Valorizzazione professionale del personale
tecnico amministrativo degli EPR
Come noto, con la legge di Bilancio 2024 comma 309 sono state previste le risorse da ripartire negli EPR per la valorizzazione del personale.
14,52 milioni di euro di cui al comma 308 sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre sono previsti 20,80 milioni di euro per la valorizzazione professionale del personale tecnico‐amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica.
Un risultato ascrivibile, è bene ribadirlo, all’impegno e alla determinazione della Uil Scuola Rua che proprio non firmando il CCNL 2019‐2021 ha costretto l’Aran ad una accelerazione sulle risorse che proprio la UIL chiedeva di concretizzare durante la discussione prima sul CCNL 20219 2021 e poi sul nuovo ordinamento professionale.
Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo IV‐VIII, riteniamo che proprio i criteri indicati dalla norma (non superare il 15% della spesa tabellare, utilizzo degli strumenti contrattuali e partecipazione alle attività dell'ente) consentano di utilizzare le graduatorie ad oggi esistenti relative agli articoli 53 e 54.
Infatti, proprio la selettività voluta con determinazione da Funzione Pubblica in questi anni per le progressioni di livello giustificano l’utilizzabilità di queste graduatorie per i fini previsti dalla norma che afferma: I restanti 20,80 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico‐amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 310 sono individuati i princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico‐amministrativo. Gli enti provvedono all’assegnazione delle risorse al personale tecnico‐amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 310.
Vi è dunque nella norma stessa la giustificazione in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica della valorizzazione del personale per il tramite del pieno utilizzo delle graduatorie esistenti o di nuovi bandi laddove non esistenti
Livello | Stip. tabellare lordo 12 mesi | Tredicesima | Tot stip. tabellare lordo annuo | 15 per cento |
IV | 27.844 | 2.320 | 30.164 | 4.525 |
V | 25.299 | 2.108 | 27.407 | 4.111 |
VI | 23.279 | 1.940 | 25.218 | 3.783 |
VII | 21.323 | 1.777 | 23.100 | 3.465 |
VIII | 20.169 | 1.681 | 21.850 | 3.278 |
Elaborazioni UIL
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