;
  • risulta poi che due dipendenti interni del CNR abbiamo proposto ricorsi dinanzi al TAR Lazio ed al Tribunale di Roma Sezione Lavoro, richiedendo davanti al TAR l’annullamento del Bando per mancata previsione della specificazione del criterio di riserva per la nomina di 3 vincitori dipendenti interni, e davanti al Tribunale di Roma Sezione Lavoro richiedendo l’applicazione del criterio consistente nel diritto alla predetta riserva a favore dei dipendenti interni più giovani;
  • il ricorso dei due predetti dipendenti al Giudice del Lavoro risultava secondo l’orientamento giuridico acquisito dalla scrivente O.S. palesemente inammissibile per difetto di giurisdizione, sicché potrebbe essere utile al riguardo acquisire l’atto difensivo del CNR nel suddetto giudizio al fine di verificare se sia stato eccepito - come doveva essere eccepito - il difetto di giurisdizione del Tribunale di Roma;
  • risulta poi che la vertenza dinanzi al Tribunale di Roma non sia andata a sentenza, ma che codesto Ente abbia sottoscritto transazione giudiziale con i due suddetti ricorrenti determinando il loro passaggio al profilo di Tecnologo III livello, dunque considerandoli quali vincitori del concorso nell’ambito dei 3 posti previsti dal bando a favore dei riservatari;
  • non è a conoscenza della scrivente O.S. il provvedimento dell’Ente che ha deciso di procedere alla suddetta transazione, né alternativamente quale Dirigente, o Dirigenti, dell’Ente hanno partecipato al procedimento deliberativo di determinazione dell’effettuazione della suddetta transazione giudiziale, né se il Collegio difensivo dell’Ente nella suddetta vertenza dinanzi al Tribunale aveva il potere autonomo di transigere la controversia;
  • risulta poi che uno dei due ricorrenti non è nella propria graduatoria concorsuale il primo dei dipendenti interni riservatari, in quanto lo precede altro dipendente che codesto Ente non ha inquadrato a Tecnologo, così come ugualmente non sono stati inquadrati nel profilo di Tecnologo tutti i dipendenti iscritti a codesta O.S. utilmente collocati (dal 1 al 3 posto come riservatari) nelle 30 graduatorie del concorso in questione;

PREMESSO CHE

ad avviso della scrivente O.S. codesto Ente, transigendo la vertenza dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Lavoro, ha posto in essere un comportamento ed adottato atti, e non adottato atti, che certamente merita di essere approfondito in tutte le sedi giurisdizionali competenti sia a livello decisionale che inquisitorio di accertamento delle responsabilità dell’Ente e di tutti i dirigenti che hanno partecipato al procedimento sopra descritto, la scrivente O.S.
RICHIEDE AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 che venga rilasciata copia dei seguente atti:

  1. transazione del CNR con i due suddetti dipendenti dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Lavoro;
  2. ricorso dei due suddetti dipendenti dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Lavoro;
  3. memoria difensiva del CNR dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Lavoro;
  4. provvedimenti, se adottati, di inquadramento dei due dipendenti che hanno transatto nel profilo di Tecnologo III livello;
  5. tutti gli atti interlocutori adottati da codesto Ente successivamente alla transazione dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Lavoro di natura deliberativa e/o istruttoria relativa al procedimento in esame, ivi compreso eventuali richieste inoltrate ad Organi e/o Soggetti terzi esterni all’Ente;
  6. indicazione del nominativo, o dei nominativi del, o dei, Dirigenti Responsabili del procedimento ai sensi della Legge 241/90.

La scrivente O.S. rimane in attesa del rilascio dei suddetti atti entro 5 giorni dalla presente, precisando che decorso il suddetto termine essa si riserva di trasmettere ogni opportuna istanza e/o denuncia agli Organi esterni competenti giudiziari ed amministrativi affinché essi siano immediatamente edotti delle questioni che compongono a vario titolo il procedimento in esame, con riserva naturalmente di ogni successiva opportuna azione per la più ampia esposizione dei fatti avvenuti.
 

UIL-RUA
Americo Maresci