UIL RUA - Comunicato CNR n. 50 del 3 ottobre 2016

PROGRESSIONI INTERNE
Considerati i continui ritardi accumulati nell’applicazione di strumenti contrattuali che consentono progressioni economiche (Art.53, indennità di valorizzazione professionale, anticipo passaggio di fascia) e progressioni di livello (art. 54 e Art.15) e visto l’avvicinarsi della data di decorrenza della prima risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (31-12-2016), la UIL-RUA al fine di evitare pesanti penalizzazioni economiche sulla pensione e sulla liquidazione, ha inviato al Presidente CNR, la seguente diffida:
Il 28 aprile 2016, dopo 70 giorni dal Suo insediamento alla Presidenza CNR, è stato DEFINITIVAMENTE sottoscritto (seconda firma), l’accordo per l’applicazione dell’Art. 53 del CCNL 21-02-02. La relativa ipotesi era stata sottoscritta (prima firma) il 27-12-2012.
Tale accordo consente, previa selezione, l’attribuzione di 650 maggiorazioni economiche al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali con decorrenza giuridica dal 1-1-2012 ed economica dal 1-1-2015.
Il CNR, anziché onorare l’accordo sottoscritto e bandire tali selezioni, ha inviato, prima della pausa estiva e senza alcun coinvolgimento delle OO.SS., i provvedimenti di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (decorrenza dal 31 dicembre 2016), provocando, per la mancata attribuzione delle suddette maggiorazioni economiche Art.53, pesanti penalizzazioni sia sulla pensione e sia sulla indennità di fine servizio.
Recentemente, altri 150 dipendenti (compresi ricercatori e tecnologi) sono andati in fibrillazione per aver ricevuto una nota ricognitiva finalizzata all’individuazione dei futuri destinatari di provvedimenti di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Stante tale situazione la UIL-RUA

DIFFIDA E METTE IN MORA

il CNR in persona del Presidente:
• a non dare esecuzione ai provvedimenti di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro emanati ed emanandi accogliendo le istanze individuali dei dipendenti interessati riguardanti, oltre alla sopra dettagliata situazione Art.53, anche altre
analoghe casistiche in itinere quali:
– selezioni Art.54 CCNL 21-02-02 (passaggi di livello) e Art.42 CCNL 7-10-96 (indennità di valorizzazione professionale) per Tecnici ed Amministrativi;
– selezioni Art. 15 CCNL 7-4-06 (passaggi di livello), Art.8 CCNL 7-4-2006 secondo biennio (anticipo di fascia) e Art.4 comma 6 CCNL 5-3-98 secondo biennio (passaggi di fascia) per Ricercatori e Tecnologi;
• a cessare dalle attuali inadempienze a partire dall’immediata pubblicazione della selezione Art.53 in attuazione dell’accordo CNR/OO.SS. del 28-4-2016 ed a chiudere le numerose code contrattuali più volte evidenziate e nuovamente allegate alla presente;

ANCHE AL FINE DI EVITARE

• denunce per comportamento antisindacale e per violazione di diritti economici e patrimoniali dei dipendenti interessati aventi diritto, essendo trascorsi circa 150 giorni dalla sottoscrizione definitiva dell’accordo Art.53 CCNL 21-02-02;
• conseguenti richieste di risarcimento danni subiti e subendi per la mancata e/o ritardata applicazione delle sopra citate norme contrattuali, soprattutto a seguito della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;

CONTESTUALMENTE

chiede di potenziare l’Ufficio Concorsi, con incremento di personale e con incentivi e straordinari aggiuntivi. Il personale, infatti sottodimensionato è ormai da tempo chiamato a sopportare ritmi, carichi e condizioni di lavoro estenuanti dovuti alla contestuale concentrazione di concorsi taluni con scadenze ravvicinate (interni, riservati, liberi, straordinari, obbligatori, incarichi).

RICONOSCIMENTO ANZIANITÀ A T.D. LIVELLI I-III
Mentre è in corso l’iniziativa della UIL-RUA che patrocina ricorsi al Giudice del Lavoro perriconoscimento dell’anzianità di servizio maturata con contratto a T.D., il 26 settembre u.s. il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma ha emanato una sentenza che, accogliendo il ricorso da noi patrocinato, riconosce “il diritto dei ricorrenti al computo ai fini dell’anzianità di servizio dell’attività lavorativa prestata con contratti a tempo determinato ed alla ricostruzione della carriera”.
Tale sentenza riveste particolare importanza in quanto i dipendenti ricorrenti sono stati assuntiruolo a seguito di vincita di concorso e di scorrimento di graduatorie degli idonei.
Infatti per tali fattispecie la giurisprudenza risulta ancora “oscillante” mentre risulta favorevolmente consolidata per le assunzioni avvenute con la stabilizzazione.
UIL-RUA
Americo Maresci