USI RdB Ricerca - I Tar bocciano le progressioni verticali, niente più concorsi riservati agli interni

Fonte: USI RdB Ricerca di Adriana Spera

Il decreto legislativo “Brunetta” n. 150 del 2009, comincia a produrre i suoi deleteri effetti nei confronti dei lavoratori della pubblica amministrazione.

Rifacendosi proprio a tale provvedimento, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione di Latina - con la sentenza n. 689/2011, ha frapposto un ulteriore muro di fronte alle progressioni di livello da effettuarsi tramite prove selettive riservate al personale interno degli enti.

Il Tar in questione ha pienamente condiviso l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte dei conti - chiamate a pronunciarsi in merito al comparto degli enti locali - che con la deliberazione n. 10/2010 avevano stabilito che tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari preesistenti al decreto “Brunetta” e che consentivano l’espletamento di concorsi riservati al personale interno, erano da considerarsi abrogate.

Il Tar, dunque, ha ribadito che, contrariamente alle progressioni “orizzontali” - che hanno natura premiale, comportando un mero incremento stipendiale - per quelle verticali, che determinano un passaggio di area e quindi di mansioni, non solo è indispensabile che i candidati interni all’ente siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al posto messo a concorso, ma agli stessi candidati non può essere riservata una percentuale dei posti superiore alla metà di quelli messi a bando.

Infatti - scrivono i giudici amministrativi - “la previsione del concorso pubblico quale sistema di reclutamento del personale degli enti pubblici per la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica è da ritenersi principio generale immediatamente applicabile, fatta salva la possibilità della riserva di un numero di posti non superiore al 50% dei posti a concorso a favore del personale interno, purché in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno”.

Ma se tale prospettazione sembra applicabile senza difficoltà a tutti quei comparti di contrattazione dove da anni sono in vigore le cosiddette “aree funzionali”, diversa appare la situazione del comparto enti di ricerca, che vede il personale classificato in base al profilo professionale di appartenenza, che a sua volta si articola su tre livelli.

Se per i ricercatori e i tecnologi lo scorso anno sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione per stabilire che la loro progressione di livello rappresenta comunque un passaggio di area, nessuna pronuncia è stata registrata fino a oggi sulla sorte dei tecnici e degli amministrativi, che continuano a essere in balìa della giustizia amministrativa.