Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Inaccettabili indicazioni del dipartimento della Funzione Pubblica,
prontamente fatte proprie dal CNR.
Il ministero della Funzione Pubblica continua la crociata contro il lavoro pubblico!
Il CNR si adegua,
Il CNR con la nota circolare n° 10 del 7 aprile 2014 recepisce, acriticamente, la Circolare n°2/2014 del ministero della Funzione Pubblica e penalizza ulteriormente i propri dipendenti, infierendo, in particolare sulle lavoratrici e sui lavoratori che necessitano di frequenti visite mediche. E’ ormai inequivocabilmente constatato, la salute non è più un diritto.
Con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica si danno disposizioni sbagliate, immotivate, inaccettabili e, per giunta, inapplicabili. Disposizioni che, invece di fornire “chiarimenti omogenei” alle Amministrazioni, fanno solo confusione ed aprono la strada a contenziosi certi.
E’ evidente il tentativo da parte del ministero della Funzione Pubblica di proseguire la crociata avviata dall’ex ministro Brunetta contro i presunti “fannulloni” del Pubblico Impiego. La FLC CGIL ritiene che con tale atto si è veramente esagerato andando ben al di là di quanto previsto dalle stesse modifiche di legge e, tra l’altro, pure in contrasto con le stesse campagne di prevenzione del Ministero della Salute e degli Enti Locali che invitano i cittadini a svolgere attività di prevenzione della salute.
Ora la misura è veramente colma!
Riteniamo che la legge non abbia modificato in nulla gli istituti previsti dai CCNL in materia di malattia e permessi e che, pertanto, la legge sia perfettamente compatibile con la piena esigibilità di questi istituti.
Per queste ragioni invitiamo il CNR a continuare a considerare queste assenze come malattia, se richiesta dal lavoratore, o come permesso retribuito comunque “giustificato” dalla legge stessa, permesso che va comunque garantito (nell’entità e nella retribuzione) al pari della malattia, a prescindere dalle limitazioni presenti nei CCNL per l’istituto specifico dei permessi retribuiti.
Per le ragioni esposte la FLC CGIL intende, non solo proseguire l’impegno per modificare il DLgs n. 165/01 abrogando le parti introdotte dal DLgs n. 150/09 (Legge Brunetta), ma, nello specifico, ha già dato incarico ai legali per l’impugnativa al TAR e patrocinerà i ricorsi dei lavoratori al giudice del lavoro in presenza di lesioni concrete di diritti, sollevando anche profili di illegittimità costituzionale.
La FLC CGIL chiederà un incontro urgente sia al ministro della Funzione Pubblica sia al ministro dell’Istruzione Università e Ricerca per chiedere il ritiro della circolare, in subordine la modifica radicale del suo contenuto, al fine di dare alle Amministrazioni corrette indicazioni applicative della legge.
La circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 emanata dal dipartimento della Funzione Pubblica, riguarda l’attuazione delle recenti disposizioni di legge sulle assenze per malattia dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Numerosi sono i problemi e dubbi applicativi che questa circolare sta creando in tutti i comparti pubblici della conoscenza. La FLC CGIL ha predisposto un esame esplicativo della problematica:
Le novità introdotte dal Decreto Legge 101/13 convertito in Legge 125/13
Il comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 (comma introdotto dall'art. 16, comma 9, legge 111 del 2011) recitava: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o prestazione.”
Successivamente, con la legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sono state apportate le seguenti modifiche (in grassetto le aggiunte e tra parenti quadre la cancellazione): “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici [l’assenza è giustificata] il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.”
Il DFP, con la circolare n. 2 emanata il 17 febbraio 2014, ha impartito disposizioni a tutte le pubbliche amministrazioni interpretando la suddetta legge con molte forzature non condivisibili, inaccettabili e per molti aspetti anche inapplicabili.
Si riportano, in corsivo, i contenuti salienti della circolare con evidenziate in grassetto le parti che creano problemi e che la FLC CGIL contesta.
Il commento della FLC CGIL
I passaggi specifici che si contestano sono principalmente i due sopra evidenziati.
In particolare il primo, quello contenuto nel terzo capoverso riportato sopra (la parte in grassetto) da cui poi discendono le successive disposizioni contenute nella circolare.
Rispetto alla legge, che definisce sempre come “assenza per malattia” quella che ha luogo per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, è evidente la forzatura della Funzione Pubblica nell’imporre il ricorso all’utilizzo dei permessi retribuiti “per documentati motivi personali” o similari (permessi brevi o banca delle ore) previsti nei Ccnl. Ci si riferisce ai 3 gg. nella scuola (+ 6 di ferie di cui all’art. 15 c. 2 del Ccnl della scuola se fruiti come permessi, ma solo per il personale docente), alle 18 ore nell’università e alle 36 ore nella ricerca per tutti i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato. Una forzatura che, peraltro, diventa gravemente penalizzante per il personale a tempo determinato che non avrebbe diritto ad alcuna retribuzione laddove, per loro, il CCNL non lo preveda.
Gli elementi di contestazione su tale interpretazione della legge sono più di uno.
In definitiva, con la circolare si danno disposizioni sbagliate, immotivate, inaccettabili e, per giunta, inapplicabili. Disposizioni che, invece di fornire “chiarimenti omogenei” alle varie amministrazioni, fanno solo confusione ed aprono tutta una serie di contenziosi certi.
E’ evidente il tentativo da parte del ministero della Funzione Pubblica di proseguire la crociata avviata dall’ex ministro Brunetta contro i presunti “fannulloni” del Pubblico Impiego! E questo nonostante siano cambiati ben tre governi e ben tre ministri da Brunetta in poi. Solo che questa volta si è veramente esagerato andando ben al di là di quanto previsto dalle stesse modifiche di legge e, tra l’altro, pure in contrasto con le stesse campagne di prevenzione del Ministero della Salute e degli EE.LL. che invitano i cittadini a svolgere attività di prevenzione della salute.
Ora la misura è veramente colma!
Riteniamo che la legge non abbia modificato in nulla gli istituti previsti dai Ccnl in materia di malattia e permessi e che, pertanto, la legge sia perfettamente compatibile con la piena esigibilità di questi istituti.
Per queste ragioni invitiamo tutte le amministrazioni a continuare a considerare queste assenze come malattia, se richiesta dal lavoratore, oppure anche come permesso retribuito comunque “giustificato” dalla legge stessa, permesso che va comunque garantito (nell’entità e nella retribuzione) al pari della malattia, a prescindere dalle limitazioni presenti nei Ccnl per l’istituto specifico dei permessi retribuiti.
Per le ragioni esposte intendiamo non solo proseguire il nostro impegno per modificare il DLgs n. 165/01 abrogando le parti introdotte dal DLgs n. 150/09, ma, nello specifico, la FLC ha già dato incarico ai legali per l’impugnativa al TAR e valuterà anche ricorsi dei singoli lavoratori al giudice del lavoro in presenza di lesioni concrete di diritti e sollevando anche profili di illegittimità costituzionale.
La FLC CGIL intende scrivere sia al ministro della Funzione Pubblica sia al ministro dell’Istruzione per chiedere un incontro urgente al fine di chiarire tutta la materia e per chiedere il ritiro della circolare, o quantomeno una modifica radicale del suo contenuto, al fine di dare alle amministrazioni corrette indicazioni applicative della legge.
Roma, 8 aprile 2014
Rosa Ruscitti
Resp. CdE FLC CGIL CNR
Commenti
...senza parole!
...poi se uno necessita di un trattamento specialistico che fanno solo presso le strutture termali se lo può proprio scordare perchè appena sentono nominare le Terme automaticamente pensano a massaggi e trattamenti da SPA e ti rispondono che non ci sono nè permessi nè niente e che se ci vuoi andare poi devi recuperare le ore di assenza!! e come/quando le recupero le ore di 15 pomeriggi che mi occorrono (tra spostamenti e trattamenti se ne va tutto il pomeriggio!), cioè oltre 40 ore??? Risultato: Rinuncerò alla prevenzione (che l'otorino mi ha consigliato vivamente)!