Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da "COVID-19" a seguito D.L. 19.5.2020, n. 34 e in funzione della recente Circolare n. 3/2020 della PCM – Ministero per la Pubblica Amministrazione - 31/07/2020

Si trasmette in allegato la nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 50442 del 31 luglio 2020 relativa a: "Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da "COVID-19" a seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in funzione della recente Circolare n. 3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione"


 

-----------------------------------------------------------

A TUTTO IL PERSONALE CNR

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Istituto

Ai Dirigenti

Ai Responsabili di Unità

e.p.c. Al Presidente del CNR
Prof. Massimo INGUSCIO

Al Direttore Centrale Gestione Risorse
Dott.ssa Annalisa GABRIELLI

Al Direttore dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane
Dott. Pierluigi RAIMONDI

Alle OO.SS.

LORO SEDI

 

 

Allegato: protocollo quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto tra Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali Roma 24 luglio 2020.

 

Oggetto: ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da "COVID-19" a seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in funzione della recente Circolare n. 3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione.

 

Gentili Colleghe Gentili Colleghi,

dal 1° agosto si aprirà una nuova complessa fase in cui si dovranno contemperare due esigenze: da un lato occorrerà assicurare una più ampia ripresa delle attività in presenza nelle varie sedi. Sarà fondamentale realizzare il pieno sviluppo delle attività di ricerca e di servizio programmate per far fronte agli obblighi progettuali ma anche per espletare compiutamente il ruolo sociale affidato agli enti di ricerca, la produzione di conoscenza per supportare lo sviluppo generale della società. Funzione tanto più rilevante in una situazione in cui l’intreccio delle problematiche di salute pubblica, con le evidenti ricadute in ambito economico-sociale, richiede il massimo sforzo ideativo per delineare soluzioni innovative. Nel contempo, bisognerà operare con la consapevolezza che l’epidemia di COVID-19 non è conclusa. L’ampia diffusione del virus a livello mondiale, le recrudescenze che si manifestano anche in Paesi che hanno registrato una forte attenuazione del fenomeno e la continua comparsa di nuovi focolai che impegnano le strutture di sanità pubblica richiedono uno sforzo di attenzione e di vigilanza nell’osservanza delle tre principali misure per il contrasto alla diffusione del virus: uso delle mascherine, distanziamento sociale e misure di igiene.

Con la presente si forniscono ulteriori indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione del lavoro dei dipendenti del CNR anche in relazione alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Come richiamato in oggetto anche il Ministero per la Pubblica Amministrazione, con la circolare n. 3/2020, evidenzia che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/01 devono adeguare l’operatività di tutti gli uffici alle esigenze del cittadino e delle imprese ed organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, con la Legge 24 aprile 2020 n. 27. Pertanto, il CNR adotta il nuovo protocollo quadro “Rientro in sicurezza” (sottoscritto tra Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali a Roma il 24 luglio 2020) e, di conseguenza, il “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale CNR in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19” sottoscritto con le OO.SS e CNR del 8 maggio c.a. cessa la sua efficacia alla data corrente.

Pertanto, al fine di assicurare la continuità delle funzioni fondamentali del CNR, in un’ottica di costante e progressivo aumento delle attività svolte in presenza, le strutture CNR in indirizzo sono invitate ad adottare apposite disposizioni per incrementare la presenza in servizio del personale CNR attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo, ove non già previsto, anche forme di interlocuzione programmata, attraverso soluzioni digitali, così da incrementare in modo graduale la presenza del personale in servizio fino al raggiungimento del 50% del personale utilizzabile in modalità agile entro la data del 15 settembre 2020.

Ogni Responsabile/Direttore/Dirigente dovrà, quindi, adottare un piano caratterizzato dal graduale aumento di attività svolte in presenza, entro il 15 settembre 2020, fino a garantire una quota pari al 50% di attività svolte in lavoro agile (rispetto alla totalità di attività identificate compatibili con tale modalità di lavoro). Le modalità di raggiungimento di tale percentuale sono disposte dal Responsabile/Direttore/Dirigente in relazione alle specificità della propria struttura.

Si evidenzia che per il calcolo del parametro percentuale ogni Responsabile/Direttore/Dirigente potrà definire la propria programmazione organizzando il lavoro delle unità di personale alternando le attività in modalità agile con le attività realizzate in presenza. Tale parametro percentuale, pertanto, potrà essere definito sia in riferimento al numero complessivo dei dipendenti, ovvero, in riferimento all’alternanza del singolo dipendente tra attività in lavoro agile e attività in presenza. Le attività da svolgere in lavoro agile sono riferibili al solo personale dipendente le cui mansioni sono compatibili con le attività da svolgere in modalità di lavoro agile.

Tali parametri percentuali, previsti dalla legge di conversione del decreto in oggetto, sono da intendersi come riferibili alla popolazione dipendente per ogni singola sede e per ogni plesso immobiliare di afferenza delle diverse strutture CNR in indirizzo. Ogni Responsabile/Direttore/Dirigente di struttura dovrà tener conto, comunque, della necessità di evitare assembramenti e garantire il distanziamento pari ad almeno un metro lineare tra i dipendenti presenti in tutti i locali delle sedi così come previsto dalle linee guida definite dal protocollo quadro “Rientro in sicurezza” in materia di prevenzione del contagio. Come negli altri luoghi pubblici, permane l’obbligo di indossare le mascherine quando non si è da soli.
Tali prescrizioni dovranno essere osservate anche in riferimento al personale non strutturato (il personale non strutturato non rientra nel computo nel parametro percentuale del personale in presenza) che potrà essere autorizzato dal singolo Responsabile/Direttore/Dirigente.

Pertanto, ogni Responsabile/Direttore/Dirigente di struttura dovrà dare preventiva informativa alle OOSS territoriali e RSU territoriali dell’atto di programmazione delle attività della propria struttura di riferimento.

Nell’informativa dovrà essere evidenziato che sono state adottate tutte le prescrizioni di sicurezza previste nel protocollo quadro “Rientro in sicurezza”.

L’atto di programmazione del Responsabile/Direttore/Dirigente dovrà essere adottato entro e non oltre il 15 settembre 2020 e, fino alla data di adozione del provvedimento di programmazione, il personale è collocato in lavoro agile fatte salve le unità di personale già adibite alle funzioni fondamentali nei rispettivi piani di rientro ed operanti alla corrente data in presenza e del personale collocato in esenzione. Il personale collocato in esenzione fino alla data del 31 luglio 2020, ai sensi dell’art. 87, comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, con la Legge 24 aprile 2020 n. 27, dovrà riprendere servizio in presenza presso le strutture di riferimento a far data dal 03 agosto 2020, fatti salvi i periodi di ferie già disposti o degli ulteriori periodi di ferie che saranno concordati tra lavoratore e Responsabile/Direttore/Dirigente.

Visto il breve lasso di tempo intercorso tra l’adozione dei provvedimenti di conversione legislativi, l’adozione della circolare n. 3/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la sottoscrizione del protocollo quadro “Rientro in sicurezza” (sottoscritto tra Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali a Roma il 24 luglio 2020), le Strutture CNR dovranno porre in essere gli adempimenti collegati al protocollo quadro dotandosi – entro il 15 settembre 2020 – dei necessari apparati di rilevazione della temperatura corporea e degli aspetti collegati ai servizi di pulizia, cosi come prescritti dal citato protocollo quadro. Tali costi, saranno anticipati dalle strutture in indirizzo e, successivamente, saranno rimborsati dall’Amministrazione Centrale.

Gli ulteriori adempimenti relativi all’attuazione del protocollo “Rientro Sicuro” sono affidati ai Responsabili/Direttori/Dirigenti in quanto relativi all’esercizio delle funzioni datoriali e, soprattutto, strettamente legati alle specifiche esigenze e alle particolari caratteristiche di ciascuna sede di lavoro. I Responsabili/Direttori/Dirigenti dovranno definire, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente e nel rispetto delle competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l’integrazione del documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e delle eventuali disposizioni collegate all’art. 83, “Sorveglianza sanitaria”- del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34.

Qualora siano adottati regimi di articolazione dell’orario di lavoro giornaliera o settimanale diversi da quelli precedenti all’entrata in vigore delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica, le strutture CNR favoriscono la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di disagio e di fragilità del personale interessato, ovvero, tenendo conto della presenza di patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio, e di quanto previsto relativamente alle condizioni personali o familiari, adottando misure di flessibilità oraria a beneficio degli stessi, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

L’orario di lavoro potrà essere organizzato in maniera flessibile, in particolare, per le fasce di entrata e uscita - in quanto - ciò costituisce una misura rilevante per prevenire aggregazioni e per facilitare il distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, oltre a contribuire alla riduzione del rischio di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa-lavoro dei lavoratori.

I lavoratori con disabilità nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La presente linea guida è estesa anche alle/ai lavoratrici/lavoratori immunodepresse/i i cui familiari conviventi si trovino in uno stato di immunodepressione. Le/i lavoratrici/lavoratori interessate/i dovranno presentare al proprio datore di lavoro la richiesta di adesione in argomento entro il 31 agosto 2020 al fine di acquisire la necessaria autorizzazione. Tale richiesta dovrà essere formalizzata sulla base di apposita documentazione sanitaria che attesti lo stato di immunodepressione. L’autorizzazione del Responsabile/Dirigente/Direttore sarà valida fino a nuova disposizione. Il personale che rientra nelle fattispecie di cui in precedenza è computato nella quota percentuale del 50% del personale in lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione agile.

Al personale che svolgerà le proprie attività in presenza saranno riconosciuti i consueti istituti contrattuali collegati all’erogazione della prestazione lavorativa secondo l’articolazione giornaliera e settimanale disposta dalle singole strutture, mentre, per le unità di personale che svolgeranno le rispettive attività lavorative in modalità agile (per le sole giornate in modalità agile) è confermato l’utilizzo del codice covid19, ed inoltre, permangono attive le procedure collegate alla programmazione (entro il giorno 15 del mese di riferimento) e al monitoraggio (entro il giorno 15 del mese successivo) delle attività lavorative svolte in modalità agile (https://nuovascrivaniadigitale.cnr.it).
I lavoratori in regime contrattuale di telelavoro nei giorni di rientro in servizio in presenza potranno essere computati nel calcolo della percentuale in presenza, ovvero, potranno essere collocati in lavoro agile e computati nella percentuale in lavoro agile e gli stessi, come in precedenza, sono esentati dall’adozione della presente procedura di monitoraggio. I lavoratori dei livelli I – III che svolgono la loro attività “fuori sede” dovranno essere computati nel calcolo del personale in presenza secondo le disposizioni CNR in vigore.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che il CNR, al contempo, così come previsto ai punti 8 del protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, avvierà con le organizzazioni sindacali (OO.SS.) tutte le azioni propedeutiche alla definizione del c.d. “Piano Organizzativo del Lavoro Agile” (POLA) anche in riferimento al fatto che lo stesso rappresenterà una nuova sezione del documento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al tal fine, in accordo con le OO.SS., l’Amministrazione avvierà i lavori in materia di POLA già nella prima decade del mese di settembre c.a.. Nel primo incontro di avvio dei lavori saranno dapprima analizzate le risultanze collegate all’adozione della presente circolare e, successivamente, sarà avviata l’interlocuzione in seno al CNR, in un’ottica di lungo periodo post emergenziale, in materia di lavoro agile.

Il CNR si impegna a garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro e a favorire la promozione di canali di comunicazione e di confronto continuativi con le OO.SS., al fine di condividere informazioni e azioni relative a quanto previsto dal protocollo “Rientro in sicurezza”.

In conclusione, si evidenzia che il POLA, come previsto dalla vigente normativa, rappresenta per il CNR un ambizioso strumento di crescita professionale volto ad individuare le modalità attuative del lavoro agile in una struttura complessa come il CNR prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, a partire dal 2021, che almeno il 60 per cento dei dipendenti che svolgono funzioni eseguibili in modalità agile possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisca, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e la verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

La Cabina di Regia a supporto della scrivente Direzione Generale resta operativa per ulteriori chiarimenti in materia RingraziandoVi per l’attenzione colgo l’occasione per salutare Tutte e Tutti Voi molto cordialmente.

IL DIRETTORE GENERALE

BRIGNONE
GIAMBATTISTA

Nota DG Prot. n. 0050442 del 31 luglio 2020