Ulteriori indicazioni operative inerenti alle disposizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 - Rif. DECRETO LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 - 01/02/2022

Si trasmette la nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0007462 del 1° febbraio 2022 relativa a:

Ulteriori indicazioni operative inerenti alle disposizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19. - Rif. DECRETO LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2022.

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A TUTTO IL PERSONALE CNR

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Istituto

Ai Dirigenti

Ai Responsabili di Unità

e.p.c.
Al Presidente del CNR
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Al Direttore Centrale Gestione Risorse
Dott.ssa Annalisa GABRIELLI

Al Direttore dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane
Dott. Pierluigi RAIMONDI

Alle OO.SS.

LORO SEDI

 

 

Oggetto: ulteriori indicazioni operative inerenti alle disposizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.

- Rif. DECRETO LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2022.

 

 

Gentili Colleghe, Gentili Colleghi,

con la presente si comunica che il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, ha inserito nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 gli articoli 4 quater e 4 quinquies introducendo la misura dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per gli ultracinquantenni e per coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della disposizione (08/01/2022), fermo il termine del 15 giugno 2022, con particolare riferimento ai:

  • cittadini italiani;
  • cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato;
  • cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero - per quanto di interesse - a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo etc.

Per tutti i dipendenti pubblici e, quindi, anche per i dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche rientranti nelle categorie sopra individuate, l’art. 4 quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro) del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, prevede a decorrere dal 15 febbraio 2022 che per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto- legge n. 52 del 2021, come di seguito descritti:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

I datori di lavoro del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono tenuti a verificare il rispetto delle suddette prescrizioni per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione che svolgonola propria attività lavorativa nelle rispettive sedi di lavoro.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, come già individuate nella nota circolare del Direttore Generale del CNR prot. n. 0067412 del 13 ottobre 2021.

La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nelle sedi di lavoro del CNR è svolta anche dagli eventuali rispettivi datori di lavoro.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 - come in precedenza declinata - o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati.

E’ vietato l'accesso dei dipendenti ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di vaccinazione in argomento.

La mancata verifica delle prescrizioni, la mancata adozione delle misure organizzative indicate e l'accesso ai luoghi di lavoro o la presenza nel luogo di lavoro del personale in violazione degli obblighi medesimi, prevedono l’irrogazione della sanzione di cui all'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000) e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo quanto previsto dall’ordinamento dell’Ente. I proventi di tali sanzioni pecuniarie sono devoluti allo Stato in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

In caso di accesso al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo di vaccinazione la sanzione amministrativa prevista è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo quanto previsto dall’ordinamento dell’Ente

Ai sensi dell’art. 4 quater comma 2 del D.L. 1/2022, l’obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. I dipendenti interessati dovranno trasmettere la certificazione comprovante tale situazione al proprio datore di lavoro che avrà il compito di
informare i preposti all’accertamento dello stato di esenzione nel rispetto della tutela del trattamento dei dati personali. In tali casi il datore di lavoro adibisce i dipendenti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Permane attiva la Cabina di regia a supporto del Direttore Generale per le attività di supporto in materia fino al 31/03/2022.

IL DIRETTORE GENERALE
COLPANI
GIUSEPPE