Ulteriori disposizioni in materia di definizione degli atti di programmazione delle strutture CNR a partire dal 15 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. - 11/09/2020

Facendo seguito alla comunicazione del 31 luglio 2020, si trasmette in allegato la nota del Direttore Generale prot. n. 0055465 del 11 settembre 2020 relativa a: "Ulteriori disposizioni in materia di definizione degli atti di programmazione delle strutture CNR a partire dal 15 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020".

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Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Istituto

Ai Dirigenti

Ai Responsabili di Unità

A TUTTO IL PERSONALE CNR

e.p.c.
Al Presidente del CNR
Prof. Massimo INGUSCIO

Al Direttore Centrale Gestione Risorse
Dott.ssa Annalisa GABRIELLI

Al Dirigente dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane
Dott. Pierluigi RAIMONDI

Alle OO.SS.

LORO SEDI

 

 

 

Oggetto: ulteriori disposizioni in materia di definizione degli atti di programmazione delle strutture CNR a partire dal 15 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Allegato: Assegnazione dei lavoratori “PDF version con disabilità” alla quota parte dei lavoratori da adibire ad attività lavorative
in modalità di lavoro agile (Smart Working).

 

Gentili Colleghe e Colleghi,

con il mese di settembre, si aprirà una nuova fase caratterizzata dalla ripresa delle attività lavorative e didattiche, che riguarderà milioni di soggetti nel Paese, con un conseguente incremento della mobilità e delle aggregazioni nei luoghi di lavoro e di studio.

Il quadro epidemiologico ha visto un aumento significativo della circolazione del coronavirus SARS-CoV-2, in termini di incidenza di nuove positività rispetto ai soggetti valutati tramite test, che è passata da meno dell'1% (mesi giugno-luglio), a oltre il 2,5% (mesi agosto-settembre). Questo principalmente a causa della importazione di nuove infezioni correlate al movimento di persone nel periodo estivo, sia all'interno del territorio nazionale che di ritorno da stati esteri.

Tale situazione, pur nella necessità di incrementare le attività in presenza, impone, quindi, la massima attenzione alla implementazione e al rispetto delle norme di sicurezza fondamentali, al fine di limitare il rischio di accensione e diffusione di nuovi focolai.

Pertanto, in seguito della conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e in relazione alla Circolare n. 3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione il CNR ha aderito al protocollo quadro nazionale denominato “Rientro in sicurezza” sottoscritto tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020. Ne consegue che tutte le disposizioni collegate al “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19” del 07 maggio c.a. sono sostituite dalle disposizioni del protocollo nazionale quadro “Rientro in sicurezza.

In relazione anche a quanto emerso nell’incontro plenario dell’8 settembre 2020, qui di seguito, sono evidenziati ulteriori elementi interpretativi a supporto ai Datori di Lavoro per l’adozione degli atti di programmazione e di organizzazione da adottarsi entro la data del 15 settembre 2020, con preventiva informativa alle OO.SS territoriali.

Durata dei piani organizzativi.

Ogni piano organizzativo dovrà essere definito per l’intero arco temporale che va dal 15 settembre 2020 al 31 dicembre 2020. Tale durata può essere derogata dalle sole strutture CNR che presentano particolari attività che necessitano di un costante aggiornamento tale da rendere difficoltoso l’adozione di una programmazione fino al 31 dicembre 2020. Tali strutture potranno adottare atti di programmazione con cadenza almeno mensile, garantendo per ogni atto di programmazione la preventiva informativa alle OO.SS. Resta ferma la possibilità da parte dei Datori di Lavoro di modificare la programmazione per sopravvenute esigenze organizzative.

Il piano organizzativo dovrà essere redatto nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali. attraverso una rappresentazione delle unità di personale in termini meramente numerici.

Calcolo del rapporto percentuale tra attività in presenza e attività in lavoro agile

Ogni singolo atto di programmazione dovrà evidenziare quali sono le attività che il Datore di Lavoro qualificherà come attività realizzabili in sola presenza e, di converso, quali sono le attività realizzabili in modalità agile. Solo per le attività realizzabili in modalità agile il Datore di Lavoro dovrà adottare un piano dettagliato di alternanza tra attività svolte in modalità agile e attività svolte in presenza.

Il calcolo della media delle attività realizzabili in modalità agile dovrà rispettare il rapporto percentuale del 50% su base mensile con una tolleranza, positiva o negativa, sulla media mensile di circa il 5%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale. Tale rapporto percentuale non dovrà tener conto delle eventuali assenze giornaliere collegate agli istituti contrattuali vigenti (a mero titolo esemplificativo: missioni, ferie, permessi e/o malattie). Sono esclusi dal computo della media mensile le giornate programmate di rientro in servizio presso le sedi dei lavoratori in regime di telelavoro. Tali lavoratori nelle giornate di rientro programmato potranno essere sia chiamati ad operare in presenza presso le sedi, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, che essere collocati in lavoro agile (con utilizzo del codice: covid19). Per i lavoratori in regime di telelavoro sono confermate le disposizioni che esentano gli stessi dalle procedure di monitoraggio e rendicontazione.

Le attività svolte in presenza – anche su base giornaliera – dovranno essere programmate garantendo il rispetto delle disposizioni di sicurezza previste nel protocollo “Rientro in sicurezza”.

Calcolo del rapporto percentuale e gestione delle unità titolari delle prerogative di cui alla L. n.104/92 e degli stati di fragilità

A parziale rettifica di quanto previsto nella nota del 31 luglio 2020, nell’ambito del computo dei lavoratori in oggetto, anche in relazione a quanto emerso nel corso dell’incontro dell’8 settembre u.s., si evidenzia che – ad ogni Datore di Lavoro, nelle sedi delle Strutture con esigua numerosità di personale, nel calcolo della media mensile è data facoltà di computare o meno i lavoratori in presenza di almeno uno dei due presupposti di seguito indicati:

  • numerosità di lavoratori in stato di fragilità, ovvero di lavoratori i cui familiari conviventi si trovino in uno stato di immunodepressione che abbiano presentato al proprio Datore di Lavoro apposita richiesta corredata dalla necessaria documentazione sanitaria attestante lo stato di immunodepressione;
  • numerosità di lavoratori di cui alla Legge n. 104/92, art.3, comma 3, ovvero, i lavoratori con disabilità nelle condizioni di cui alla norma citata o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, e che pertanto, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Tutto ciò, al fine di fornire ad ogni singolo Datore di Lavoro la possibilità di avere a disposizione un idoneo strumento atto a perseguire un corretto rapporto tra attività in presenza e attività in modalità agile in funzione della dimensione della struttura.

Attività in presenza: ulteriori indicazioni.

Per le sole attività qualificate dal Datore di Lavoro come attività da realizzare in presenza è data facoltà allo stesso (fino alla data del 31 dicembre 2020) di disporre che parte di tali attività, per ogni singolo dipendente, possano essere svolte in modalità agile per una numerosità massima mensile di quattro giornate (anche continuative), a condizione che l’attività sia anche parzialmente realizzabile in modalità agile. Tale facoltà è attribuita esclusivamente al Datore di Lavoro ed è riferibile a tutto il personale (sia liv. I-III che liv. IV -VIII) individuato nell’atto di programmazione. In tal caso, i lavoratori coinvolti sono esentati dalla procedura di monitoraggio e rendicontazione (https://nuovascrivaniadigitale.cnr.it) ed è confermato il codice covid19.

Per tutte le attività qualificate dal Datore di Lavoro come attività realizzabili in modalità agile permangono vigenti tutte le procedure collegate al monitoraggio e alla rendicontazione di cui alla procedura: (https://nuovascrivaniadigitale.cnr.it). Anche in questo caso è confermato l’utilizzo del codice covid19.

Si rinvia alla documentazione allegata alla presente per quanto concerne la gestione delle richieste da parte delle unità titolari delle prerogative di cui alla L. n.104/92, stati di fragilità e medico del lavoro

Personale non strutturato.

Come già comunicato con la nota del 31 luglio u.s. il personale non strutturato sarà autorizzato dal singolo Responsabile/Direttore/Dirigente ad accedere nelle sedi nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza e, in tal caso, tale personale non rientrerà nel computo nel parametro percentuale medio mensile, ma dovrà comunque essere censito.

Codici collegati alla gestione del personale in modalita’ agile

covid19: codice per attestati e sistema solaris.

covid19bp: sistema epas.

Censimento e tracciamento nelle sedi CNR

Permangono attivi tutti gli altri istituti contrattuali vigenti. Ogni modifica degli atti di programmazione dovrà essere adottata nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza per l’accesso alle sedi CNR. Si evidenzia, in conclusione, che ogni accesso di personale, sia esso strutturato che non strutturato, di ospiti o gestori di servizi, presso ogni singola sede, dovrà essere censito ai fini della sicurezza e per il rispetto degli obblighi collegati al tracciamento delle persone.

Colgo l’occasione per salutare Tutte e Tutti Voi molto cordialmente.

 

IL DIRETTORE GENERALE
BRIGNONE GIAMBATTISTA

Nota DG Prot. n. 0055465 del 11 settembre 2020