UIL RUA - buoni pasto: cambiamenti da valutare

OGGETTO: Buoni pasto elettronici - Legge di stabilità 190/2014– art. 1, c. 16 e 17
Come certamente saprete, dal 1 luglio 2015 entra in applicazione la disposizione contenuta nei commi 16 e 17 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015, destinata ad incidere, a seguito della modifica apportata al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sulla disciplina dei "buoni pasto" erogati a dipendenti.
A norma dell’art. 51 del TUIR, infatti, i buoni pasto (prestazioni "sostitutive della mensa aziendale"), erogati ai dipendenti ed ai collaboratori saranno detassati fino all’importo complessivo di € 7,00 - al posto dei 5,29 in vigore - se resi in forma elettronica. L'agevolazione che ne deriva deve però essere ben valutata in base ad alcune differenze sostanziali tra il buono pasto cartaceo ed il buono pasto elettronico.
Il buono pasto elettronico è una card su cui viene precaricato un importo; i terminali installati presso gli esercizi convenzionati consentono l’identificazione degli utilizzatori.
Essendo collegato alla prestazione lavorativa giornaliera, ove non utilizzato il ticket non sarà recuperabile nè in aggiunta ad altra giornata lavorativa nè in una giornata di riposo.
Da un primo sondaggio ci risulta che, lì dove i ticket elettronici sono già partiti, i terminali consentono al momento di superare l'importo giornaliero ove i buoni siano caricati a consuntivo rispetto alle presenze: è però ipotizzabile che prima o siano fatte verifiche sull’utilizzo.
In caso si effettuasse una spesa che superasse i limiti giornalieri, la conseguenza è che non si beneficerà della detassazione.
E' probabile quindi che l'intero importo di 7 euro, non più sostitutivo del pasto e quindi assimilabile a "retribuzione", sia assoggettato a conguaglio, e seguirà a tassazione ordinaria lo scaglione di ognuno.
Ove il conguaglio avvenga dopo diversi mesi, il rischio di trovarsi con una sorpresa negativa in busta paga è alta. Come alto è il rischio che, in caso di mancato utilizzo in giornata lavorativa dei 7 euro, il buono pasto si perda del tutto.
Riteniamo quindi opportuno che prima di sollecitare la trasformazione in card del ticket cartaceo si chiariscano con le amministrazioni tempi e modi della procedura.
Per i posti di lavoro non dotati di punti di ristoro interni convenzionati, va inoltre segnalata la necessità di verifica che nei dintorni dell'area di lavoro ci sia almeno un servizio convenzionato dotato del lettore ad hoc (attualmente il servizio è reso da quattro società che usano quattro lettori diversi), pena l'impossibilità totale di utilizzo del ticket.
La Segreteria Nazionale
 

Commenti

buoni pasto

Salve, vorrei sapere se con il termine "collaboratori" si intende anche gli assegnisti di ricerca. Se si, potreste dirmi dove posso trovare  ulteriori informazioni? 

Grazie