Circolare CNR n. 17/2012 relativa a: "Conferimento di incarichi retribuiti da parte del CNR a dipendenti pubblici di altre amministrazioni - Art. 53 del D.Lgs 165/2011"

Oggetto: Conferimento di incarichi retribuiti da parte del CNR a dipendenti pubblici di altre amministrazioni - Art. 53 del D.Lgs 165/2011

Facendo seguito ad alcuni quesiti ricevuti in materia di conferimento di incarichi retribuiti da parte del CNR a dipendenti pubblici di altre amministrazioni, si reputa opportuno riassumere la normativa vigente in materia, anche se già stata oggetto di precedenti puntuali istruzioni.
La normativa di riferimento della materia è il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l'art. 53, del quale si raccomanda la scrupolosa applicazione.
L'ambito di applicazione soggettivo della norma è delineato nel comma 6:
"I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali."

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione oggettivo il medesimo comma 6 secondo capoverso afferma:
"Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali,... OMISSIS ... per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
g) f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda gli obblighi in capo all'amministrazione conferente (e quindi nella fattispecie della presente circolare in capo ai Centri di Responsabilità del CNR) il primo è quello di richiedere al dipendente di altra amministrazione, prima di conferire l'incarico, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza. Infatti il comma 8 testualmente dispone:
"Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti."

Relativamente alle modalità con cui richiedere l'autorizzazione all'amministrazione di appartenenza del dipendente il comma 9 dispone:
"L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa."
Ulteriore obbligo in capo all'amministrazione conferente (e quindi nella fattispecie della presente circolare in capo ai Centri di Responsabilità del CNR) è previsto dal comma 11:
"Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente."
Al fine di favorire tale adempimento si allega alla presente il modello della comunicazione che ogni Direttore/Dirigente dovrà inviare all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici ai quali, a seguito del conferimento di un incarico, ha erogato un compenso nell'anno precedente. Si ricorda che tale adempimento, per i compensi erogati nell'anno 2011, dovrà essere effettuato a cura delle SS.VV. entro il 30 aprile p.v.
Si sottolinea che, ai sensi del comma 15, la sanzione prevista per le amministrazioni che omettono tali adempimenti è l'impossibilità di conferire nuovi incarichi fino al momento dell'effettuazione della comunicazione.
Gli ulteriori adempimenti di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, prescritti dai comma 12, 13 e 14, sono curati dai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale.

                   IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio Tuzi

 

Commenti

a meno che...

Tranne che per quei casi in cui venga conferito l'incarico a un ricercatore o tecnologo di altro ente di ricerca, per il quale il contratto collettivo espressamente prevede che l'autorizzazione sia sostituita dalla comunicazione preventiva.