Indicazioni CNR in materia in organizzazione del personale dal mese di novembre anno corrente. - D.P.C.M. del 23 settembre 2021 - Decreto Ministro della Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021 - Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 - 27/10/2021

Si trasmette la nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0071246 del 27 ottobre 2021 relativa a:
"Indicazioni CNR in materia in organizzazione del personale dal mese di novembre anno corrente.
- D.P.C.M. del 23 settembre 2021
- Decreto Ministro della Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021
- Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146"

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A TUTTO IL PERSONALE CNR

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Istituto

Ai Dirigenti

Ai Responsabili di Unità

e, p.c.
Al Presidente del CNR
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Al Direttore Centrale Gestione Risorse
Dott.ssa Annalisa GABRIELLI

Al Direttore dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane
Dott. Pierluigi RAIMONDI

Alle OO.SS.

LORO SEDI

 

 

OGGETTO: Indicazioni CNR in materia in organizzazione del personale dal mese di novembre anno corrente.
                   − D.P.C.M. del 23 settembre 2021
                   − Decreto Ministro della Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021
                   − Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146

 

 

Gentili Colleghe e Colleghi,

con la presente si forniscono le necessarie indicazioni fino al 31 dicembre c.a. in relazione alle disposizioni contenute nei decreti in oggetto in materia di organizzazione del lavoro presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Tenuto conto che il D.P.C.M. 23 settembre 2021 evidenzia che dal 15 ottobre c.a. la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva, della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e dell’adozione delle annunciate linee guide ministeriali sulle modalità attuative dei punti enunciati all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021 “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”

pubblicato in GU Serie Generale n. 245 del 13-10-2021, i Direttori/Dirigenti/Responsabili delle Strutture di cui si compone il CNR devono assicurare che, a partire dal mese di novembre c.a., e comunque fino all’adozione del regolamento di Ente in materia di lavoro agile, tutti i dipendenti prestino ordinariamente la propria attività lavorativa presso la sede di afferenza.

Rimangono in essere i contratti di telelavoro, come prorogati, a seguito della comunicazione di cui alla nota prot. AMMCNT-CNR n. 0036299 del 18 maggio 2021, seguiranno entro il 31 dicembre ulteriori comunicazioni in merito. Pertanto, i lavoratori in argomento, presteranno la prestazione in presenza in relazione ai contratti individuali di telelavoro in essere.

In applicazione del disposto dell’art. 39 “Disposizioni in materia di lavoro agile” del D.L. n. 18/2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, ovvero - ad oggi - il 31 dicembre 2021, i lavoratori con disabilità nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, oppure, che abbiano nel proprio nucleo
familiare una persona con disabilità di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, ovvero, che gli stessi siano adibiti a mansioni definibili in modalità agile, compatibili con l’inquadramento contrattuale. La presente linea guida è estesa anche alle/ai lavoratrici/lavoratori immunodepresse/i o i cui familiari conviventi si trovino in uno stato di immunodepressione e ai lavoratori con condizioni di rischio derivanti da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita certificati dai competenti organi medico-legali.

Le/i lavoratrici/lavoratori interessate/i dovranno - qualora già non presentata - trasmettere al proprio datore di lavoro la documentazione sanitaria attestante gli stati sopra descritti necessario al rilascio della relativa autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Al fine di assicurare l’attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia sarà aperto con immediatezza un tavolo di confronto con le Organizzazioni sindacali per la definizione del regolamento dell’Ente in materia di lavoro agile.

Rimangono valide le disposizioni sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico previste nel DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” di cui alla nota prot. AMMCNT-CNR n. 0067412 in data 13/10/2021.

Da ultimo, il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, in GU n. 252 del 21/10/2021, entrato in vigore il 22 ottobre 2021, all’art. 9 rubricato “Congedi parentali” ha reintrodotto, fino al 31dicembre 2021, i congedi parentali straordinari, fruibili in forma giornaliera od oraria, per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, che alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

  1. alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  2. alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  3. alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il medesimo beneficio è, altresì, riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di astensione fruiti ai sensi dell’art. 9 è riconosciuta in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo (rateo giornaliero relativo alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati) e i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021), durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo straordinario in parola.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 9, come sopra esplicitate, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo parentale straordinario oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

I dipendenti che intendano fruire dei congedi parentali straordinari possono presentare apposita richiesta al proprio Direttore/Dirigente/Responsabile allegando la documentazione attestante gli stati richiesti dalla norma. Per le giornate interessate saranno inseriti in sede di compilazione degli attestati di presenza il codice COV50 in caso di fruizione giornaliera e il codice COV50H per la fruizione oraria.

Si ribadisce, anche in questa sede, l’obbligo di applicazione delle misure generali di prevenzione adottate dal CNR (controllo della temperatura cutanea all’ingresso, il distanziamento, l’uso delle mascherine da indossate nei luoghi in cui non si è soli, pulizia/disinfezione delle mani).

Permane attiva la Cabina di regia a supporto del Direttore Generale per le attività di supporto in materia fino al 31/12/2021.

IL DIRETTORE GENERALE
COLPANI GIUSEPPE
 

Nota DG Prot. n. 0071246 del 27 ottobre 2021

 

 

Commenti

Ulteriori indicazioni operative 17/11/2021

Si trasmette la nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0076738 del 17 novembre 2021 relativa a: "Ulteriori indicazioni operative inerenti alle disposizioni impartite con nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0071246 del 27 ottobre 2021".