Circolare CNR n. 19/2013 relativa a: "Trattamento di missione - Chiarimenti"


Oggetto: Trattamento di missione - Chiarimenti

1) Diaria per le missioni all'estero indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali

Sulla base di quanto disposto dall'art. 4 della Legge 217/2011 ed alla luce dei chiarimenti forniti Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 2/2013, al personale dipendente inviato in missioni all'estero "indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea" spetta la diaria in quanto in tali casi non si applica la disposizione prevista dall'art. 6, comma 12, quinto periodo del D.L. 78/2010.

Per la corretta applicazione di tale norma la suddetta circolare precisa che "si ritiene indispensabile circoscrivere l'applicazione dell'articolo 4 della legge comunitaria esclusivamente alle missioni volte ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito delle quali viene formalizzata una decisione che abbia portata vincolante rispetto alla definitiva deliberazione dell'organo decisionale dell'Unione o dell'organismo internazionale. Conseguentemente, devono ritenersi escluse dalla concessione della diaria le missioni all'estero finalizzate alla partecipazione a riunioni, comitati o gruppi di lavoro che rivestano mera natura interlocutoria.

Vanno, altresì, esclusi dalla concessione dell'emolumento in esame le missioni finalizzate ad interventi nell'ambito di congressi, seminari o convegni in quanto trattasi di attività formative che esulano dalla partecipazione a processi di natura decisionale. Si ritengono, inoltre, escluse dall'applicazione del citato articolo 4 le attività di negoziato afferenti alla fase della trattativa preliminare alla formazione della decisione ... OMISSIS ... Sotto il profilo soggettivo, si fa presente che la partecipazione ai processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali compete a coloro che abbiano la rappresentanza istituzionale dell'amministrazione o che siano ufficialmente incaricati."

Considerato che la predetta circolare chiarisce, inoltre, "che rientra nella competenza di ciascuna Amministrazione valutare la tipologia e la rilevanza della missione autorizzata ai fini della verifica della spettanza o meno della diaria, nonché vagliare l'effettiva indispensabilità della stessa in relazione all'esito finale della decisione", la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'erogazione della diaria dovrà essere effettuata dai competenti uffici dell'Amministrazione che si occupano di attività internazionale e comunitaria (attualmente l'Ufficio Accordi e Relazioni Internazionali e l'Ufficio Attività e Relazioni con le Istituzioni Europee).

Pertanto eventuali istanze in materia, dovranno essere formalmente avanzate ai predetti uffici che dovranno esprimersi formalmente in merito alla spettanza della diaria.

Nel caso in cui a tali missioni sia approvata la corresponsione della diaria, non sarà applicabile il trattamento previsto dal decreto 23 marzo 2011 del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, oggetto della circolare CNR 24/2011.

2) Uso del mezzo proprio - Indennità chilometrica

Sulla base di quanto disposto dall'art. 6, comma 12, settimo periodo del D.L. 78/2010 in materia di utilizzo del mezzo proprio del dipendente in missione ed alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato in varie circolari, il dipendente, nel rispetto del principio di gestione rigorosa e di contenimento della spesa e su base volontaria, può essere autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto qualora, verificata l'indisponibilità di automezzi di servizio ed accertata la convenienza economica per il CNR, sia valutata la presenza di uno o più dei seguenti presupposti:

  1. il soggetto incaricato sia impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti ispettivi, di verifica e di controllo;
  2. l'attività sia caratterizzata da emergenza, urgenza, indifferibilità;
  3. l'attività da svolgere richieda necessariamente il trasporto di materiale, o attrezzature ingombranti, o pesanti, o fragili in dotazione all'interessato.

Esclusivamente nel caso in cui ricorra il presupposto di cui al punto 1), al dipendente autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto spetta il rimborso delle spese autostradali ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso. Non sono rimborsabili le spese di parcheggio e quelle sostenute per la custodia del mezzo, fatte salve esigenze eccezionali riconducibili, esemplificativamente, alla necessità di trasporto di materiale, o attrezzature, ingombranti, o pesanti, o fragili, in dotazione all'interessato.

Negli altri casi si applicano le disposizioni di cui alla circolare CNR n. 24/2011.

A mero titolo esemplificativo rientrano nelle funzioni di cui al punto 1) le attività di:

  1. verifica e monitoraggio ambientale (frane, dissesti, etc.) e di potenziali catastrofi idrogeologiche;
  2. verifica della sicurezza sui luoghi di lavoro;
  3. verifica di salubrità o sicurezza di luoghi, fabbricati, etc.;
  4. controllo della salute dei lavoratori;
  5. ispezione e audit interni;
  6. accesso ai cantieri per perizie, collaudi di opere e forniture;
  7. accesso dei funzionari presso gli uffici giudiziari per la rappresentanza nei giudizi;
  8. accesso dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro;
  9. attività istituzionali di verifica e di campionamento sul territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Annunziato
 

Commenti

Capitolo di spesa 1.01.078 - modifica denominazione

Vi informo che a seguito dell'emanazione della circolare del Minstero dell'Economie e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato n. 2/2013 del 5 febbraio 2013 relativa alle norme sul contenimento della spesa pubblica, la descrizione del capitolo di spesa 1.01.078 e' stata modificata in “Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa”. A tale capitolo dovranno imputarsi le spese di missioni del solo personale dipendente rientranti in una delle seguenti fattispecie:

    * finanziate con risorse dell’Unione Europea e da altri organismi internazionali;
    * finanziate con risorse di soggetti privati e non derivanti da finanziamenti pubblici alle attività di questi;
    * sostenute per la partecipazione a riunioni ed attività di organismi internazionali;
    * connesse con accordi internazionali;
    * effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi.

Le spese per missioni che non rientrano in almeno una delle fattispecie sopra indicate dovranno continuare a gravare sul capitolo 1.01.061 “Missioni del personale dipendente”.
In merito alle nuove norme sul contenimento delle spese e ai conseguenti limiti, saranno quanto prima fornite ulteriori indicazioni e disposizioni mediante l'emanazione di una apposita circolare.
Cordiali saluti e buon lavoro.

        Gian Pietro Angelini