Tracciabilità dei flussi finanziari – Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. – Termine del periodo transitorio


Come già comunicato al paragrafo 6 della circolare CNR n. 5/2011, il giorno 16 giugno 2011 è terminato il periodo transitorio per l’applicazione della normativa in oggetto, previsto dall’art. 6 comma 2 del D.L. 187/2010.
Pertanto a partire dal 17 giugno 2011 la normativa ha acquistato piena operatività anche per i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010 ed ancora in essere. Per tali contratti la norma prescriveva che nel periodo transitorio (21/12/2010 - 16/6/2011) gli stessi dovevano essere adeguati agli obblighi di tracciabilità (richiesta del CIG e inserimento delle clausole).
In assenza di tale adeguamento entro il 16 giugno, la normativa prevede che i contratti in parola siano automaticamente integrati, ai sensi dell’art. 1374 codice civile, con le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010.
Nel caso in cui non si sia provveduto all’integrazione e, pertanto, sia intervenuta l’integrazione “ope legis”, sarà comunque necessario inoltrare agli operatori economici interessati una nota che comunichi l’avvenuto inserimento automatico delle predette clausole.
Si ricorda, invece, che nel caso in cui non sia stato richiesto il CIG (o lo stesso non venga indicato) si incorre in una delle ipotesi sanzionatorie previste dall’art. 6 della L. 136/2010, che comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione economica effettuata.
Si richiama l’attenzione sulla puntuale e scrupolosa applicazione della normativa in oggetto.

Il direttore
Roberto Tatarelli

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