UIL RUA - CONGEDI PARENTALI - FRUIZIONE AD ORE

OGGETTO: congedi parentali – fruizione ad ore (art. 1 comma 339, Legge n° 228/2012, Legge di Stabilità 2013) – quale contrattazione.

La legge in oggetto ha modificato l’art. 32 del Testo Unico sulla maternità e paternità (Decreto legislativo n. 151/2001), introducendo un’ importante novità per le lavoratrici e i lavoratori del settore sia pubblico che privato; per essi infatti è prevista la possibilità di frazionare i giorni di congedo parentale in periodi orari.

La procedura prevista recita:

la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa…”.

A seguito della norma, i Coordinamenti Pari Opportunità di CGIL CISL e UIL Confederali, unitamente ai segretari confederali di riferimento, hanno presentato un interpello al Ministero del Lavoro, chiedendo di sancire la possibilità di interpretare il richiamo alla contrattazione collettiva nella forma più estensiva, ovvero “riferibile anche alla contrattazione di secondo livello ".

Tale richiesta nasce anche dalla considerazione che il blocco della contrattazione collettiva nazionale, che vede i contratti fermi dal 2009, non vede ancora nessun orizzonte di riapertura fino al 2015, e che la legge sarebbe risultata un ulteriore schiaffo ai lavoratori ed alle lavoratrici del pubblico impiego, ancora una volta discriminate in negativo rispetto ai lavoratori dei settori privati.

Il ministero del Lavoro ha dato parere favorevole come si evince dal documento del 22 luglio evidenziato al link:

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/25-2013.pdf

In tale documento è chiaramente dichiarato che: “….. stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.

Successivamente, dopo l’emanazione del parere del Ministero del Lavoro, l’Università dell’Insubria di Varese ha chiesto un parere alle Funzione Pubblica, che ha risposto (vedi allegato) negando la possibilità di procedere con contrattazione di secondo livello, in quanto considera valido allo scopo esclusivamente il livello di contrattazione nazionale.

E’ probabile che la F.P. ritenga ormai non più attivo il secondo livello di contrattazione in conseguenza della “legge Brunetta”, mentre - come sappiamo - nelle nostre istituzioni seppur con fatica e lentamente la contrattazione integrativa prosegue, costituendo un tavolo che il Ministero del Lavoro riconosce a pieno titolo utile proprio per la definizione di argomenti che come i congedi parentali costituiscono conquiste sociali da non banalizzare.

Riteniamo che la FP abbia ancora una volta fornito letture riduttive e di peggior favore di norme riguardanti i lavoratori del pubblico impiego, che dalla FP stessa sono vigilati.

Ci siamo già attivati con il Coordinamento Pari Opportunità Confederale Maria Pia Mannino ed il Segretario Confederale del Pubblico impiego Antonio Foccillo per un intervento sulla Funzione Pubblica finalizzato a far rivedere la posizione assunta.

 

Riteniamo che anche le altre OO.SS. provvedano al riguardo. Vi terremo informati.

 

Coordinatrice Pari Opportunità Nazionale UIL RUA – Sonia Ostrica

 

Commenti

Sono una ricercatrice del CNR

Sono una ricercatrice del CNR e vorrei sapere se oggi 20 Gennaio 2015 si è fatto qualche passo avanti, e come si ha intenzione di procendere su questo argomento.