Quando vuole il Presidente il CNR è RAPIDISSIMO.
Il Presidente venuto a conoscenza che una norma di legge gli concede la discrezionalità di risolvere UNILATERALMENTE il rapporto di lavoro (cioè di LICENZIARE), in meno di 7 giorni ha fatto deliberare all’unanimità dal C.d.A. del 22 giugno u.s., incurante della motivata richiesta d’incontro presentata da CGIL e UIL (ci sorprende, ma non più di tanto, la posizione del rappresentante del Personale in C.d.A.), un disciplinare entrato immediatamente in vigore con delibera assunta e resa operativa “ad horas”, quando invece delibere di ben altra rilevanza sono ancora “bloccate” da oltre 4 mesi.
Si tratta della norma di legge introdotta addirittura nel lontano 2008 dall’allora Ministro Brunetta e richiamata dalla Legge 114/2014 che concede agli Enti, e con il disciplinare deliberato, al Presidente CNR, la possibilità di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, con sei mesi di preavviso, ai dipendenti, uomini e donne, che avendo almeno 62 anni di età anagrafica, hanno maturato, a qualsiasi titolo (compresi riscatti e ricongiunzioni) 42 anni e 10 mesi di contributi.
Tale risoluzione unilaterale non viene applicata automaticamente a tutti i dipendenti in quanto il disciplinare prevede delle deroghe per situazioni particolari riguardanti:
La motivazione alla base dell’esercizio di tale discrezionalità, che modifica sostanzialmente e proceduralmente la delibera tutt’ora in vigore assunta dal C.d.A. del 15-6-2011 presieduto dal Presidente Prof. Maiani (che aveva rinunciato a tale applicazione), è giustificata dai seguenti benefici derivanti per l’amministrazione:
Motivazioni non convincenti, contraddittorie ed inopportune rispetto ai costi-benefici in quanto:
Infatti, in base ai dati forniti dall’Ente il personale interessato, al lordo delle deroghe, è pari a 13 unità licenziabili nel 2016 e 10 unità licenziabili nel 2017 che producono negli anni 2017 e 2018 le seguenti risorse assunzionali:
Dalla tabella sopra riportata risulta che con lo strumento della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nel biennio 2016-2017 si potranno recuperare al massimo 7 posizioni assunzionali nell’ipotesi che non venga concessa alcuna deroga.
Considerando che il CNR deve ancora utilizzare le disponibilità assunzionali per le cessazioni avvenute dal 2011, restano imprevedibili i tempi in cui si potrà beneficiare degli esigui effetti delle suddette cessazioni d’ufficio.