
L'Inail, con determina n. 105/2013 inviata al Ministero del Lavoro, ha rivalutato del 3,02% le prestazioni per infortunio e malattia.
Occorre ricordare che dal 2000 le rendite Inail hanno un doppio sistema di rivalutazione, disciplinato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 38 del 2000.
La attuale rivalutazione delle rendite decorre dal 1° luglio 2013 fino al 30 giugno 2014 tenendo quindi conto della variazione effettiva Istat del 3,02%.
Il citato decreto legislativo n. 38/2000 ha previsto che la base imponibile di calcolo dei premi assicurativi dovuti per i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto è data dai «compensi effettivamente percepiti» nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Nel caso in cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa durino meno di 30 giorni, con compensi non superiori ai 5 mila euro in un anno solare, la base imponibile sarà rapportata ai giorni di durata dello stesso rapporto.
I valori, pertanto, di riferimento dal 1° luglio 2013 sono i seguenti:
- minimale mensile pari a euro 1.311,92;
- massimale mensile euro 2.473,57.
Sarà emanata successivamente circolare esplicativa dal parte dell'INAIL con minimali e massimali compensi giornalieri.