UIL RUA - Comunicato CNR n. 23 del 28 aprile 2016

DOPO 1.218 GIORNI
dalla firma dell’ipotesi di accordo avvenuta il 27-12-2012, è finalmente reso applicabile l’
ART. 53
CCNL 21-02-02

Infatti, come programmato, oggi 28 aprile u.s. è stato sottoscritto l’accordo definitivo che consente l’attivazione della procedura selettiva per l’attribuzione di complessive 650 progressioni economiche (gradoni) per i livelli apicali utilizzando la somma di 711.600,46 euro a carico del fondo del salario accessorio del personale dei livelli IV-VIII.
Le decorrenze previste dall’accordo, nel rispetto della Legge 147/2013, sono dal 1-1-2012 ai soli fini giuridici e dal 1-1-2015 anche a fini economici.
Pertanto la relativa valutazione verrà effettuata sui titoli posseduti alla data del 1 gennaio 2012.
La distribuzione dei posti tra i livelli apicali di ciascun profilo risulta così ripartita:

I dati riportati nella colonna degli aventi diritto sono da ritenersi indicativi, in quanto ancora da aggiornare, ma restano comunque significativi; si può notare infatti che in quasi tutti i profili i posti che verranno banditi potrebbero essere superiori agli aventi diritto.
L’accordo sottoscritto prevede che a conclusione della selezione il CNR, sentite le OO.SS., potrà destinare eventuali posizioni (e corrispondenti risorse) non attribuite, ad incremento di posizioni in altri profili previsti nella tabella sopra riportata e risultati insufficienti.
Sono interessati alla selezione i dipendenti Tecnici e Amministrativi che hanno maturato alla data del 1 gennaio 2012 un’anzianità di servizio di quattro anni nel livello apicale di appartenenza o nella posizione economica (gradone) inferiore in servizio alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
La UIL-RUA è sin da ora a disposizione per fornire la necessaria assistenza al personale interessato

CONGEDO PARENTALE
Sempre in data odierna è stata inoltre sottoscritta l’Intesa che consente e regolamenta la possibilità della fruizione su base oraria del congedo parentale, così come consentito dal combinato disposto dell’art. 7 del D.Lgs.80/2015 e dell’art. 43, comma 2 del D.Lgs.148/2015.
Quindi, a seguito dell’Intesa, sarà da subito possibile usufruire del congedo parentale su base oraria fino ad un massimo di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero senza prevedere alcun limite per l’orario minimo giornaliero.
UIL-RUA
Americo Maresci