UIL RUA - Requisiti contributivi “Fornero” – nuovo computo: periodi di prestazione “effettiva” di Lavoro – Penalizzazioni economiche.

 

Ci giungono da più parti richieste di chiarimento relativamente al calcolo del periodo utile per maturare i requisiti del diritto a pensione, nonchè alle penalizzazioni conseguenti ai cambiamenti introdotti dalla legge Fornero.

E’ necessario analizzare bene la questione, distinguendo la maturazione del requisito dal taglio economico.

 

Alcuni periodi di astensione dal lavoro hanno conservato la loro validità ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari per avere accesso al pensionamento, ma a seconda dell’età anagrafica posseduta e dell’anno in cui si chiede il pensionamento possono incidere negativamente e produrre decurtazioni economiche sul trattamento di pensione.

 

Come noto, ad oggi l’età anagrafica necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia (indipendentemente da quanti anni si è lavorato) è pari ad anni 66 e 3 mesi; rispetto a questa data è possibile andare in pensione cosiddetta “anticipata” (vedi tabella allegata), acquisibile solo in base a requisiti di natura contributiva (41 o 42 anni come diremo dopo), che sono imprescindibili.

Il limite anagrafico per non incappare in penalizzazioni è 62 anni.

La legge Fornero introduce penalizzazioni economiche per chi intenda andare in pensione prima dei 62 anni, penalizzazioni che consistono nella riduzione di un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento (rispetto all’età minima di 62 anni). Tale percentuale annua viene ulteriormente elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni. Es, a 58 anni si avrà una decurtazione di (1+1+2+2=) 4 punti percentuali.

 

Ove si sia fruito durante l’attività lavorativa di periodi di assenza diversi da quelli citati dalla legge si rischia di incappare in decurtazioni economiche.

Si sta evidenziando infatti che alcuni periodi di astensione dal lavoro, che erano e rimangono utili ai fini del diritto all’accesso alla pensione “anticipata(n.b.: “anticipata” rispetto all’eta’ anagrafica necessaria per la pensione di vecchiaia, che si ricorda attualmente è pari ad anni 66 e 3 mesi; tale requisito si può raggiungere per anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica) possono essere tutti conteggiati, mentre altri invece no.

 

Dunque chi andrà in pensione di vecchiaia, ovvero per motivi anagrafici (ad oggi 66 anni e tre mesi ove si avessero almeno 20 anni di contributi), oppure in base all'applicazione delle norme cosiddette "pre - Fornero" non è interessato da queste problematiche; per gli altri lavoratori invece i requisiti contributivi, da possedere per l’accesso alla pensione, dovranno derivare dall’effettiva prestazione di lavoro, per non incorrere nelle decurtazioni economiche sopra citate.

 

In sintesi:

- Fino al 31 dicembre 2011, i requisiti contributivi riguardavano tutti i periodi, compresi i periodi coperti da contribuzione figurativa o periodi riscattati.

- Dopo la legge Fornero invece si è previsto un correttivo alla norma (art. 6 D.L. 29/12/11, n.216 convertito dalla L. 24/02/12, n. 14) per “favorire” quei dipendenti che vogliano andare in pensione avendo maturato i requisiti (41 anni e 1 mese se donna, 42 anni e 1 mese se uomo), per l’accesso alla pensione “anticipata”  entro il 2017. Per costoro non scatteranno le decurtazioni economiche, ma in questo caso i periodi di contribuzione utili per arrivare ai 42 o 41 anni più gli aumenti aggiuntivi previsti per la speranza di vita, debbono derivare da prestazione effettiva di lavoro. Per chi andrà dal 2018 non ci saranno più le agevolazioni.

 

Le agevolazioni ci saranno quindi fino al 2017. E qui troviamo il nocciolo della questione.

 

In questa definizione di prestazione “effettiva” rientrano, dopo la legge Fornero, solo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento di obblighi  di  leva,  per  infortunio,  per  malattia e di CIG (cassa integrazione guadagni ordinaria). Le altre tipologie di assenza dal lavoro (es. congedi parentali, 104 per sé o per i familiari ecc…), non essendo citate espressamente nella legge, sono al momento ritenute “non utili” per evitare le decurtazioni, ovvero non utili ai fini del raggiungimento del requisito dei 41 (donne) o 42 (uomini) anni e 1 mese che consente di non incappare in decurtazioni.

 

In attesa che l’INPS ed il ministero del lavoro facciano chiarezza sulle altre tipologie di assenza dal lavoro (congedi parentali, 104 per sé o per i familiari), che rappresentano conquiste di tutela e sostegno di grande rilevanza sociale, è certo che dal 2018 si potrà andare in pensione “anticipata” accettando decurtazioni economiche proporzionate al tempo mancante al compimento dei 62 anni di età; in questi casi però i periodi contributivi comprenderanno anche quelli coperti da contribuzione figurativa o riscattati o comunque utili a pensione.

 

Come evidente, la materia è molto delicata ed intricata. In assenza di adeguate informazioni si rischia di venire a conoscenza troppo tardi delle possibili decurtazioni economiche.

 

Consigliamo dunque a coloro che intendano fare domanda di pensionamento prima del raggiungimento dell’età anagrafica massima di farsi fare un calcolo preventivo presso i patronati ITAL, soprattutto nei casi in cui si sia fruito di 104 o – come per i genitori – di lunghi periodi di congedo parentale.

UIL RUA

La Segreteria Nazionale

 

 

Allegati:

  • norme di riferimento

  • Tabella requisiti al 2013 per accesso alla pensione anticipata

 

Norme di riferimento:

 

 

Dl 6.12.2011 n. 201 art. 24 comma 10

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti la cui  pensione  e'  liquidata  a  carico dell'AGO  e  delle  forme sostitutive ed  esclusive  della  medesima, nonchè  della  gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,n. 335, che maturano  i  requisiti  a  partire  dalla  medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad  età  inferiori  ai  requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se  risulta maturata un'anzianità contributiva di 42  anni  e  1  mese  per  gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento  ai  soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1°  gennaio 2012,  e' applicata  una  riduzione  percentuale  pari  a  2   punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso  al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.

 

 

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14

Art. 6 comma 2 quater

All'articolo 24, comma 14, lettera c), del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "di almeno 59 anni di eta'" sono sostituite  dalle seguenti:  "di  almeno  60  anni  di   eta'".   Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto legge  n.  201  del  2011,  in  materia  di  riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano  applicazione, limitatamente ai soggetti  che  maturano  il  previsto  requisito  di anzianità contributiva  entro  il  31  dicembre  2017,  qualora  la predetta anzianita' contributiva ivi prevista  derivi  esclusivamente da  prestazione  effettiva  di  lavoro,  includendo  i   periodi   di astensione obbligatoria  per  maternita',  per  l'assolvimento  degli obblighi  di  leva,  per  infortunio,  per  malattia   e   di   cassa integrazione guadagni ordinaria.