Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico previste nel DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 - 13/10/2021

Si trasmette la nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0067412 del 13 ottobre 2021 relativa a: "Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico previste nel DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

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A TUTTO IL PERSONALE CNR

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Istituto

Ai Dirigenti

Ai Responsabili di Unità

e, p.c.
Al Presidente del CNR
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Al Direttore Centrale Gestione Risorse
Dott.ssa Annalisa GABRIELLI

Al Direttore dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane
Dott. Pierluigi RAIMONDI

Alle OO.SS.

LORO SEDI

 

 

Oggetto: disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico previste nel DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

 

 

Gentili Colleghe e Colleghi,

con la presente si forniscono le prime indicazioni in relazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge in oggetto in materia di impiego delle certificazioni verdi presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche in relazione alle Linee Guida governative sulle modalità di controllo del green pass di tutti i dipendenti pubblici.

L’articolo 1 del D.L. n. 127/2021, pubblicato in GU n. 226 del 21/09/2021 ed entrato in vigore il 22/09/2021, introduce al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l’art. 9-quinquies “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico”.

La norma prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52/2021. Si ricorda che, a legislazione invariata, la certificazione verde può essere acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone antigenico rapido (durata 48 ore) o al tampone molecolare (72 ore) o perché il soggetto è guarito dal Covid.19 negli ultimi sei mesi. Il possesso della certificazione verde può essere dimostrato mediante esibizione di apposita documentazione in formato cartaceo o digitale. Si ricorda che, nelle more del rilascio delle certificazioni verdi da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti in possesso delle condizioni alla base del rilascio stesso potranno avvalersi dei documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’art. 9 del decreto – legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Si evidenzia che, allo stato, il possesso della certificazione verde non può essere oggetto di autocertificazione e, per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui, si incorre in responsabilità penalmente rilevante.

Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Tali disposizioni si applicano altresì a tutti i soggetti che a qualunque titolo sono nella necessità di dover accedere nelle sedi CNR, ivi inclusi i visitatori. L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde è in capo ai dipendenti CNR che siano nella necessità di accedere presso altre amministrazioni, o imprese, per motivi di servizio. L’obbligo del possesso e l’obbligo all’esibizione della certificazione verde, pertanto, sono estesi – a mero titolo esemplificativo - anche ad addetti alle manutenzioni, ai dipendenti delle ditte fornitrici di servizi, forniture e/o appalti di lavoro, corrieri, studenti e tirocinanti.

L’unica eccezione è relativa agli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute. In tal caso, gli interessati dovranno trasmettere la certificazione comprovante tale situazione al medico competente autorizzando formalmente lo stesso, una volta verificata la certificazione, a darne comunicazione direttamente al datore di lavoro che avrà il compito di informare i preposti all’accertamento dello stato di esenzione nel rispetto della tutela del trattamento dei dati personali. Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono sui dipendenti che dovessero contrarre il Covid-19 o che si trovino in quarantena. In tal caso, pertanto, il dipendente affetto da Covid-19 o che trovi in quarantena, dovrà immediatamente attuare tutte le misure già previste per tali circostanze e già comunicate con precedenti note circolari CNR, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall’evento che l’ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Permane il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

Le presenti disposizioni, pertanto, sono riferibili a tutte le strutture di cui si compone il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le quali, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche prevedendo prioritariamente, ma ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Per i soggetti esterni citati al comma 2 dell’art. 9 quinquies, ossia “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni” il controllo per la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuato anche dagli eventuali rispettivi datori di lavoro.

L’accertamento dovrà essere svolto giornalmente su base sistematica, se possibile, oppure, a campione, nella misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio secondo un criterio di rotazione dei controlli avendo cura di poter attestare, in caso di controllo dell’autorità competente, l’avvenuta verifica.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte in ogni caso per tutta la permanenza in servizio del lavoratore.

Il lavoratore che dichiari il possesso della già menzionata certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

I datori di lavoro afferenti alla rete scientifica, quali sono i Direttori di Istituto e i Presidenti di Area, potranno anche individuare con proprio formale atto i soggetti preposti all'accertamento del possesso della certificazione verde. I preposti all’accertamento avranno l’obbligo di segnalare per iscritto al delegante le contestazioni delle violazioni degli obblighi previsti dall’art. 9 quinquies commi 1 e 2 del D.L. n. 52/2021. Per l’Amministrazione centrale provvederà il Direttore Generale. Tra i soggetti che possono essere incaricati rientrano le aziende prestatrici dei servizi di vigilanza e portierato.

Qualora all’atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, si configurano i seguenti due scenari:

  1. in caso di accertamento svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici: il personale preposto all’accertamento vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

    Il preposto all’accertamento comunica, con immediatezza, al Il dirigente/direttore il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.

    Nel periodo di assenza ingiustificata devono essere incluse anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

    Il dirigente/direttore, pertanto, avrà il compito di comunicare, con proprio provvedimento da inviare per il tramite del protocollo ufficiale dell’Ente all’Ufficio Gestione delle Risorse Umane - sezione presenze (presenze.personale[@]cnr.it) l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde.

    In caso di controlli esclusivamente automatici, per l’eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di green pass, le strutture competenti a rilevare le presenze del personale, in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, provvedono a comunicare all’interessato, anche con semplice mail alla posta personale istituzionale, l’assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all’applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

  2. nel caso in cui l’accertamento sia svolto dopo l’accesso alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente/direttore che ha svolto l’accertamento, anche per il tramite del personale preposto all’accertamento se individuato, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida o che si rifiuti di esibirlo di lasciare immediatamente il posto di lavoro.

Il dirigente/direttore avrà il compito di comunicare con proprio provvedimento da inviare per il tramite del protocollo ufficiale dell’Ente all’Unità Procedimenti Disciplinari e Integrità (segreteria.prodis[@]cnr.it) e all’Ufficio Gestione delle Risorse Umane (sezione presenze presenze.personale[@]cnr.it) l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. Nel periodo di assenza ingiustificata devono essere incluse anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente/direttore competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (comunicazione alla Prefetto territorialmente competente, il quale, successivamente, disporrà l’irrogazione delle sanzioni di legge. In caso di accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi descritti la sanzione amministrativa è stabilita in euro da 600 a 1.500).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

La mancata verifica delle prescrizioni previste dai commi 1 e 2 dell’art. 9 quinquies, la mancata adozione delle misure organizzative indicate e l'accesso ai luoghi di lavoro o la presenza nel luogo di lavoro del personale in violazione degli obblighi medesimi, prevedono l’irrogazione della sanzione di cui all'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000) e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo quanto previsto dall’ordinamento dell’Ente. I proventi di tali sanzioni pecuniarie sono devoluti allo Stato in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8 dell’art. 9 quinquies del D.L. 52/2021 si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Nell’ambito di particolari esigenze organizzative che necessitano la definizione di una specifica programmazione, anche articolata eventualmente in turno, il datore di lavoro può richiedere ai lavoratori di rendere noto il possesso o meno della certificazione verde con un preavviso non superiore alle 48 ore (in relazione alla vigente durata dei tamponi e in riferimento al comma 6 dell’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 202).

Nelle more delle necessarie verifiche in materia di aggiornamento dei software di rilevazione della presenza, anche in relazione alle disposizioni governative in materia, per la definizione omogenea delle modalità organizzative con cui attuare le verifiche in argomento, prevista dal comma 5 dell’art.9 quinquies, si ritiene opportuno definire i criteri generali di indirizzo per le strutture del CNR:

  • al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, è in ogni caso possibile, per assicurare comunque l’effettività del controllo, lo svolgimento di controlli a campione anche all’accesso attraverso l’applicazione denominata “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sugli store nelle piattaforme IOS e Android;
  • in caso di impossibilità ad effettuare controlli sistematici all’accesso della struttura (ad esempio, nelle sedi sprovviste di servizio di vigilanza o portierato), gli stessi, potranno essere effettuati con “modalità a campione” (nelle percentuali già evidenziate) anche ad accesso già avvenuto da parte dei singoli datori di lavoro (o dal personale preposto all’accertamento) nel rispetto del principio di rotazione, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa e, in ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali, avendo rispetto del divieto di raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori (secondo una logica di controllo possesso/non possesso) e del divieto alla conservazione della loro copia.

La scelta delle modalità operative dovrà tener conto dei contesti specifici in cui si opera (in sedi presso Aree della Ricerca con presenza o meno di altri Enti di ricerca, in strutture mono-sede, in strutture che ospitano più istituti CNR nello stesso immobile, in strutture gestite da altri soggetti pubblici/privati, presso condomini, ecc): in particolare si dovrà tener conto di eventuali sovrapposizioni in termini di responsabilità al controllo sulle certificazioni verdi di ulteriori soggetti terzi compresenti, considerando il numero, la collocazione e le caratteristiche del personale in presenza stimato e delle caratteristiche tecniche dei sistemi di rilevazione delle presenze in uso.

L’Amministrazione, terminata la ricognizione in corso sulle tecnologie disponibili, si confronterà con la rete scientifica per la definizione congiunta delle soluzioni da adottare localmente.

Si coglie l’occasione per ricordare che l’obbligo di controllo della certificazione verde vale anche per gli accessi ai congressi e ai convegni. Nel caso in cui una struttura del CNR fosse responsabile dell’organizzazione di uno di questi eventi dovrà provvedere alla verifica attraverso una persona formalmente incaricata dell’accertamento.

Si ribadisce l’obbligo di applicazione delle misure generali di prevenzione adottate dal CNR (controllo della temperatura cutanea all’ingresso, distanziamento, mascherine indossate nei luoghi in cui non si è soli, pulizia/disinfezione delle mani).

Con separata nota circolare l’Amministrazione nei prossimi giorni – anche in funzione nell’emanazione delle ulteriori apposite linee guida – renderà note le disposizioni in materia di lavoro agile.

Permane attiva la Cabina di regia a supporto del Direttore Generale per le attività di supporto in materia fino al 31/12/2021.

IL DIRETTORE GENERALE
COLPANI GIUSEPPE

Nota DG Prot. n. 0067412 del 13 ottobre 2021
 

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