30-06-2009 | Sindacato FLC
Venerdì é stato varato dal governo il decreto anti-crisi che al suo interno contiene norme riguardanti le assenze per malattia che cambiano alcune di quelle previste nel dl 112/08.
Continuiamo a pensare che le norme sulla malattia, ancora in vigore, siano ingiuste e inutili, a partire dal mantenimento delle trattenute sul salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia, ma sono state abrogate le fasce orarie di reperibilità giustamente definite “arresti domiciliari” ed è stato abrogato il comma 5, mettendo finalmente fine ad interpretazioni delle assenze su cui decurtare il salario accessorio, a volte fantasiose, sempre inique.
Le proteste e le iniziative messe in campo sia a livello nazionale che territoriale dalla FLC Cgil, hanno costretto il ministro a rivedere alcune delle norme anche se in modo parziale e certamente non esaustivo.
Ci auguriamo che nella conversione in legge il testo sia ulteriormente migliorato ed in tal senso continua l’iniziativa della FLC Cgil.
Nel dettaglio del Decreto:
Malattia e assenze dal servizio
Articolo 17, comma 23
Modifica la parte più iniqua dei provvedimenti previsti nella legge 133 sulla malattia e le assenze.
* Nel comparto sicurezza e difesa e vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo legati allo specifico status sono equiparati al trattamento fondamentale e quindi non decurtabili ai fini delle assenze per malattia.
Era ora che si prendesse questo provvedimento a lungo promesso; sottolineiamo però che anche negli altri comparti del pubblico impiego vi sono emolumenti accessori legati allo status o ad una funzione che si svolge, e quindi senza nulla togliere ai colleghi che spesso sono vittime di incidenti di servizio, evidenziamo che si crea un ulteriore diversificazione fra i dipendenti pubblici.
Il decreto non chiarisce se, come purtroppo avviene, sono assoggettati a riduzione del salario accessorio anche i malati oncologici o con gravi patologie, i ricoveri ospedalieri e le relative convalescenze.
* E’ definitivamente chiarito che la certificazione della malattia la può fare anche il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
* E’ stato soppresso l’orario di reperibilità per le visite fiscali. Torna in vigore l’orario dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
* E’ abrogato il comma 5 che assoggettava tutte le assenze, a qualsiasi titolo richieste, alle stesse trattenute in vigore per la malattia. Gli effetti dell’abrogazione partono dall’approvazione della legge.
L’abrogazione di questo comma sana quella che lo stesso ministro aveva definito una “svista”: le assenze per donatori di sangue e di midollo osseo sono equiparate alla presenza come tutte le altre assenze non dovute a malattia, comprese quelle per assistenza ai portatori di handicap.
* I costi delle visite fiscali sono a carico delle aziende sanitarie locali
Finalmente si elimina un costo gravoso per le amministrazioni e soprattutto per le scuole come da noi sempre denunciato.
Roma, 30 giugno 2009