Integrazione e chiarimenti alla mail del 30/10/2020 - Rinuncia ai benefici di riduzione del cuneo fiscale (DL 3/2020 del 05.02.2020) - Attivazione procedura su SIPER

Gentili Colleghe e Gentili Colleghi,

con la presente vi rappresentiamo che il D.L. 3/2020 del 05.02.2020 di "riduzione del cuneo fiscale" prevede un beneficio con un diverso trattamento a seconda del presunto imponibile fiscale dell’anno. Per imponibili fiscali da € 8.173,00 e fino ad € 28.000 spetta il "TRATTAMENTO INTEGRATIVO" fisso e uguale per tutti pari ad € 100,00 mensili (indicato con apposita riga su cedolino denominata “TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL05022020”). Per coloro, invece, per i quali si prevede un reddito imponibile fiscale da 28.001 e fino a 40.000, deve essere riconosciuta, in luogo del suddetto trattamento, una “ULTERIORE DETRAZIONE” d’imposta, in aggiunta a quella da lavoro dipendente e per familiari a carico (se esistenti), il cui importo non è più fisso ma decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi al superamento dei 40.000 euro: quest’ultima sul cedolino non ha una indicazione autonoma ma è tutto cumulato nella voce "DETRAZIONI" nel riquadro “RIEPILOGO BUSTA”. Si chiarisce che non esistono fasce intermedie a 35.000,00: le uniche 2 fasce sono quelle sopra indicate, fino a 28.000,00 per cui spetta il “TRATTAMENTO INTEGRATIVO” e da 28.001,00 a 40.000,00 per cui spetta la “ULTERIORE DETRAZIONE” nelle misure come sopra indicato. Tale norma è operativa dal mese di Luglio 2020 con riferimento al totale dei redditi imponibili fiscali presunti dello stesso anno 2020 e sostituisce il vecchio “Bonus Renzi” operativo fino alla mensilità di Giugno 2020. La verifica della spettanza deve essere effettuata, anno per anno, tenuto conto dell’intero reddito imponibile fiscale presunto dell’anno stesso del beneficio: beneficio per l’anno 2020 verifica con reddito imponibile fiscale 2020.

La verifica della spettanza del beneficio viene effettuata in automatico dall’Ente sulla base dei redditi dell’anno di cui è a conoscenza, ed il relativo importo viene calcolato e riconosciuto, in automatico, ai dipendenti, mensilmente in base ad una stima del presunto reddito imponibile fiscale dell’anno. In sede di conguaglio, poi, sulla base dell’importo annuo definitivo, sarà tutto ricalcolato e sarà conguagliato l’eventuale minor o maggior importo spettante. In caso di reddito imponibile fiscale annuo inferiore ad € 8.173,01 o superiore ad € 40.000,00 non spetta alcun beneficio e pertanto nulla è stato e nulla sarà riconosciuto ai dipendenti.

In sede di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta (l’Ente) è tenuto alla verifica della spettanza del diritto ai singoli benefici fiscali e, qualora non spettanti in tutto o in parte, provvede a recuperare le somme corrisposte per l’ulteriore detrazione (articolo 2, comma 3, del DL 3/2020) e per il trattamento integrativo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione (articolo 1, comma 3, del citato decreto). In entrambi i casi, ove la somma indebita ecceda 60 euro, il recupero sarà effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla prima rata di pagamento della prestazione che sconta gli effetti del conguaglio.

Nel caso in cui il dipendente ha percepito solo redditi di cui l'Ente è a conoscenza NON sarà necessaria alcuna richiesta o rinuncia e quindi NON si dovrà compilare nulla su Siper.

Il modello di RINUNCIA al beneficio è stato previsto, quale scelta personale, per quei dipendenti che, possedendo altri redditi oltre quelli conosciuti dall’Ente, potrebbero trovarsi nella condizione di dover restituire, a causa della sommatoria degli stessi sulla propria dichiarazione fiscale, il beneficio percepito, parzialmente o totalmente. E’ consigliabile ed opportuno, in tale situazione di possesso di ulteriori redditi, farsi consigliare dal commercialista o dal caf di fiducia, che previa verifica della situazione personale complessiva, meglio potrà consigliare sulla, eventuale, necessità di optare per la rinuncia.

In caso di possesso di ulteriori redditi, laddove si dovesse verificare la non spettanza, parziale o totale, dei suddetti benefici, la rinuncia può essere effettuare sul sistema SIPER/“Area Retributiva e Fiscale” nella categoria "Riduzione cuneo fiscale". Su Siper è indicata la domanda: "Si richiede di rinunciare ai benefici di riduzione del cuneo fiscale" quindi cliccando su "SI" si rinuncerà ai benefici del cuneo. Visto che l’opzione alla rinuncia sarà valida anche per i prossimi anni e fino ad un suo eventuale cambio, si potrà richiedere di non tenerne più conto e quindi revocare la rinuncia precedentemente effettuata e contestuale riattivazione del beneficio (laddove spettante), rientrando nel modello e cliccando "NO". Tale rinuncia o la revoca alla stessa potrà essere effettuata in qualsiasi momento: quella effettuata entro il 30 del mese avrà efficacia dal cedolino del mese successivo. Verificata la necessità di rinuncia, come sopra detto, se effettuata entro il mese di novembre sarà presa in considerazione in sede di conguaglio per cui l’eventuale importo di beneficio di cui si è beneficiato sarà recuperato in tale sede. Per ogni anno fiscale, oltre novembre, in caso di mancata rinuncia, dovrà provvedere il dipendente a riliquidare il beneficio con la propria dichiarazione fiscale (mod. 730 o RPF).

Si rappresenta, comunque, che in caso di rinuncia fatta su Siper, il beneficio previsto dal DL 3/2020, se spettante, potrà essere comunque recuperato con la presentazione della dichiarazione fiscale (mod. 730 o RPF)."

Si ribadisce che per EVENTUALI ULTERIORI SPIEGAZIONI CONTATTARE ESCLUSIVAMENTE HELPDESK DI SIPER - CATEGORIA STIPENDI - TIPOLOGIA CUNEO FISCALE / BONUS RENZI