Comunicato CNR della Federazione UIL Scuola RUA n. 24/2020

COMUNICATO AL PERSONALE CNR n. 24/2020

ART.22 COMMA 15 DEL D.LGS. 75/2017
SUPERAMENTO DEL SOTTO-INQUADRAMENTO

NUOVE PROGRESSIONI VERTICALI PER IL PERSONALE DEL CNR

Secondo il pensiero del famoso filosofo e politico Niccolò Machiavelli, la concezione naturalistica della storia fa sì che, ciclicamente, gli eventi nel tempo si ripetano.

Tanto moderna ed attuale infatti risuona la sua affermazione "Tutti li tempi tornano, li uomini sono sempre li medesimi".

Tenendo fede a tanta lungimiranza, nel CNR - così come anche in altre amministrazioni pubbliche - storicamente trova conferma la condizione per la quale una percentuale (tutt’altro che trascurabile) viene a trovarsi a svolgere le proprie funzioni in regime di sotto-inquadramento contrattuale.

Ad oggi nell’Ente, si possono contare alcune centinaia di dipendenti che da anni sono bloccati in un profilo lavorativo inferiore a quello che spetterebbe loro di diritto, per titoli e per mansioni svolte..

Con l’introduzione del D.Lgs. 75/2017, più noto come “Decreto Madia”, all’articolo 22, comma 15, viene finalmente definita la cornice normativa capace di sanare questa ferita storica, retaggio dei “trascorsi storici”.

Nello specifico, tale decreto introduce una particolare ipotesi di progressioni verticali in favore del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, da attivare però entro il triennio 2018-2020 attraverso procedure selettive riservate, per un corrispondente budget pari al 20% dei posti previsti nel Piano di Fabbisogno Triennale di Attività (PTA).

Inoltre, con l’emanazione dell’ultimo Decreto “Milleproroghe”, il Governo con l’art. 1-ter di detto provvedimento ha esteso il periodo per l’attivazione di tale procedura fino al 2022, aumentando altresì il budget disponibile fino al 30%.

A fronte di quanto detto, come UIL RUA già nel mese di febbraio u.s., con il comunicato n.7/2020 avevamo denunciato la necessità di recepire le indicazioni normative, invitando l’Ente ad intraprendere una serie di incontri specifici per definire tempi e modalità di attivazione per tale procedura.

L’Amministrazione dal canto suo ha manifestato da subito la volontà di confrontarsi quanto prima e dare seguito alla tematica. La sopraggiunta emergenza sanitaria ha, per forza di cose, “oscurato” questo importante argomento di discussione, indirizzando gli sforzi dell’Amministrazione Centrale sui fronti della sicurezza e del precariato.

Come sigla Sindacale, pur consci dell’attuale situazione epidemiologica che ancora imperversa su tutto il territorio nazionale, vogliamo però riproporre con forza la problematica del sotto-inquadramento ponendola al centro dell’interesse e della iniziativa dell’Ente.

Non vorremmo infatti che, una procedura che poteva essere attivata già oltre 2 anni fa, venga procrastinata, rinviando ancora una volta una definitiva soluzione.

L’indirizzo politico indicato dal disposto normativo è un chiaro messaggio per tutte le Amministrazioni che oggi possono azzerare, o quantomeno ridurre drasticamente, il numero di lavoratori sotto-inquadrati nei propri organici.

Il nuovo istituto normativo coesiste con le attuali procedure concorsuali dell’Ente, come quelle previste dagli artt. 52 e 54, che consentono di effettuare regolarmente “a regime” (cioè a tempo indeterminato senza limitazioni temporali) le progressioni “di carriera”.

Le differenze sostanziali sono, in questo caso, da ricercarsi sia nel periodo di attivazione della procedura che, come detto, per l’Art.22 comma 15 del D.Lgs 75/2017 varrà solo per un breve arco temporale, sia nella possibilità di poter accedere ad un profilo superiore. Insomma, un vero e proprio anello normativo mancante in grado di sopperire al sotto-inquadramento.

L'Art.22 del "Decreto Madia", prevede dei presupposti e vincoli specifici al fine di accedere a questa nuova forma di progressione verticale, disponendo quanto segue:

“Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti
per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.
La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”.

Il testo di legge di cui sopra riporta molteplici elementi che, se analizzati nel dettaglio, dimostrano quanto la sua applicazione appaia tutt’altro che complicata e pertanto a portata di mano.

FACOLTÀ
Si deve precisare che trattasi di una facoltà e non di un obbligo.

Il CNR, pertanto, può attivare queste particolari progressioni verticali recependo appieno le indicazioni normative, sfruttando questa possibilità per valorizzare al meglio il lavoro svolto quotidianamente dal personale sotto-inquadrato. Come già sottolineato, il Governo ha dato nuovo vigore a questo istituto normativo con l’emanazione dell’ultimo Decreto “Milleproroghe”, incentivando, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’indirizzo politico delle pubbliche amministrazioni a tal riguardo.

SPAZI ASSUNZIONALI
Le progressioni verticali consentite dal D.Lgs 75/2017 assorbono gli spazi previsti per le assunzioni di nuovo personale.

Laddove si eserciti la facoltà consentita dalla norma, occorre essere consapevoli che l’assunzione del dipendente interno, nella progressione da un profilo inferiore ad uno superiore, impegna nella programmazione l’intero budget assunzionale all’uopo.

Si pone il problema quindi di comprendere l’entità dello spazio assunzionale assorbito da una progressione di carriera, senza confonderlo con il tetto di spesa per i costi del personale di cui alla suddetta procedura:

Tetto di spesa: il tetto della spesa da destinare deve corrispondere al budget relativo al 30% dei posti previsti nel PTA.
Spazio assunzionale: per le progressioni verticale, lo spazio assunzionale utilizzato, corrisponde al differenziale della spesa tra la collocazione del dipendente nel livello superiore rispetto a quello inferiore.

PROCEDURE SELETTIVE RISERVATE
L’articolo 22, comma 15, del d.lgs 75/2017 non prevede la riserva di posti in concorsi pubblici, ma procedure selettive interamente riservate ai dipendenti interni, come nel vecchio regime normativo (ex Artt. 3 e 23 del CCNL del 13/05/2009, resi inapplicabili dall’Art. 24 del D.Lgs. 150/2009).

CONTENUTI DELLA SELEZIONE
Nel disposto normativo, si specifica come la procedura concorsuale debba contemplare prove per “accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti”.

EFFETTI DELLA VALUTAZIONE
La selezione potrà avvenire anche solo per titoli e, a questo scopo, “la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore”.

PROPOSTA PRELIMINARE DELL’AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione ha destinato nel PTA 2019-2021 per le progressioni di carriera ex art. 22 Dlgs 75/17 i seguenti concorsi riservati:

PROPOSTAUIL RUA

Come ottimizzare la procedura in termini di costi/assunzioni

Come UIL RUA siamo più che certi della possibilità di moltiplicare il numero di progressioni già previste, poiché, nella nostra valutazione, il reale costo dei passaggi di profilo ex art.22 sul budget accantonato è da considerarsi solo pari al differenziale tabellare tra il profilo di partenza e quello di arrivo e non il costo pieno del profilo di arrivo.

Considerando, inoltre, l’aumento al 30% previsto dal Decreto “Milleproroghe”, a norma di legge si amplia ulteriormente il numero delle possibili progressioni.

La UIL RUA, sulla base della reale situazione del sotto-inquadramento in tutto l’Ente, ha chiesto, ed ottenuto, la possibilità di un tavolo tecnico finalizzato alla programmazione di una apposita procedura concorsuale snella, per solo titoli, che possa trovare spedita conclusione.

Nella rimodulazione, inoltre, dell’attuale piano triennale 2019-2021, il 10% rimanente e non attualmente previsto potrà essere utilizzato per bandire nuove procedure selettive per il biennio 2021-2022.

Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Coordinamento Nazionale CNR
Mario Ammendola