FLC CGIL - Un aiuto a tutti sulla 240

Car* collegh*,
facendo seguito anche al comunicato al personale di FLC-CGIL del 15 Febbraio vi giro un messaggio di chiarimento sull'interpretazione della legge 240 in materia di assegni di ricerca et al. ricevuta dal responsabile per la ricerca Stefano Bernabei.

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car* tutt*,
visto la situazione di estrema confusione  creata negli ultimi giorni a causa della  legge 240/2010,( che  ha riscritto la disciplina degli assegni di ricerca (articolo 22) rinviando ad un successivo decreto ministeriale la definizione degli importi, contestualmente ha abrogato la normativa precedente contenuta nella finanziaria del 1998 (legge 27 dicembre 1997 n. 449) che prevedeva anche una ulteriore fattispecie “i contratti d’opera per attività di ricerca”, parimenti soppressi, ed In attesa dell' esito del decreto milleproroghe)  analizziamo la normativa attualmente vigente ed i suoi effetti.
Per quanto riguarda gli assegni di ricerca è vero che la Legge 240/10 ha abrogato la vecchia disciplina ma ciò non significa che vengano meno i contratti banditi in base alla normativa precedente prima del 28 gennaio e, a maggior ragione, quelli già in essere che rimangono, pertanto, regolati secondo la previsione dell’articolo 51 coma 6 legge 449/1997.
In particolare la durata complessiva di 4 anni si riferisce solo agli assegni del nuovo regime e non a quelli stipulati in base alla precedente normativa, considerando l’esplicito riferimento contenuto nell’articolo 22 ai soli "rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca ai sensi del presente articolo".
Inoltre, per quanto riguarda le Università (e analogamente il CNR il cui nuovo statuto, com’è noto, dispone sul punto in analogia con la legge 240 2010) in vista dell’entrata in vigore della nuova disciplina - che limita complessivamente la durata dei contratti “precari” nel tempo a prescindere dalle tipologie - le amministrazioni dovranno escludere i contratti di collaborazione o gli assegni attivati in base alla vecchia disciplina.
Del resto sarebbe inconcepibile la retroattività della norma in quanto implicherebbe un palese contrasto con il principio di ragionevolezza che si desume dall’articolo 3 Cost. Infatti la programmazione delle attività didattiche e di ricerca non avrebbe potuto in alcun modo considerare tale limite temporale.
Per quanto riguarda i contratti di collaborazione negli Enti pubblici di ricerca è bene ricordare alle nostre controparti, qualora ve ne fosse bisogno, l’attuale disciplina che consente l’attivazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella PA e che non è interessata da alcuna modifica. Pertanto questi contratti possono essere attivati seppur con la complicazione della verifica da parte della corte dei conti introdotta dall’art. 17 comma 30 dl 78/09.
Il datore di lavoro pubblico (tra cui gli Epr) attiva i contratti di collaborazione sulla base dell’articolo 7, comma 6 dlgs 165/ 2001 come modificato da ultimo con la legge 69/09.
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

  1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
  2. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca e per servizi di orientamento…
(omissis)
Ricordiamo inoltre che la finanziaria del 2008 aveva individuato nel requisito della specializzazione universitaria lo strumento per limitare l’utilizzo distorto di queste tipologie contrattuali in aggiunta ai limiti di spesa che operano però solo su fondi ordinari.
L’eccessiva rigidità del vincolo ha indotto il legislatore a modificare l’originaria dizione. Nella attuale formulazione dell’articolo 7 si parla infatti di specializzazione “anche universitaria” lasciandosi intendere che non sia solo la laurea magistrale o quella specialistica, come sostenuto da molti commentatori all’indomani dell’entrata in vigore della finanziaria, a costituire il presupposto per l’attivazione dei contratti d’opera. E’ però necessaria una forma di specializzazione attinente l’oggetto dell’incarico. Riteniamo possa considerarsi valido quanto scritto dal dipartimento della funzione pubblica nella circolare n° 2 2008: “ il riferimento all’esperienza e alla particolarità della competenza , che deve essere coerente all’oggetto dell’incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse.”
Oltre alle collaborazioni coordinate e continuative si estende il requisito della specializzazione anche universitaria ai contratti di lavoro autonomo anche di natura occasionale. I presupposti sono molto stringenti: si deve trattare, infatti, di prestazioni corrispondenti alle competenze proprie dell’amministrazione e di progetti specifici.
Per quanto riguarda la partecipazione a gruppi e progetti di ricerca delle Università l’articolo 18, commi 5 e 6 della legge 240 2010, introduce effettivamente una nuova e stringente disciplina. Ad eccezione dei progetti finanziati dall’Unione Europea e altre istituzioni nazionali e soprannazionali per cui si applicano le norme dei relativi bandi la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca è esclusa per i collaboratori coordinati e continuativi, i prestatori d’opera con partita iva, i titolari di borse di studio e il personale tecnico amministrativo a tempo determinato. Si ritiene che per le stesse figure sia invece possibile svolgere attività “strumentali” o di “supporto” alla ricerca in linea con la previsione esplicita dell’articolo 7 co. 6 del D. Lgs 165/01. Per quanto concerne l’efficacia della norma possiamo
sostenere senza dubbio la validità dei contratti di collaborazione per progetti di ricerca stipulati entro il 28 gennaio 2011 e prosecuzione delle procedure già bandite.