Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da "COVID-19" - 08/05/2020

Si trasmette in allegato la nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0029838 del 8 maggio 2020 relativa a: "Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da "COVID-19", a seguito del DPCM del 26 aprile 2020 e a seguito dell’entrata in vigore della Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020".

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A tutto il personale del CNR

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Istituto

Ai Dirigenti

Ai Responsabili di Unità

e.p.c.
Al Presidente del CNR
Prof. Massimo INGUSCIO

Al Direttore Centrale Gestione Risorse
Dott.ssa Annalisa GABRIELLI

Al Direttore dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane
Dott. Pierluigi RAIMONDI

Alle OO.SS.

All’O.I.V. CNR

LORO SEDI

 

 

Oggetto: ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da "COVID-19", a seguito del DPCM del 26 aprile 2020 e a seguito dell’entrata in vigore della Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

 

Gentili Colleghe e Colleghi,

con la presente si forniscono ulteriori indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni in oggetto anche alla luce della direttiva n. 03/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”.

L’attuale quadro normativo evidenzia che, come noto, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che tale modalità ordinaria di lavoro sarà attiva fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, ovvero, fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero per la pubblica amministrazione.

Ciò premesso, il CNR con il precipuo scopo di garantire la massima tutela dei propri lavoratori ha già comunicato l’estensione del lavoro agile fino alla data del 31 luglio 2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti governativi modificativi della predetta scadenza dell’emergenza.
Si segnala che il Ministro della Funzione Pubblica sul tema ha disposto sia direttive che circolari e, tra queste, la più recente e significativa è la circolare n. 2/2020 e la direttiva 3/2020. Nelle citate circolari e direttive si evidenzia che le disposizioni riportate nell’art. 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e nel medesimo articolo 87 della Legge di conversione del Decreto Cura Italia rappresentano le disposizioni “cardine” dell’attuale regime di lavoro nel pubblico impiego e le stesse sono inquadrate come norme di rango primario.

Pertanto, tutte le strutture CNR in indirizzo sono invitate a dar seguito alla massima adesione al lavoro agile, fatte salve le attività previste dall’art. 87, comma 1, lettera a) della Legge 27/2020 e in osservanza delle disposizioni e delle priorità definite nel “Protocollo per la prevenzione e sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da covid 19” sottoscritto con le OO.SS. in data 08/05/2020.

Sempre al fine di tutelare la salute dei lavoratori del CNR, con la presente si invitano inoltre i responsabili delle strutture in indirizzo anche all’applicazione dell’art. 39 della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, nel quale si dispone che: “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.

Nella citata Legge di conversione del D.L. “Cura Italia” il Legislatore, sempre all’art. 87, ai commi 3 e al nuovo comma 4-bis, prevede la possibilità per le Amministrazioni della PA di attivare l’istituto giuridico dell’esenzione lavorativa del personale dipendente. Ogni responsabile delle strutture del CNR, pertanto, nei soli casi in cui la prestazione in modalità agile non sia possibile per oggettive e motivate ragioni (anche nella forma semplificata di cui al comma 1 del citato art. 87), potrà attivare l’esenzione dal lavoro soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Siano state utilizzate tutte le ferie pregresse (anno 2019);
  • Siano utilizzate le ferie maturate nell’anno in corso fino al mese di febbraio (il lavoratore in esenzione maturerà nel periodo di esenzione le ulteriori ferie dell’anno in corso e, allo stesso, sarà garantito il periodo di riposto estivo);
  • Siano stati utilizzati tutti gli altri istituti contrattuali vigenti, quali, ad esempio: ore in flessibilità positiva (potranno essere recuperate le ore in flessibilità positiva utilizzando 7h e 12’ per giornata e gli eventuali resti saranno conservati dall’amministrazione, in via eccezionale, fino al termine del periodo di esenzione), congedi, rotazione dei dipendenti ed altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;
  • Ricorso a percorsi di formazione nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, ove possibili e comunque in via telematica;
  • Ricorso alle ferie solidali previste al comma 4-bis, dell’art. 87 della Legge n. 27 del 24 aprile 2020 che prevede: “fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva”.

Si rappresenta che l’istituto dell’esenzione, come evidenziato nella circolare n. 02/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione, rappresenta comunque l’extrema ratio per casi puntualmente individuati dal responsabile di struttura a seguito della verifica degli elementi in precedenza evidenziati.

Il periodo di esenzione dal servizio del lavoratore costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e, quindi, senza alcuna ripercussione sulla retribuzione e senza che l’istituto incida negativamente ai fini dell’erogazione del trattamento accessorio. Al dipendente collocato in esenzione l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa. Pertanto, ogni Responsabile di struttura dovrà adottare un provvedimento motivato di esenzione nel quale dovrà illustrare, in maniera puntuale, la disamina della situazione in ordine ad ogni dipendente esentato, dando conto di aver verificato e esperito i presupposti precedentemente evidenziati.

Si conferma l’utilizzo dello specifico codice per il lavoro agile, come già comunicato dall’Amministrazione, fino al termine dell’emergenza (covid19); per i casi collegati alla messa in esenzione dovrà essere utilizzato il codice esenz19. Tali codici dovranno essere utilizzati per la compilazione periodica degli attestati di presenza in servizio da parte degli Istituti/Strutture CNR e nelle aree della ricerca. Tali codici, inoltre, dovranno essere utilizzati dal datore di lavoro delle strutture CNR interessate nella formalizzazione degli attestati di presenza anche con il sistema EPAS. In entrambi i casi non dovrà essere riconosciuta l’indennità sostitutiva di mensa.

I dipendenti CNR in regime di telelavoro continuano le rispettive attività lavorative nel medesimo regime e sono esentati dal periodo di rientro lavorativo programmato presso le rispettive sedi fino al 31 luglio 2020. Per le giornate di rientro programmate il responsabile di struttura continua ad utilizzare il codice covid19, come già comunicato dall’Amministrazione, e i lavoratori continuano le attività di lavoro in relazione al singolo progetto di telelavoro.

Si ribadisce anche in questa sede che l’indennità sostitutiva di mensa applicata al lavoro agile non è consentita per tutti i lavoratori indipendentemente dal loro profilo/inquadramento e sarà responsabilità amministrativa, disciplinare ed erariale del singoloDirettore/Dirigente/Responsabile vigilare e attestare l’avvenuto rispetto della presente disposizione.

Si conferma quanto già evidenziato nelle precedenti comunicazioni che nelle giornate in lavoro agile non potrà essere svolto lavoro straordinario (così come previsto dalla circolare n. 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione) ed è escluso il ricorso al regime di turnazione; è confermato l’istituto della reperibilità.

La giornata lavorativa in regime di lavoro agile è confermata in 7 ore e 12 minuti (per i lavoratori in regime di part-time l’orario è proporzionato al loro regime di lavoro, a mero titolo esemplificativo: part-time 50% orario di lavoro agile pari a 3 ore e 36 minuti), pertanto, i datori di lavoro non devono procedere alla rilevazione dell’avvio e della conclusione delle attività dei lavoratori ma devono concordare – con modalità semplificate – con i dipendenti le fasce orarie di espletamento dell’attività giornaliera, ferma restante l’autonomia relativa ai Livelli I – III sull’autodeterminazione dell’articolazione oraria dell’attività di ricerca. I lavoratori che dovranno recarsi presso le sedi per il tempo strettamente necessario e previa autorizzazione del proprio datore di lavoro dovranno regolarmente utilizzare i sistemi di rilevazione elettronici della presenza, anche ai fini di sicurezza. Per le giornate di presenza in sede l’indennità sostitutiva di mensa sarà riconosciuta nel rispetto delle diverse contrattazioni decentrate.

Rimane salvo il diritto dei dipendenti di avvalersi degli istituti giuridici giornalieri (ferie, legge 104, permessi per particolari motivi personali, etc.) previsti dalla vigente normativa, anche contrattuale, per l’assenza dal servizio anche alla luce dei recenti interventi normativi che estendono parte dei citati istituti.

Ciò evidenziato, i datori di lavoro, anche per il mese di aprile possono, se necessario, provvedere alla modifica degli attestati di presenza in ragione della presente comunicazione entro e non oltre il 30 maggio c.a.

A seguito del massiccio ricorso da parte del CNR alla modalità di lavoro agile (circa il 90% già dal mese di marzo c.a.), in ottemperanza alla normativa vigente (legge n.81 art. 18-24 del 22 maggio 2017; circolari ministeriali n.1/2020 del 04 marzo 2020, n. 2/2020 del 01 aprile 2020), il CNR ha la necessità di attivare il monitoraggio delle attività svolte dai propri lavoratori (sia Livelli IV – VIII che livelli I – III) a eccezione del personale per il quale è attivo il ciclo integrato della performance (Dirigenti, Direttori di Dipartimento e di Istituto e Responsabili di Unità). A tal fine, il CNR ha attivato, a partire dal mese di maggio, una specifica procedura informatica per il monitoraggio delle attività svolte all’interno della scrivania digitale accessibile attraverso il link https://nuovascrivaniadigitale.cnr.it; tale procedura dovrà essere utilizzata sia per la programmazione delle attività che per il relativo monitoraggio (ulteriori informazioni di dettaglio sono ripotate nella documentazione allegata). I dipendenti in regime di telelavoro sono esentati dalla presente procedura in funzione del singolo progetto di telelavoro.

Pertanto, tutti i dipendenti del CNR dovranno comunicare le proprie attività creando un apposito flusso per i mesi di marzo c.a. e di aprile c.a. e creare un flusso di programmazione delle attività per il mese di maggio c.a.. Al termine di ogni mese ed entro e non oltre il 15 del mese successivo, il dipendente dovrà auto-rendicontare le attività svolte, con apposito flusso, coerentemente con quanto già definito. Si evidenzia che il primo flusso di auto-rendicontazione è fissato al 15 giugno 2020 per le attività del mese di maggio c.a..

Tutte le istruzioni riportate nella presente circolare sono valide fino al 31 luglio 2020, fatte salve ulteriori comunicazioni e le scadenze collegate alle chiusure controllate già disposte con precedenti comunicazioni (chiusura controllata sede centrale 31 maggio 2020 – chiusure controllate istituti e sedi periferiche 18 maggio 2020).

RingraziandoVi per il costante e sempre attivo spirito di collaborazione dimostrato in questo difficile periodo, colgo l’occasione per salutare Tutte e Tutti voi molto cordialmente.

IL DIRETTORE GENERALE
BRIGNONE
GIAMBATTISTA
 

Nota DG Prot. n. 0029838 del 8 maggio 2020