Ulteriori precisazioni sulla Circolare n. 22/2012 - Riaccertamento dei residui


Care Colleghe e cari Colleghi,
malgrado il procedimento di riaccertamento dei residui per l'esercizio in corso, di cui alla circolare n. 22/2012, sostanzialmente non si discosti da quello attuato per l'esercizio 2011, evidentemente le mie precedenti precisazioni in merito hanno in molti di Voi confuso le idee anziche' chiarirle. Pertanto, scusandomene, ritengo opportuno "tediarVi" nuovamente con la riformulazione e l'approfondimento dei precedenti chiarimenti.

Per quanto attiene ai residui attivi:

  1. Vanno restituiti, debitamente compilati, entro il 19 ottobre p.v. all'indirizzo "cassa.bilancio@cnr.it" i fogli Excel inviati dalla Segreteria dell'ufficio Contabilita' Generale e Bilancio all'inizio del mese di agosto. A tal fine Vi invito a verificare la loro ricezione nelle caselle di posta elettronica certificata degli Istituti e dei Dipartimenti nonche' dei rispettivi Direttori. (Per quanto riguarda le Aree, i fogli sono stati inviati agli indirizzi di posta elettronica dei segretari amministrativi);
  2. I file di cui sopra devono essere corredati con tutta la necessaria ed opportuna documentazione comprovante sia lo stato di esigibilita' degli accertamenti che l'attivita' di "recupero crediti" attuata dalla Struttura. Per i residui attivi valutati dalla Struttura interessata "inesigibili", tale documentazione deve ricomprendere anche il provvedimento di cancellazione contabile, da redigere secondo lo schema di cui all'allegato A della circolare, debitamente protocollato e firmato esclusivamente dal Direttore nonche' corredato dalla documenti richiesti;
  3. L'effettiva cancellazione contabile verra' operata dall'ufficio Contabilita' Generale e Bilancio previa analisi puntuale della documentazione trasmessa. Cio' implica che, se l'Ufficio riterra' insufficiente la documentazione prodotta, non verra' proposta all'Organo di governo l'approvazione della cancellazione;
  4. Le Strutture potranno direttamente operare, in alternativa alla cancellazione, la regolarizzazione contabile mediante l'emissione contestuale di mandati e reversali di regolarizzazione. In tal caso nel suddetto foglio Excel, in riferimento agli accertamenti residui interessati, va riportata la dicitura "Incassato". Tale operazione e' vivamente consigliata nei casi in cui l'attivita' di vigilanza sulla gestione delle entrate da parte del Responsabile non sia stata puntuale e quindi non "sia completamente in linea" con le disposizioni di cui all'art. 26 del vigente Regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza.

Per quanto riguarda i residui passivi:

  1. L'attivita' di riaccertamento deve riguardare TUTTE le poste residue, siano esse disponibilita' che impegni formalmente assunti relative agli esercizi dal 2005 al 2011 ed a qualunque capitolo di spesa, desumibili dalla contabilita' delle singole Strutture attraverso il sistema informativo-contabile SIGLA. Tale attivita' deve consistere nella valutazione della sussistenza dei presupposti giuridici che giustificano la permanenza nelle scritture contabili dell'Ente dei residui in questione.
  2. Se si riscontra l'insussistenza di tali presupposti (estinzione/inesistenza dell'obbligazione giuridica per gli impegni formalmente assunti o termine del progetto/programma di ricerca per le disponibilita' residue), va disposta la cancellazione emanando il provvedimento di cancellazione contabile (da redigere secondo gli allegati B o D della circolare 22/2012) che, debitamente protocollato e firmato in via esclusiva dal Direttore, deve essere inviato in formato digitale all'indirizzo "cassa.bilancio@cnr.it" entro il 30 settembre 2012;
  3. La cancellazione puo' essere direttamente operata dalle Strutture. Come suggerito nella mia precedente mail, limitatamente ai residui relativi alla formazione di cui al capitolo 1.01.064, ribadisco l'opportunita' di trasferire le risorse inutilizzate all'ufficio "Formazione del personale" (U.O. 000.401) al fine di "rimpinguare" gli scarni stanziamenti previsti negli ultimi esercizi per tali finailita';
  4. Reputando non piu' giustificabile la loro permanenza nelle scritture contabili, esclusivamente per gli impegni residui formalmente assunti e le disponibilita' residue relative agli esercizi 2005, 2006 e 2007, va certificata la sussistenza dei presupposti giuridici attraverso l'emanazione dei connessi provvedimenti, opportumente corredati della documentazione comprovante la sussistenza, da redigere secondo gli schemi di cui agli allegati C e E della circolare e da inviare, protocollati e firmati dal Direttore, in formato digitalizzato al solito indirizzo "cassa.bilancio@cnr.it" e sempre entro il 30 settembre p.v.;
  5. Per quanto attiene ai residui 2005, 2006 e 2007, nel caso di mancata presentazione dei provvedimenti di mantenimento ovvero di scarsa motivazione e documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti giuridici, si provvedera' d'ufficio alla loro cancellazione contabile;
  6. Al fine di consentire il controllo degli atti e delle attivita' conseguenti nonche' eseguire le cancellazioni contabili da parte dell'ufficio Contabilita' Generale e Bilancio, si procedera' all'inibizione delle operazioni contabili sui residui 2005, 2006 e 2007 a decorrere da una data che sara' successivamente comunicata. Pertanto si consiglia di attuare al piu' presto possibile tutte le operazioni contabili (pagamenti, liquidazioni, variazioni, ecc.) su tali residui.

Concludo informandoVi che il Collegio dei Revisori dei Conti, nel prendere atto dell'emanazione della circolare in oggetto, "....invita tutte le Strutture dell'Ente a rispettare i termini e le modalita' di esecuzione degli adempimenti contabili."

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti (anche se spero di essere stato finalmente esaustivo!!!!!) ed invitantoVi a rileggere la circolare n. 22/2012, porgo a tutti cordiali saluti e gli auguri di buon lavoro.

        Gian Pietro Angelini