A seguito degli ultimi provvedimenti governativi si trasmette la comunicazione in oggetto predisposta dall’Unità Prevenzione e Protezione.
Notifica 0010017 del 09 gennaio 2022
Con i migliori saluti
Gianluca Sotis
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Dott. Gianluca Sotis
Responsabile
Unità Prevenzione e Protezione del CNR
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 Roma
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Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Istituto
Ai Dirigenti
Ai Responsabili di Unità
e p.c. alla Presidente del CNR
Al Direttore Generale del CNR
A tutto il personale
Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
Ai Medici Competenti CNR
Loro sedi
Oggetto: Aggiornamento provvedimenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus: riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.
In seguito a vari provvedimenti governativi, tra cui la Circolare 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P, del Ministero della Salute avente per oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”, le cui indicazioni modificano in parte le procedure già in atto per isolamento e quarantena, con ricadute anche per la riammissione al lavoro dopo assenza per malattia Covid-19 correlata, si rende necessario un parziale aggiornamento delle misure comunicate il 5 gennaio u.s. prot. 000287/2022.
Si riportano di seguito le fattispecie aggiornate da osservare negli ambienti di lavoro del CNR
(In giallo le modifiche rispetto alla precedente comunicazione del 5.1.2022).
CONTATTI STRETTI
E/3) Lavoratori contatto stretto (e quindi sottoposto a misure di quarantena dall’Autorità sanitaria) NON vaccinati o che NON ha completato il ciclo vaccinale, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni.
Il lavoratore asintomatico che sia stato classificato dall’autorità sanitaria come un contatto stretto di un caso positivo (cioè di un “caso confermato”), ma che rientri nella definizione sopraindicata, potrà rientrare al lavoro in presenza dopo aver effettuato una quarantena di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo ed aver effettuato, con esito negativo, un tampone molecolare (Test molecolare - RT-PCR) o antigenico al termine di questo periodo.
Al termine del periodo indicato e dopo l’effettuazione, con esito negativo, del tampone molecolare (Test molecolare - RT-PCR) o antigenico, sarà cura del lavoratore fornire al DL la generica informativa, provvedendo poi all’invio, anche in modalità telematica, al Medico Competente, della certificazione del tampone negativo (Test molecolare o RT-PCR o antigenico).
Il MC provvederà tempestivamente a comunicare al DL, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell’attività lavorativa in presenza.
In alternativa, il lavoratore potrà inviare direttamente al DL l’attestazione di fine quarantena prodotta dal MMG/ASL.
E/4) Lavoratori possibili contatto stretto ma non ancora valutati dall’Autorità sanitaria
Nel caso in cui, in applicazione alle procedure previste nell’Ente per i casi di sospetto contatto stretto, il lavoratore sia allontanato precauzionalmente dai luoghi di lavoro in attesa della valutazione della ASL di competenza/MMG, egli potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per il periodo interessato (nota UGRU CNR del 23.11.21).
Dal momento in cui ASL di competenza/MMG provveda a valutare il caso e formalizzare la quarantena, il rientro al lavoro sarà regolamentato secondo quanto indicato ai punti precedenti.
Se, a seguito di valutazione dalla ASL di competenza/MMG non viene formalizzata la quarantena, il lavoratore può rientrare al lavoro in presenza, senza ulteriori procedure.
Qualora, invece, la ASL di competenza/MMG non abbia provveduto a valutare il caso, in assenza di sintomi, sarà possibile:
Il Responsabile
dell’Unità Prevenzione e Protezione del CNR
Dott. Gianluca Sotis
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* Il certificato verde rafforzato attesta una delle seguenti condizioni:
Commenti
ERRATA CORRIGE relativa alla Notifica 0010017/2022
ERRATA CORRIGE relativa alla Notifica 0010017/2022 [Oggetto: Aggiornamento provvedimenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus: riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.]
Nella nota in oggetto diffusa stamattina, per mero errore materiale, a pagina 2, punti 1) e 2) della tipologia E/4 è riportato:
1) “Il rientro al lavoro entro 10 gg dall’ultimo contatto….”
2) “il rientro al lavoro entro 5 gg dall’ultimo contatto…”.
La parola “entro” deve essere sostituita con “dopo”. Pertanto le frasi vanno modificate nel modo seguente:
1) “Il rientro al lavoro dopo 10 gg dall’ultimo contatto….”
2) “il rientro al lavoro dopo 5 gg dall’ultimo contatto…”.
Mi scuso per il disguido.
Buona serata
Gianluca Sotis
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Dott. Gianluca Sotis
Responsabile
Unità Prevenzione e Protezione del CNR
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 Roma