Testo definitivo Statuto CNR

Testo deliberato dal CdA del CNR - integrato dagli esperti nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mariastella Gelmini – il 19 gennaio 2011 e trasmesso al MIUR per l’approvazione ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 213/2009.

Testo approvato dal CdA allargato il 19/01/2011 e trasmesso al MIUR

-------------------------------------------------------------------

Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 1 Personalità giuridica
 
Art. 2
Scopi istituzionali
 
Art. 3
Missione e obiettivi  
Art. 4
Principi di organizzazione  
Art. 5
Organi  
Art. 6
Presidente  
Art. 7
Consiglio di amministrazione  
Art. 8
Consiglio scientifico  
Art. 9
Collegio dei revisori dei conti  
Art. 10 Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV)  
Art. 11 Direttore generale  
Art. 12 Incompatibilità e indennità di carica  
Art. 13 Dipartimenti  
Art. 14 Consiglio dei direttori di dipartimento  
Art. 15 Istituti  
Art. 16 Aree territoriali di ricerca  
Art. 17 Amministrazione centrale  
Art. 18 Programmazione delle attività  
Art. 19 Strumenti  
Art. 20
Disposizioni finali  
Art. 21
Norme transitorie  

Articolo 1
(Personalità giuridica)

  1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel seguito Ministro, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione.
  2. Il CNR si dota di un ordinamento autonomo in conformità con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nel seguito decreto di riordino, con il decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, con l’articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, con il codice civile.

Articolo 2
(Scopi istituzionali)

  1. Il CNR, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese.

 

Articolo 3
(Missione e obiettivi)

  1. In coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca (PNR), con gli atti di indirizzo e con le direttive adottati dal Ministro, il CNR:
    1. svolge, promuove e coordina attività di ricerca fondamentale ed applicata di eccellenza;
    2. promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne competitività e visibilità, partecipa ai grandi programmi di ricerca, ivi compreso il coordinamento delle attività polari, e agli organismi internazionali garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica, partecipa alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell’innovazione;
    3. propone e, anche su affidamento del Governo, coordina e svolge progetti strategici di ricerca di interesse nazionale in collaborazione con università e imprese, tenendo conto delle esigenze delle regioni in materia di ricerca ed innovazione;
    4. promuove la formazione e la crescita scientifica dei ricercatori attraverso borse di studio e assegni di ricerca; promuove inoltre, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
    5. contribuisce all’analisi della congiuntura scientifica nazionale ed internazionale e delle prospettive di sviluppo;
    6. dà supporto alle istituzioni internazionali, dell’Unione europea, nazionali e regionali nella valutazione e nel monitoraggio dei programmi scientifici;
    7. collabora con le università e con gli altri enti di ricerca per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la condivisione di infrastrutture;
    8. collabora con le regioni e le autonomie locali, al fine di favorire lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;
    9. promuove la valorizzazione e la utilizzazione dei risultati della ricerca;
    10. promuove la diffusione della conoscenza nella società anche attraverso proprie iniziative editoriali;
    11. sostiene nuove idee progettuali e nuovi settori emergenti attraverso iniziative di eccellenza;
    12. fornisce attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche nonché servizi a terzi in regime di diritto privato;
    13. può promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento insieme ad investitori pubblici e privati ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 16 del decreto di riordino.

Articolo 4
(Principi di organizzazione) 

  1. Il CNR:
    1. definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali, nonché funzioni valutative e di controllo;
    2. promuove il merito scientifico e tecnologico nonché l’individuazione e applicazione delle migliori pratiche amministrative;
    3. promuove la semplificazione amministrativa anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi;
    4. adotta misure organizzative volte a tutelare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, nonché misure anti-discriminatorie e promuove le pari opportunità;
    5. adotta misure per la mobilità dei dipendenti tra gli enti di ricerca, le università italiane e straniere, le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, anche al fine di ottenere azioni di trasferimento di competenze ed esperienze tra pubblico e privato;
    6. limita ad un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non continuativi, i rapporti a tempo determinato con la stessa persona, siano essi di lavoro, di collaborazione e di formazione, ivi compresi gli assegni di ricerca e le borse di studio; sono esclusi i rapporti di associazione, altre forme di collaborazione non onerose e il dottorato di ricerca; non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi precedenti all’entrata in vigore del presente Statuto;
    7. adotta procedure di tenure track per il reclutamento nella carriera di ricercatore secondo criteri di eccellenza scientifica, disciplinate dal regolamento del personale;
    8. articola la rete scientifica in dipartimenti ed istituti secondo quanto stabilito negli articoli seguenti;
    9. si dota di strutture organizzative atte a promuovere la collaborazione con le università, le regioni, e le istituzioni nazionali e internazionali di ricerca in particolare nello spazio europeo della ricerca;
    10. si dota di strutture organizzative volte a promuovere in maniera economicamente efficace il trasferimento dei risultati della ricerca al mondo produttivo, la diffusione delle conoscenze scientifiche e la promozione dell’immagine dell’ente.

Articolo 5
(Organi)

  1. Sono Organi del CNR:
    1. il Presidente;
    2. il Consiglio di amministrazione;
    3. il Consiglio scientifico;
    4. il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 6
(Presidente)

  1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, è responsabile delle relazioni istituzionali, vigila e sovrintende il corretto svolgimento delle attività dell'ente. Il presidente:
    1. convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
    2. convoca e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l’ordine del giorno;
    3. convoca il consiglio scientifico stabilendone l’ordine del giorno e lo presiede senza diritto di voto;
  2. In caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.
  3. Il presidente è scelto tra persone di alto profilo scientifico e competenze tecnico-organizzative con le procedure di cui all’articolo 11 del decreto di riordino, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
  4. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

 

Articolo 7
(Consiglio di amministrazione)

  1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, nominati con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 8 del decreto di riordino, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro; due scelti dal Ministro su indicazione dei ricercatori del CNR, della Conferenza dei rettori delle università italiane, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, della Confindustria e dell'Unione italiana delle camere di commercio. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
  2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente, approva gli atti di carattere generale o fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione. In particolare su proposta del presidente:
    1. delibera le linee guida per l’elaborazione del documento di visione strategica decennale e del piano triennale di attività;
    2. delibera, ai sensi dell’articolo 5 del decreto di riordino, sentito il consiglio scientifico, il documento di visione strategica decennale e il piano triennale di attività, ivi inclusi il fabbisogno e la dotazione organica del personale;
    3. determina la consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno, sentite le organizzazioni sindacali, da sottoporre all’approvazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto di riordino;
    4. approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, le relative relazioni, inclusa una relazione annuale di verifica dei risultati economici e gestionali predisposta dal direttore generale;
    5. delibera, sentito il consiglio scientifico, lo statuto, i regolamenti dell'ente e le loro modificazioni, con la procedura richiamata dall’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 27 settembre 2007 n.165 e con le maggioranze ivi indicate;
    6. definisce l’assetto organizzativo dell’ente, individua le macroaree tematiche, i dipartimenti, gli istituti e le eventuali modifiche;
    7. delibera, su proposta del direttore generale, le procedure organizzative per l’applicazione delle disposizioni concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e il trattamento dei dati personali;
    8. delibera sulla partecipazione o la costituzione di consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, da sottoporre ad approvazione ministeriale;
    9. delibera la costituzione o la partecipazione a fondi di investimento ai sensi dell' articolo 16 del decreto di riordino;
    10. delibera accordi quadro con le università e con gli altri enti e organismi pubblici o privati nazionali, europei o internazionali;
    11. elegge il vice presidente tra i propri componenti;
    12. nomina il direttore generale;
    13. nomina il consiglio scientifico, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto;
    14. esprime parere vincolante sulla validità curricurale dei soggetti proposti dai dirigenti apicali per il conferimento di incarichi dirigenziali;
    15. definisce gli obiettivi annuali del direttore generale e dei direttori di dipartimento;
    16. affida ai dipartimenti i compiti di ricerca interdipartimentali;
    17. verifica periodicamente i risultati dell'attività dell'ente anche sulla base delle relazioni del direttore generale;
    18. affida ai dipartimenti le risorse necessarie alla realizzazione di programmi e progetti come definite nella programmazione delle attività;
    19. delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e approva i progetti strategici di interesse nazionale di cui all’articolo 3 comma 1 lettera c), sentito il consiglio scientifico;
    20. delibera criteri e modalità per lo svolgimento delle attività di accreditamento, certificazione e prova; per la collaborazione nel settore della normativa tecnica con enti e istituzioni nazionali, europei, e internazionali; per le attività previste dall’articolo 3, comma 1, lettera n);
    21. delibera su ogni altro argomento di interesse dell'ente non demandato ad altri organi dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
  3. Il consiglio di amministrazione può essere convocato su richiesta di almeno due componenti. Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio. I bilanci, il piano triennale di attività, il documento di visione strategica decennale e la nomina del direttore generale sono approvati dalla maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione.
  4. E’ possibile partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione tramite videoconferenza.
  5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle che, ai sensi della normativa vigente, richiedano approvazioni esterne.
  6. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale senza diritto di voto, assistono i componenti del collegio dei revisori dei conti ed il magistrato della corte dei conti delegato al controllo.
  7. Il consiglio di amministrazione detta ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento con atto interno.

 

Articolo 8
(Consiglio scientifico)

  1. Il consiglio scientifico svolge funzioni propositive di visione strategica nonché funzioni consultive in materia di programmazione.
  2. Il consiglio scientifico è formato da dieci componenti scelti tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con professionalità ed esperienza rappresentative delle macroaree di ricerca del CNR di cui: due provenienti dalla comunità scientifica del CNR, i restanti provenienti dalla comunità scientifica ed economica nazionale, europea e internazionale.
  3. L’individuazione dei componenti provenienti dal CNR e dalla comunità scientifica ed economica nazionale, europea e internazionale è effettuata attraverso una rosa di candidati non inferiore a venti, espressi da un comitato di selezione composto da cinque esperti nominati dal consiglio di amministrazione su indicazione di primarie istituzioni di ricerca di livello internazionale, e di primarie associazioni di categoria del mondo imprenditoriale ed economico.
  4. Il Presidente del CNR convoca, determina l’ordine del giorno e presiede il consiglio scientifico partecipando alle riunioni senza diritto di voto.
  5. Il consiglio scientifico:
    1. elegge al suo interno un vice presidente;
    2. esprime parere sul documento di visione strategica decennale, sul piano triennale di attività, sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo annuali nonché sugli altri argomenti proposti dal presidente;
    3. esprime parere sui progetti strategici di interesse nazionale, anche avvalendosi di peer review internazionali;
    4. realizza analisi e approfondimenti funzionali alla elaborazione del documento di visione strategica decennale.
  6. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal presidente.
  7. Il consiglio scientifico determina con atto interno norme per il proprio funzionamento.
  8. Ove lo statuto o i regolamenti prevedano un parere del consiglio scientifico se ne prescinde qualora siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta del presidente del CNR senza che il parere sia stato reso.

 

Articolo 9
(Collegio dei revisori dei conti)

  1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione secondo quanto previsto dall’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I revisori dei conti assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.
  2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti, iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominati dal Ministro con proprio decreto. Due componenti effettivi e due supplenti sono scelti dal Ministro, un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il componente effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Possono essere nominati componenti del collegio dei revisori dei conti magistrati della Corte dei conti in servizio.

 

Articolo 10
(Organismo Indipendente di valutazione delle prestazioni - OIV)

  1. Secondo le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente, istituisce l'Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV) in forma collegiale.
  2. Presso il predetto organismo, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
  3. Il predetto organismo svolge le funzioni di valutazione interna previste dal regolamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, avvalendosi delle competenze specifiche interne all’ente ed eventualmente di esperti esterni che operano a titolo gratuito.
  4. Il predetto organismo svolge altresì le funzioni di Autorità di audit adeguandosi agli standard internazionali utilizzati dall’Unione europea.
  5. Le funzioni di Autorità di audit saranno svolte secondo gli standard dell'International Professional Practices Framework (IPPF), in quanto compatibili.

 

Articolo 11
(Direttore generale)

  1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; inoltre dirige l’amministrazione centrale di cui al successivo articolo 17; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale:
    1. predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
    2. elabora, in coerenza con le linee guida di cui all’articolo 7 comma 2 lettera a) e sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la proposta preliminare di piano triennale di attività, il piano annuale di formazione del personale e la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici, da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
    3. predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
    4. individua e conferisce l’incarico ai dirigenti preposti alle direzioni centrali, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione sulla validità dei loro curricula.
    5. conferisce l’incarico ai direttori dei dipartimenti ed ai direttori di istituto previamente deliberati dal consiglio di amministrazione;
    6. impartisce istruzioni e indirizzi operativi alle strutture dell’ente, fermo restando quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
    7. propone al consiglio di amministrazione le procedure organizzative per l’applicazione delle disposizioni concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e il trattamento dei dati personali.
  2. Il direttore generale è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.
  3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, con termine coincidente con la scadenza del mandato del presidente. In caso di cessazione dalla carica del presidente prima del termine del mandato, il contratto si risolve decorsi trenta giorni. La determinazione del trattamento economico del direttore generale è regolata dall’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

 

Articolo 12
(Incompatibilità e indennità di carica)

  1. In applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di incompatibilità e conflitti di interessi, il presidente e il direttore generale non possono essere amministratori o dipendenti di società.
  2. I componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipino a programmi di ricerca nei quali è presente il CNR.
  3. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.
  4. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5. Le indennità di carica del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al vice presidente del CNR e al vice presidente del consiglio scientifico, per le rispettive funzioni sostitutive, non sono riconosciuti compensi o indennità aggiuntivi.
  6. Ulteriori disposizioni in materia di incompatibilità, procedure e modalità applicative possono essere disciplinate nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ente.

 

Articolo 13
(Dipartimenti)

  1. Le attività del CNR si articolano in macroaree di ricerca scientifica e tecnologica, di seguito “macroaree”, definite dal consiglio di amministrazione in relazione alla missione e agli obiettivi di ricerca individuati dal Ministro.
  2. I dipartimenti sono le strutture organizzative delle macroaree con compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza. Ai dipartimenti afferiscono istituti, raggruppati secondo competenze e priorità strategiche. I dipartimenti svolgono un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle rispettive comunità scientifiche anche in ambito nazionale.
  3. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a sette.
  4. In prima applicazione, con il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ente, le attività comprese nelle macroaree di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, sono organizzate in dipartimenti in numero compatibile con il precedente comma 3.
  5. I dipartimenti sono costituiti, trasformati o soppressi, dal consiglio di amministrazione, previa istruttoria che tenga conto dello sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito internazionale, europeo e nazionale, acquisito il parere del consiglio scientifico. Le relative deliberazioni sono sottoposte all’approvazione del Ministro.
  6. I dipartimenti, sulla base degli indirizzi ricevuti dal consiglio di amministrazione e delle direttive impartite dal direttore generale:
    1. sottopongono al direttore generale gli elementi del piano triennale di attività del dipartimento anche sulla base degli elementi forniti dagli istituti afferenti, inclusa l’indicazione delle risorse necessarie, unitamente al parere del consiglio scientifico di dipartimento;
    2. coordinano le attività degli istituti ad essi afferenti;
    3. affidano agli istituti ad essi afferenti la realizzazione di programmi e progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse;
    4. vigilano sulla coerenza con la programmazione dell’ente delle attività di ricerca realizzate con fondi acquisiti autonomamente dagli istituti;
    5. propongono al consiglio di amministrazione, per il tramite del direttore generale, progetti strategici a livello nazionale, europeo e internazionale, e l'integrazione con il territorio, le università e le imprese;
    6. propongono al direttore generale iniziative di formazione e sviluppo professionale di ricercatori, tecnologi, personale tecnico e amministrativo;
    7. promuovono le relazioni nazionali ed internazionali, relative alle proprie macroaree, nell’ambito del piano di attività e nel quadro delle azioni coordinate dalle strutture organizzative previste dall’articolo 4 comma 1 lettera i);
    8. promuovono la valorizzazione dei risultati della ricerca e la tutela delle attività brevettuali, nel quadro delle azioni coordinate dalle strutture organizzative previste dall’articolo 4, comma 1, lettera l);
    9. verificano i risultati dell'attività di ricerca degli istituti in attuazione dei programmi di ricerca da loro svolti;
    10. presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta;
    11. possono proporre la costituzione o la partecipazione a fondazioni, consorzi o società con soggetti pubblici o privati italiani e stranieri.
  7. A ciascun dipartimento è preposto un direttore che si avvale di una struttura tecnico amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
  8. La direzione del dipartimento è attribuita a professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale, sulla base di apposite procedure di valutazione comparativa definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L’incarico è conferito dal direttore generale previa delibera del consiglio di amministrazione. Il direttore di dipartimento dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
  9. Presso ciascun dipartimento è costituito un consiglio scientifico di dipartimento, convocato e presieduto dal direttore del dipartimento che ne determina l’ordine del giorno. Il consiglio scientifico di dipartimento esprime parere obbligatorio sugli elementi di competenza del piano triennale di attività del dipartimento e degli istituti ad esso afferenti, sulle risorse ad essi affidate e sulla verifica dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi.
  10. Il consiglio scientifico di dipartimento è composto da non più di otto membri, di cui non più di due provenienti dalla comunità scientifica del CNR, scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di comprovata esperienza e professionalità appartenenti alla comunità scientifica ed economica di riferimento, con modalità stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
  11. Il consiglio scientifico di dipartimento è nominato dal presidente previa delibera del consiglio di amministrazione.
  12. La partecipazione al consiglio scientifico di dipartimento è onorifica, essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le modalità indicate nei regolamenti dell’ente.

 

Articolo 14
(Consiglio dei direttori di dipartimento)

  1. Il consiglio dei direttori di dipartimento è costituito dal presidente dell'ente, dal direttore generale e dai direttori dei dipartimenti. Il Presidente presiede, convoca e determina l’ordine del giorno del consiglio d’intesa, per gli aspetti di competenza, con il direttore generale.
  2. Il consiglio dei direttori di dipartimento ha il compito di coordinare la proposizione degli elementi del piano triennale di attività e di facilitare la gestione e l'indirizzo unitario delle attività dell'ente. Il consiglio dei direttori di dipartimento assicura le necessarie sinergie interdipartimentali.

 

Articolo 15
(Istituti)

  1. Gli istituti sono unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'ente. Essi hanno autonomia scientifica nel quadro della programmazione dell’ente, nonché autonomia finanziaria e gestionale delle risorse assegnate per la realizzazione dei programmi e progetti loro affidati nel quadro della programmazione dell’ente, tenendo conto degli indirizzi operativi impartiti dal direttore generale e nei limiti indicati nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
  2. Ciascun istituto, la cui dislocazione sul territorio e articolazione organizzativa sono definite con le procedure indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento, afferisce ad un dipartimento. Gli istituti sono costituiti, trasformati o soppressi, anche sulla base di indicazioni del direttore generale, dal consiglio di amministrazione, previa istruttoria del dipartimento che tenga conto della necessità di una dimensione adeguata alle esigenze scientifiche, dello sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito internazionale, europeo e nazionale, acquisito il parere del consiglio dei direttori di dipartimento e del consiglio scientifico.
  3. Gli istituti:
    1. realizzano, nell’esercizio della loro autonomia, i programmi e progetti di ricerca loro affidati dal direttore di dipartimento nell’ambito della programmazione dell’ente;
    2. gestiscono programmi e progetti di ricerca di cui all’articolo 13, comma 6, lettera d), intrattenendo le relative relazioni anche a livello europeo e internazionale;
    3. possono partecipare a progetti di ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello di afferenza, come definito nel consiglio dei direttori di dipartimento;
    4. predispongono un piano di sviluppo delle competenze e della strumentazione in linea con lo stato dell’arte nella ricerca e con le indicazioni del documento di visione strategica;
    5. elaborano una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta da trasmettere al dipartimento cui afferiscono.
  4. Il direttore dell'istituto è responsabile dell'attività dell'istituto stesso.
  5. La direzione dell’istituto è attribuita a persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di apposite procedure di valutazione comparativa definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L’incarico è conferito dal direttore generale previa delibera del consiglio di amministrazione.
  6. Il direttore di istituto, il cui incarico è a tempo pieno, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

 

Articolo 16
(Aree territoriali di ricerca)

  1. Il CNR promuove la concentrazione di istituti in aree territoriali di ricerca anche con lo scopo di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e forme di sinergia e condivisione con i diversi attori del sistema delle autonomie locali e delle imprese.
  2. Le aree territoriali di ricerca sono istituite con delibera delconsiglio di amministrazione, sentiti il consiglio dei direttori di dipartimento, gli istituti interessati e acquisito il parere del consiglio scientifico, con modalità e organizzazione stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

 

Articolo 17
(Amministrazione centrale)

  1. L’amministrazione centrale ha funzioni di supporto alla rete scientifica. Provvede ai servizi generali del CNR di natura amministrativa e tecnologica, ne assicura il decentramento e l’efficienza e adotta soluzioni operative e organizzative per l’ottimizzazione della spesa.
  2. L’amministrazione centrale è diretta dal direttore generale ed è articolata in un massimo di tre direzioni centrali di primo livello di cui una per i servizi tecnologici, a loro volta articolate in uffici di secondo livello in numero non superiore a sedici, individuati secondo le modalità fissate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ente.
  3. Gli incarichi dirigenziali possono essere affidati a dirigenti amministrativi, ricercatori e tecnologi del CNR.

 

Articolo 18
(Programmazione delle attività)

  1. Il CNR opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente e di un documento di visione strategica decennale.
  2. Il piano triennale di attività definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonché le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui è articolato il piano, in conformità alle linee guida enunciate nel programma nazionale per la ricerca. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
  3. Le proposte di piano triennale di attività dell'ente e i relativi aggiornamenti sono adottati, con la procedura prevista dall’articolo 5 del decreto di riordino, dal consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del consiglio scientifico, e sono approvati dal Ministro.
  4. Il documento di visione strategica decennale è approvato dal consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del consiglio scientifico, con la procedura prevista dall’articolo 5 del decreto di riordino. Esso definisce il posizionamento strategico del CNR e i programmi a lungo termine inquadrando le attività di ricerca nella prospettiva nazionale, europea ed internazionale.
  5. Il documento di visione strategica decennale deve prevedere tendenzialmente che i trasferimenti statali al CNR relativi al fondo di finanziamento ordinario o ad altri fondi attribuiti senza vincolo di destinazione non siano utilizzati per più del 75% per spese di personale a tempo determinato e a tempo indeterminato e che le assunzioni di personale amministrativo non coprano più del 10% del turnover annuo utilizzato.

 

Articolo 19
(Strumenti)

  1. Il CNR per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
    1. stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
    2. partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
    3. promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
    4. partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
    5. commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
  2. Il CNR riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti.

 

Articolo 20
(Disposizioni finali)

  1. Il CNR è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3 comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n.20 e si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
  2. Il CNR assicura il rispetto delle norme e dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di relazioni con le organizzazioni sindacali.
  3. Con le procedure previste dal decreto di riordino e dal presente statuto sono adottate modifiche e integrazioni al presente statuto nonché regolamenti per l’attuazione dello statuto e per la disciplina di specifiche materie.
  4. Per quanto non previsto o regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127.

 

Articolo 21
(Norme transitorie)

  1. Fino alle determinazioni assunte in attuazione del presente statuto continuano ad operare le strutture amministrative, dipartimentali e gli istituti esistenti al momento della sua entrata in vigore.
  2. Le disposizioni del presente statuto non possono produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Il CNR si adegua alle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare di autorizzazione a bandire e ad assumere personale, di contenimento e riduzione degli organici del personale, fatte salve le deroghe o eccezioni espressamente previste da particolari disposizioni di legge.
  4. I regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, ove non incompatibili con il presente statuto, si applicano fino alla entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
  5. Il presente statuto e i regolamenti sono emanati dal Presidente del CNR in base alle procedure richiamate dall’art. 1 comma 1 lettera b) della legge 27 settembre 2007, n. 165.
  6. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 Per vedere l'allegato bisogna effettuare il login al Blog.